Ripartizione Spese Condominiali: Tabelle, Criteri e Art. 1123 c.c.

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La ripartizione delle spese condominiali è il criterio con cui i costi delle parti comuni dell'edificio vengono divisi tra i condomini. La regola di base, fissata dall'art. 1123 del Codice Civile, lega la quota di ciascuno al valore della sua proprietà espresso in millesimi, salvo che il bene serva i condomini in misura diversa.

I tre criteri di ripartizione dell'art. 1123 c.c.

L'art. 1123 del Codice Civile contiene tre regole distinte, ed è da qui che parte ogni corretta ripartizione delle spese in un condominio romano.

Il primo comma stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Il secondo comma introduce un'eccezione: se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Il terzo comma riguarda i gruppi di condomini: quando un edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire solo una parte del fabbricato, le relative spese sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

CriterioQuando si applicaRiferimento
Proporzionale ai millesimiSpese generali e servizi nell'interesse comuneArt. 1123, comma 1
In base all'usoBeni che servono i condomini in misura diversaArt. 1123, comma 2
A carico del gruppoParti che servono solo una porzione dell'edificioArt. 1123, comma 3

Spese in proporzione ai millesimi: la regola generale

Quando una spesa interessa tutti i condomini allo stesso modo, vale la regola del primo comma: ognuno paga in proporzione ai propri millesimi di proprietà. Rientrano qui, ad esempio, le spese di conservazione e di pulizia delle parti comuni e, in genere, i servizi nell'interesse comune.

Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare, espresso in millesimi, è riportato in apposita tabella allegata al regolamento di condominio (art. 68 disp. att. c.c.). Avere tabelle millesimali corrette è quindi la premessa di ogni ripartizione: se i millesimi sono sbagliati, lo sono anche i conteggi.

Spese ripartite in base all'uso

Non tutto si divide a millesimi. Per le cose destinate a servire i condomini in misura diversa, il secondo comma dell'art. 1123 impone la ripartizione in proporzione all'uso che ciascuno può farne. È il caso tipico di impianti e servizi di cui i diversi alloggi beneficiano in modo non omogeneo. Qui il lavoro tecnico consiste nel tradurre l'uso potenziale in coefficienti, spesso con apposite tabelle d'uso accanto a quella generale di proprietà.

Spese a carico di chi se ne avvale (gruppi di condomini)

Negli edifici complessi capita che una scala, un cortile o un impianto serva soltanto una parte del fabbricato. In questi casi il terzo comma dell'art. 1123 c.c. pone la spesa a carico del solo gruppo di condomini che ne trae utilità, escludendo gli altri. È una previsione di equità che evita di far pagare un servizio a chi non lo riceve.

Scale e ascensore: il criterio dell'art. 1124 c.c.

Scale e ascensore seguono una regola propria. L'art. 1124 c.c. prevede che le spese per la manutenzione e la ricostruzione di scale e ascensori siano ripartite per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. In questo modo chi abita ai piani alti contribuisce di più sulla quota legata all'uso.

QuotaMisuraEffetto
1/2Valore (millesimi) delle unitàPesa il valore dell'immobile
1/2Altezza del piano dal suoloPesano di più i piani alti

Soffitti, volte e solai tra piani: l'art. 1125 c.c.

Per i solai posti tra due piani l'art. 1125 c.c. stabilisce che le spese di manutenzione e ricostruzione di soffitti, volte e solai siano sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani. Resta poi a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. È una norma che spesso emerge in occasione di interventi di manutenzione straordinaria che toccano gli orizzontamenti tra alloggi.

Lastrico solare e terrazza a livello: l'art. 1126 c.c.

Quando il lastrico solare (o parte di esso) è in uso esclusivo di un solo condomino, l'art. 1126 c.c. detta un criterio specifico: chi ne ha l'uso esclusivo contribuisce per un terzo nelle spese di riparazione o ricostruzione, mentre i restanti due terzi gravano su tutti i condomini dell'edificio o della parte a cui il lastrico fa da copertura, in proporzione al valore del piano o porzione di piano di ciascuno. La ratio è chiara: chi gode in esclusiva paga una quota, ma il lastrico protegge anche gli altri, che concorrono per la parte maggiore.

