
La SCIA edilizia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è il titolo abilitativo, previsto dagli articoli 22 e 23 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), con cui il proprietario — assistito da un tecnico abilitato — dichiara la conformità di un intervento alle norme urbanistiche ed edilizie e può avviare i lavori senza attendere un'autorizzazione espressa del Comune: con la SCIA ordinaria (art. 22) dal giorno del deposito, se non servono altri atti di assenso, ma per gli immobili in zona omogenea A dopo 30 giorni, come indica Roma Capitale; con la SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23) dopo almeno 30 giorni. Non è quindi un'approvazione del progetto, ma una segnalazione basata sull'asseverazione del professionista.
Quale SCIA ti serve? Questa guida riguarda la SCIA per i lavori edilizi, che a Roma si presenta solo in via telematica sul portale SUET di Roma Capitale.
- Devi aprire o cambiare un'attività (negozio, laboratorio, pubblico esercizio)? Ti serve la SCIA per attività commerciali, che si presenta al SUAP.
- I lavori sono già stati fatti senza titolo? Leggi la guida alla SCIA in sanatoria a Roma.
- L'intervento richiederebbe il permesso di costruire? Verifica se puoi usare la SCIA alternativa al permesso di costruire.
Risposta rapida: cos'è la SCIA a Roma e come si presenta?
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è il titolo, previsto dagli artt. 22-23 del D.P.R. 380/2001, con cui a Roma si avviano interventi come manutenzione straordinaria su parti strutturali, restauro o ristrutturazione leggera. Si presenta in via telematica sul portale SUET di Roma Capitale tramite un tecnico abilitato: con la SCIA ordinaria (art. 22) i lavori di regola iniziano subito. L'onorario tecnico indicativo è 700-1.500 €.
A garantire la regolarità dell'intervento è proprio il tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere) che, con la sua relazione asseverata, attesta sotto la propria responsabilità la conformità dei lavori alle norme urbanistiche, edilizie, antisismiche, igienico-sanitarie ed energetiche.
Il nostro studio tecnico segue ogni anno pratiche di edilizia SCIA in tutti i Municipi di Roma, dalla redazione del progetto fino al deposito telematico sullo Sportello Unico per l'Edilizia. In questa pagina spieghiamo cos'è la SCIA edilizia, quando serve, quali documenti occorrono, quanto costa e quali sono i tempi reali a Roma.
Cos'è la SCIA edilizia e a cosa serve
La SCIA è un'alternativa più snella al permesso di costruire: non si tratta di un'autorizzazione rilasciata dal Comune, ma di una segnalazione con cui il proprietario, assistito da un professionista, dichiara la conformità dell'intervento e — nella forma ordinaria — può iniziare subito i lavori. Il Comune conserva il potere di controllo.
È importante distinguere due figure diverse, spesso confuse:
- SCIA ordinaria (art. 22): consente di regola l'inizio immediato dei lavori dal momento della presentazione. Il Comune mantiene il potere di controllo successivo (entro 30 giorni).
- SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23), detta anche "super-SCIA": riguarda interventi più rilevanti (es. ristrutturazione edilizia "pesante" o nuove costruzioni previste da piani attuativi) e produce effetti decorsi 30 giorni dalla presentazione, termine prima del quale i lavori non possono iniziare.
Interventi realizzabili con la SCIA (art. 22)
L'art. 22 del DPR 380/2001, nel testo vigente, individua tre categorie di interventi soggetti a SCIA:
| Categoria di intervento | Quando si applica |
|---|---|
| Manutenzione straordinaria | Quando riguarda le parti strutturali dell'edificio o i prospetti (la manutenzione straordinaria "leggera" rientra invece nella CILA) |
| Restauro e risanamento conservativo | Quando riguarda le parti strutturali dell'edificio |
| Ristrutturazione edilizia "leggera" | Interventi di ristrutturazione diversi da quelli che, per l'art. 10, richiedono il permesso di costruire |
Sono interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) che richiedono la SCIA quando riguardano parti strutturali o prospetti, ad esempio:
- il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali;
- la modifica dei prospetti;
- la realizzazione o l'integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici.
Tutto questo a condizione che non si alterino i volumi delle singole unità immobiliari né le destinazioni d'uso.
Sono inoltre realizzabili con SCIA alcune varianti al permesso di costruire: quelle che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non violano le prescrizioni del permesso (art. 22, comma 2), e le varianti che non configurano una variazione essenziale, alle condizioni del comma 2-bis.
Per gli interventi minori, invece, i titoli corretti possono essere la CILA o l'edilizia libera: la qualificazione corretta è proprio il primo lavoro del tecnico.
SCIA, CILA o permesso di costruire: le differenze
La scelta del titolo edilizio corretto è il primo — e più delicato — passaggio della pratica. Usare la SCIA dove basterebbe la CILA, o viceversa, espone a sanzioni anche quando i lavori sono eseguiti a regola d'arte. Ecco un confronto sintetico tra i tre titoli principali del DPR 380/2001.
| Titolo | Norma | Interventi tipici | Inizio lavori | Asseverazione |
|---|---|---|---|---|
| Edilizia libera | art. 6 | Manutenzione ordinaria, opere minori | Immediato, senza titolo | No |
| CILA | art. 6-bis | Manutenzione straordinaria "leggera" senza opere strutturali; modifiche interne non portanti | Immediato dopo la comunicazione | Sì (progettista) |
| SCIA | art. 22-23 | Interventi su parti strutturali o prospetti; ristrutturazione "leggera"; varianti | Immediato (art. 22) / dopo 30 gg (art. 23) | Sì (asseverata) |
| Permesso di costruire | art. 10 | Nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione "pesante" (art. 10, c.1, lett. c) | Solo dopo il rilascio | Sì (progetto) |
Il discrimine pratico più frequente riguarda le parti strutturali: se l'intervento tocca elementi portanti (murature, solai, travi) o i prospetti dell'edificio, di norma serve la SCIA; se invece si limita a tramezzature interne non portanti e impianti, spesso è sufficiente la CILA. La valutazione va sempre fatta caso per caso dal tecnico. Per un confronto più ampio, edilizia libera compresa, vedi la guida alla differenza tra CILA, SCIA e permesso di costruire.
Documenti necessari per la SCIA
La SCIA edilizia si presenta tramite un professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere) e richiede in genere:
- Modulo SCIA del Comune di Roma, compilato e sottoscritto.
- Relazione tecnica asseverata, con cui il progettista attesta la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle norme di sicurezza, antisismiche, igienico-sanitarie ed energetiche.
- Elaborati progettuali: planimetrie, piante, sezioni e prospetti quotati, stato di fatto e di progetto.
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
- Eventuali pareri, nulla osta o autorizzazioni richiesti dall'intervento (ad esempio l'autorizzazione paesaggistica o il vincolo della Soprintendenza per gli immobili tutelati, oppure la SCIA antincendio quando dovuta).
A Roma la pratica si trasmette esclusivamente in modalità telematica tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia Telematico (SUET) di Roma Capitale: dal 1° aprile 2022 SCIA e domande di permesso di costruire devono essere redatte e inviate solo per via digitale, con firma elettronica del tecnico accreditato.
Tempi della SCIA a Roma
Con la SCIA ordinaria (art. 22) i lavori possono iniziare subito dopo la presentazione. In materia edilizia il Comune dispone di 30 giorni dalla presentazione per esercitare l'eventuale potere inibitorio e ordinare la sospensione o la conformazione dei lavori non conformi.
Trascorso questo termine senza provvedimenti, la posizione si consolida, fermo restando il potere dell'amministrazione di intervenire in caso di difformità sostanziali rispetto al progetto.
L'avvio immediato della SCIA ordinaria ha però due eccezioni:
- se insieme alla SCIA chiedi allo Sportello Unico di acquisire pareri, nulla osta o altri atti di assenso (per esempio per un vincolo), i lavori possono iniziare solo dopo la comunicazione dello Sportello che li ha ottenuti (art. 23-bis, comma 2, DPR 380/2001);
- per gli immobili in zona omogenea A del D.M. 1444/1968, la scheda di Roma Capitale sulla SCIA indica che i lavori possono iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione (art. 23-bis, comma 4). È una classificazione urbanistica precisa, che il tecnico verifica sul singolo immobile.
La SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23) produce invece effetti decorsi 30 giorni dalla presentazione: prima di questo termine i lavori non possono iniziare. Nei casi di vincolo dell'art. 23, commi 3 e 4, i 30 giorni decorrono dal rilascio dell'atto di assenso comunale oppure dall'esito della conferenza di servizi. La segnalazione ha un'efficacia massima ordinaria di 3 anni (art. 23, comma 2, DPR 380/2001). Per la parte non ultimata occorre una nuova segnalazione, e va comunicata la data di fine lavori, fatti salvi gli eventuali regimi di proroga applicabili. L'art. 23 non prevede il termine di 1 anno per iniziare, previsto invece dall'art. 15 per il permesso di costruire: l'avvio deve comunque rispettare l'efficacia della segnalazione, l'attesa di almeno 30 giorni e gli atti di assenso necessari.
| Titolo | Quando si possono iniziare i lavori | Termine per iniziare / ultimare |
|---|---|---|
| SCIA ordinaria (art. 22) | Subito dopo la presentazione, salvo le due eccezioni indicate sopra | Nessun termine di legge specifico per l'inizio; controlli del Comune entro 30 giorni |
| SCIA alternativa al PdC (art. 23) | Dopo almeno 30 giorni, con la decorrenza prevista dall'art. 23, commi 1, 3 e 4 | Non è previsto il termine di un anno per l'avvio; efficacia massima ordinaria di 3 anni, salve proroghe applicabili; nuova segnalazione per la parte non ultimata |
Quanto costa la SCIA a Roma: diritti SUET 2026
A Roma i diritti di segreteria della SCIA edilizia (art. 22) vanno da 291,24 a 1.045,24 €, in base alla superficie lorda del progetto. Per la SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23) vanno da 465,24 a 1.161,24 €. Si pagano con pagoPA. A parte ci sono l'onorario del tecnico e, quando dovuti, contributo di costruzione e imposta di bollo.
| Superficie lorda del progetto | SCIA edilizia (art. 22) | SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23) |
|---|---|---|
| Fino a 200 mq | 291,24 € | 465,24 € |
| Oltre 200 e fino a 500 mq | 349,24 € | 697,24 € |
| Oltre 500 e fino a 1.000 mq | 697,24 € | 929,24 € |
| Oltre 1.000 mq | 1.045,24 € | 1.161,24 € |
Gli importi comprendono il rimborso S.S.N. di 1,24 € (DGC 492/2025, rett. DGC 43/2026; importi identici alla scheda Roma Capitale INF40735).
L'onorario del tecnico dipende da rilievi, progetto, calcoli e pareri da ottenere. Per una stima dell'intervento, pratica compresa, puoi usare il calcolatore dei costi; la cifra esatta la fissiamo dopo il sopralluogo, con un preventivo gratuito.
Quanto costa una SCIA?
Una SCIA costa la somma di tre voci: i diritti di segreteria del Comune, l'onorario del tecnico che la prepara e la firma, e le spese legate all'intervento, come il contributo di costruzione quando è dovuto. I diritti cambiano da Comune a Comune: a Roma partono da 291,24 € per la SCIA ordinaria. L'onorario dipende dal lavoro da progettare e asseverare.
Costi della SCIA a Roma: diritti, tributi e parcella
I costi della SCIA non sono fissi: dipendono dal tipo di intervento, dalla sua complessità e dagli eventuali pareri da acquisire. In linea generale si compongono di:
| Voce di costo | Note |
|---|---|
| Onorario del tecnico | Variabile in base alla complessità del progetto e dei rilievi |
| Diritti di segreteria / oneri | I diritti si pagano tramite SUET con pagoPA al termine della compilazione, prima dell'invio: il sistema abilita l'invio quando il pagamento risulta effettuato. Eventuali ulteriori somme seguono la disciplina del relativo intervento |
| Contributo di costruzione | Dovuto solo per alcuni interventi (es. ristrutturazioni che lo prevedono); molti interventi di SCIA ordinaria ne sono esenti |
| Imposta di bollo | Quando prevista |
Gli importi dei diritti comunali, per fascia di superficie, sono nella tabella della sezione precedente («Quanto costa la SCIA a Roma: diritti SUET 2026»); le altre voci variano in base all'intervento e ai pareri necessari. A puro titolo indicativo e da verificare caso per caso, il solo onorario tecnico per una SCIA edilizia si colloca in genere tra 700 e 1.500 euro (esclusi diritti di segreteria, oneri comunali ed eventuali imposte di bollo). Contattaci per un preventivo gratuito con una stima chiara di tempi e costi sul tuo caso. Per capire quanto durano davvero le pratiche a Roma (controlli, uffici, portale SUET) vedi i tempi reali delle pratiche edilizie.
Agevolazioni fiscali: cosa cambia nel 2026
Gli interventi che si avviano con la SCIA possono spesso accedere alle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR). Attenzione però agli aggiornamenti più recenti:
- Per il 2026 il bonus ristrutturazioni è al 50% per l'abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale e al 36% negli altri casi, su un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 2027 le aliquote scendono ulteriormente.
- Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati aboliti per gli interventi ordinari dal DL 11/2023: oggi la via ordinaria è la detrazione in dichiarazione dei redditi, ripartita in 10 rate annuali.
Trattandosi di materia fiscale soggetta a continui aggiornamenti, è bene verificare la propria situazione specifica con un professionista. Le agevolazioni non sono collegate alla SCIA in sé, ma possono incidere in modo rilevante sul costo finale dell'intervento. Approfondisci nella guida al bonus ristrutturazioni 2026.
Iter SUET passo-passo: dalla pratica al protocollo
A Roma la SCIA non si "consegna allo sportello": l'intero procedimento è telematico sullo Sportello Unico per l'Edilizia Telematico (SUET) di Roma Capitale. Ecco i passaggi reali che seguiamo per il tuo intervento.
- Accreditamento del tecnico. Il professionista deve essere preventivamente accreditato sui servizi telematici di Roma Capitale tramite la funzione "Accreditamento tecnico" nella pagina dei Servizi unificati per l'edilizia. È un passaggio che facciamo noi una volta sola: tu non devi occupartene.
- Verifica dello stato legittimo. Prima di compilare qualsiasi modulo controlliamo la conformità urbanistica e catastale dell'immobile (vedi più avanti la sezione dedicata). È il passaggio che evita la maggior parte dei problemi.
- Compilazione e asseverazione. Sul SUET si redige il modulo SCIA e la relazione tecnica di asseverazione, sottoscritta digitalmente dal tecnico. Il cittadino che presenta l'istanza figura come "capofila" del procedimento: ne segue l'iter insieme al professionista e, se non delega il tecnico come capofila, esegue pagamento e invio.
- Caricamento degli elaborati. Tutti i file vanno in formato PDF e, dove richiesta la firma, PDF.p7m (firma digitale CAdES). Si allegano elaborati grafici, documentazione fotografica ed eventuali pareri o nulla osta.
- Pagamento tramite PagoPA. I diritti di segreteria e gli eventuali oneri si pagano direttamente in piattaforma: il SUET è integrato con PagoPA e genera l'avviso di pagamento o consente il pagamento online. Per SCIA ordinaria e CILA il pagamento avviene in SUET dal 15 giugno 2023.
- Trasmissione e protocollo. Conclusa la trasmissione, la pratica riceve un numero di protocollo: da quel momento decorrono i termini per i controlli del Comune.
Date utili da ricordare: CIL e CILA sono gestite in SUET dal 16 maggio 2016; SCIA art. 22 e permesso di costruire sono interamente telematici dal 1° aprile 2022; la SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23) si deposita solo sul SUET dal 27 ottobre 2025, con i pagamenti pagoPA fatti in piattaforma (sezione Invio > Pagamenti).
Checklist dei documenti da preparare
Oltre alla modulistica, è la fase di verifica a fare la differenza. Prima del deposito controlliamo che ci sia tutto e che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto risulta agli atti.
| Documento | A cosa serve | Chi lo procura |
|---|---|---|
| Titolo di proprietà o delega del proprietario | Legittima la presentazione | Cliente |
| Visura e planimetria catastale aggiornate | Confronto stato di fatto / catasto | Studio tecnico |
| Titoli edilizi pregressi (licenza, concessione, condono) | Ricostruzione dello stato legittimo | Cliente + ricerca in archivio |
| Elaborati grafici quotati (stato di fatto, di progetto, comparativo) | Descrizione dell'intervento | Studio tecnico |
| Relazione tecnica asseverata | Attesta la conformità sotto responsabilità del tecnico | Studio tecnico |
| Documentazione fotografica | Stato dei luoghi ante operam | Studio tecnico |
| Eventuali pareri / nulla osta (paesaggistico, Soprintendenza, vigili del fuoco) | Vincoli specifici dell'immobile | Studio tecnico |
Per gli immobili tutelati o in zona vincolata, l'autorizzazione paesaggistica o il nulla osta della Soprintendenza vanno acquisiti prima del deposito della SCIA: sono atti presupposti, non integrazioni successive.
La verifica dello stato legittimo viene prima di tutto
Dal 2024 il decreto Salva Casa ha riscritto l'art. 9-bis del DPR 380/2001 sullo stato legittimo dell'immobile. Prima di asseverare una SCIA il tecnico deve poter ricostruire la storia edilizia dell'unità: titolo che ne ha previsto la costruzione, oppure titolo dell'ultimo intervento sull'intero immobile, integrato con gli eventuali titoli parziali successivi. Se emergono difformità non risolvibili con le tolleranze costruttive, prima della SCIA può essere necessario un accertamento di conformità. Partire da uno stato legittimo non verificato è l'errore che genera i problemi più costosi.
Errori comuni che bloccano (o invalidano) una SCIA
Nella pratica quotidiana questi sono gli errori che vediamo più spesso e che cerchiamo di prevenire.
- Scegliere il titolo sbagliato. Usare la SCIA dove basterebbe la CILA, o viceversa avviare con CILA un intervento sulle parti strutturali che richiede SCIA. La qualificazione errata espone a sanzioni anche quando i lavori sono "buoni".
- Avviare i lavori prima del tempo nella SCIA art. 23. La SCIA ordinaria (art. 22) di regola consente l'inizio immediato; la SCIA alternativa al permesso di costruire produce effetti solo decorsi 30 giorni. Confondere le due porta a contestazioni.
- Ignorare lo stato legittimo. Presentare una SCIA su una planimetria catastale che non rispecchia la realtà significa "fotografare" un eventuale abuso pregresso. Va sanato prima: vedi accertamento di conformità e sanatoria strutturale.
- Dimenticare i pareri vincolanti. In zona vincolata, depositare senza autorizzazione paesaggistica o nulla osta della Soprintendenza rende la SCIA inefficace.
- Trascurare l'aggiornamento catastale a fine lavori. Se l'intervento modifica la distribuzione interna, serve la variazione di planimetria catastale tramite DOCFA; senza, l'immobile resta non allineato e può creare problemi in fase di vendita.
Sanzioni: cosa succede senza SCIA
Avviare lavori soggetti a SCIA senza averla presentata comporta sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi, l'ordine di rimozione o demolizione delle opere. A differenza della parcella tecnica, alcune sanzioni sono fissate direttamente dalla legge (art. 37 del DPR 380/2001) e non variano da Comune a Comune. Riportiamo solo questi importi certi.
| Situazione | Importo previsto dalla legge |
|---|---|
| Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA | Sanzione pari al triplo dell'aumento di valore venale dell'immobile e comunque non inferiore a 1.032 euro (art. 37, comma 1, DPR 380/2001, come modificato dal decreto Salva Casa, in vigore dal 28/7/2024) |
| SCIA presentata spontaneamente mentre i lavori sono ancora in corso | 516 euro (art. 37, comma 5) |
| Regolarizzazione (SCIA in sanatoria, ex art. 36-bis) | Sanzione pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile: da 1.032 a 10.328 euro; scende a 516-5.164 euro solo se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda (art. 36-bis, comma 5, lett. b) |
| Interventi su immobili tutelati eseguiti senza SCIA | Sanzione da 516 a 10.329 euro (oltre all'eventuale rimessa in pristino) |
L'incremento di valore su cui si calcola la sanzione è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il decreto Salva Casa ha abrogato il vecchio comma 4 dell'art. 37 e ricondotto la sanatoria dei minori abusi al nuovo art. 36-bis del DPR 380/2001. Per il percorso completo di regolarizzazione vedi sanzione e SCIA in sanatoria; per gli interventi disciplinati dal recente decreto Salva Casa è il tecnico a individuare il percorso corretto.
Due situazioni tipiche (mini-casi)
Caso 1 — Rifacimento del bagno con spostamento dei tramezzi. Un proprietario vuole ridisegnare il bagno spostando una parete divisoria interna non portante e rifacendo gli impianti. Non si toccano parti strutturali né prospetti: l'intervento rientra di norma nella CILA, non nella SCIA. A fine lavori serve l'aggiornamento della planimetria catastale. Qui l'errore sarebbe sovradimensionare la pratica con una SCIA non necessaria.
Caso 2 — Apertura di una nuova porta su muro portante. In un appartamento si vuole creare un passaggio aprendo un vano su una parete portante, con rinforzo strutturale. Toccando le parti strutturali, l'intervento è di manutenzione straordinaria soggetta a SCIA, con relazione asseverata e, trattandosi di opere strutturali, gli adempimenti antisismici previsti. Qui l'errore opposto sarebbe avviare con una semplice CILA un intervento che incide sulla struttura.
In entrambi i casi la valutazione preliminare del tecnico è ciò che indirizza al titolo corretto ed evita sanzioni: ogni immobile fa storia a sé.
Come ti aiutiamo a Roma
Il nostro studio segue la pratica SCIA dall'inizio alla fine:
- Sopralluogo e verifica urbanistica e catastale dell'immobile, con controllo della conformità rispetto allo stato legittimo.
- Redazione del progetto e degli elaborati grafici quotati.
- Relazione tecnica asseverata e raccolta dei pareri necessari (paesaggistico, antincendio, ecc.).
- Deposito telematico sul SUET di Roma Capitale e gestione dei rapporti con il Municipio competente.
- Comunicazione di fine lavori e adempimenti successivi (ad esempio l'aggiornamento catastale o, se richiesta, l'agibilità).
Operiamo in tutti i Municipi di Roma e nei comuni della provincia. Per interventi di ristrutturazione "chiavi in mano" puoi affidarti al nostro servizio di ristrutturazione chiavi in mano a Roma: lo studio segue progetto, pratiche e direzione lavori, mentre le opere sono eseguite da imprese partner selezionate e supervisionate da noi.
Domande frequenti sulla SCIA edilizia
Quanto vale al minimo la sanzione se inizio i lavori senza SCIA?
L'art. 37 del DPR 380/2001 — come modificato dal decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, conv. L. 105/2024, in vigore dal 28 luglio 2024) — prevede oggi una sanzione pari al triplo dell'incremento di valore dell'immobile e comunque non inferiore a 1.032 euro. Se la SCIA viene presentata spontaneamente mentre i lavori sono ancora in corso, la sanzione resta di 516 euro. La regolarizzazione in sanatoria (oggi disciplinata dall'art. 36-bis) comporta invece un'oblazione da 1.032 a 10.328 euro (ridotta a 516-5.164 euro solo in caso di piena doppia conformità).
Devo essere io a registrarmi sul SUET di Roma per presentare la SCIA?
Non sempre. Il tecnico accreditato sui servizi telematici di Roma Capitale compila e assevera la pratica. Il titolare o un altro soggetto legittimato opera come "capofila", con le operazioni di pagamento e invio previste dal SUET: per farlo deve essere identificato sul portale di Roma Capitale con SPID, CIE o CNS. In alternativa puoi delegare il tecnico, con delega o procura, a fare da capofila al posto tuo. Lo studio ti assiste nel completamento della procedura.
Come si pagano i diritti di segreteria della SCIA a Roma?
Il SUET è integrato con PagoPA: la piattaforma genera l'avviso di pagamento oppure consente il pagamento online diretto. Per la SCIA ordinaria e la CILA il pagamento si effettua direttamente in SUET. L'importo dei diritti dipende dal tipo di intervento e va verificato sul caso specifico.
Cos'è lo stato legittimo dell'immobile e perché serve prima della SCIA?
È la situazione edilizia e urbanistica regolare dell'immobile, definita dall'art. 9-bis del DPR 380/2001 (riscritto dal decreto Salva Casa nel 2024): risulta dal titolo che ne ha previsto la costruzione o dal titolo dell'ultimo intervento sull'intero immobile, integrato con i titoli parziali successivi. Verificarlo prima di asseverare una SCIA evita di "fotografare" eventuali abusi pregressi, che andrebbero invece sanati a parte.
Posso iniziare i lavori subito dopo aver presentato la SCIA?
Con la SCIA ordinaria (art. 22) sì: i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione, salvo i controlli successivi del Comune. Fanno eccezione i casi in cui lo Sportello Unico deve prima acquisire pareri o nulla osta (art. 23-bis, comma 2) e gli immobili in zona omogenea A, per i quali la scheda di Roma Capitale indica un'attesa di 30 giorni. La SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23) produce invece effetti solo decorsi 30 giorni dalla presentazione: prima di quel termine i lavori non possono iniziare.
Entro quanto tempo il Comune può bloccare i lavori?
In materia edilizia il Comune ha 30 giorni dalla presentazione per esercitare il potere inibitorio e ordinare la sospensione o la conformazione dei lavori non conformi. Dopo questo termine la posizione si consolida, ma in caso di difformità sostanziali rispetto al progetto l'amministrazione conserva i poteri sanzionatori sull'abuso edilizio.
La SCIA equivale a un'approvazione del progetto?
No. La SCIA non è un'autorizzazione: è una segnalazione con cui il tecnico attesta la conformità dei lavori alle norme. Il Comune può sempre effettuare controlli e, in caso di irregolarità, intervenire.
Posso modificare il progetto dopo aver presentato la SCIA?
Sì, ma ogni modifica sostanziale richiede una variante o una nuova SCIA. Le variazioni vanno sempre valutate dal tecnico prima di eseguirle.
SCIA o CILA: come capisco quale serve?
Dipende dall'intervento. La SCIA riguarda in genere opere che toccano le parti strutturali o i prospetti e la ristrutturazione "leggera"; gli interventi minori rientrano nella CILA o nell'edilizia libera. La qualificazione corretta è il primo passo della pratica: una valutazione preliminare evita errori e sanzioni.
Quanto costa una SCIA edilizia a Roma?
I costi non sono fissi: dipendono dal tipo di intervento, dalla complessità e dagli eventuali pareri da acquisire. A titolo indicativo, il solo onorario tecnico per una SCIA edilizia si colloca in genere tra 700 e 1.500 euro, a cui si aggiungono i diritti di segreteria (pagati in SUET tramite PagoPA), l'eventuale contributo di costruzione e l'imposta di bollo quando prevista. Ti diamo una stima precisa con un preventivo gratuito.
In quali zone di Roma seguite le pratiche SCIA?
Operiamo in tutti i Municipi di Roma e nei comuni della provincia. La SCIA si presenta in modalità telematica sul portale SUET di Roma Capitale, quindi seguiamo l'intera pratica — dal sopralluogo e dalla verifica dello stato legittimo fino al deposito digitale — indipendentemente dalla zona in cui si trova l'immobile. Contattaci per una valutazione e un preventivo gratuito.
Contattaci per un preventivo gratuito
Hai un intervento da avviare a Roma e vuoi sapere se serve una SCIA, quali documenti preparare e quanto costa? Contattaci: dopo un primo confronto ti diamo una valutazione chiara e un preventivo gratuito, senza impegno.