Spese ordinarie e straordinarie: chi decide e chi paga

Una distinzione utile, soprattutto nei rapporti tra proprietario e inquilino, è quella tra spese ordinarie e straordinarie. In linea di massima le spese di natura conservativa e straordinaria restano a carico del proprietario, mentre quelle ordinarie legate all'uso quotidiano gravano sull'inquilino. Va però precisato che il Codice Civile non fissa in modo rigido questa ripartizione: dipende da norme specifiche e dagli accordi del contratto di locazione, per cui il caso concreto va valutato caso per caso, verificando il contratto con il proprio tecnico o amministratore.

Il ruolo delle tabelle millesimali nella ripartizione

Tutti i criteri visti poggiano sui millesimi. Il valore proporzionale di ciascuna unità è espresso in millesimi nella tabella allegata al regolamento, ai fini degli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c. (art. 68 disp. att. c.c.). Una tabella errata si ripercuote su ogni rendiconto e su ogni delibera di spesa. Il nostro studio a Roma si occupa proprio della redazione e revisione delle tabelle millesimali, anche quando la consistenza dell'edificio è cambiata, ad esempio dopo un frazionamento dell'immobile che modifica la distribuzione delle quote.

Contestazioni sulla ripartizione: cosa fare a Roma

Se sospetti che il riparto sia errato, il primo passo è confrontare il consuntivo con le tabelle e con i criteri di legge. Spesso il problema nasce da millesimi superati o dall'applicazione del criterio sbagliato a una voce di spesa. È utile coinvolgere l'amministratore di condominio e, dove serve, far verificare le tabelle da un tecnico indipendente prima di arrivare a un contenzioso. Una perizia chiara sui millesimi risolve la gran parte delle controversie senza ricorrere al giudice.

Riferimenti normativi

  • Art. 1123, comma 1, Codice Civile — spese sostenute in proporzione al valore della proprietà
  • Art. 1123, comma 2, Codice Civile — ripartizione in base all'uso per cose che servono in misura diversa
  • Art. 1123, comma 3, Codice Civile — spese a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità
  • Art. 1124, Codice Civile — scale e ascensori (metà valore, metà altezza del piano)
  • Art. 1125, Codice Civile — soffitti, volte e solai tra due piani
  • Art. 1126, Codice Civile — lastrico solare e terrazza a livello in uso esclusivo (un terzo / due terzi)
  • Art. 68 disp. att. Codice Civile — valore delle unità espresso in millesimi nella tabella allegata al regolamento

Il testo letterale delle frazioni degli artt. 1124, 1125 e 1126 va sempre verificato sulla versione vigente della norma per il caso specifico.

Hai dubbi su come vengono ripartite le spese nel tuo condominio a Roma o in provincia? Lo studio può verificare le tabelle e i criteri applicati e proporre, se necessario, una revisione. Richiedi un preventivo gratuito: valutiamo insieme la tua situazione senza impegno.

Domande frequenti

Come si dividono le spese condominiali ordinarie?

Di regola si ripartiscono in proporzione al valore della proprieta' di ciascuno, espresso in millesimi (art. 1123, comma 1, c.c.). Quando pero' un bene o un servizio serve i condomini in misura diversa, le spese si dividono in base all'uso che ciascuno puo' farne (comma 2).

Chi paga le spese di scale e ascensore?

L'art. 1124 c.c. prevede un criterio misto: meta' della spesa in base al valore (millesimi) delle singole unita' e meta' in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo. In questo modo chi sta ai piani alti contribuisce di piu' per la quota legata all'uso.

Chi paga le riparazioni del lastrico solare ad uso esclusivo?

Quando il lastrico (o terrazza a livello) e' di uso esclusivo di un solo condomino, l'art. 1126 c.c. pone a suo carico un terzo della spesa di riparazione o ricostruzione, mentre i restanti due terzi gravano su tutti i condomini dell'edificio o della parte a cui il lastrico fa da copertura, in proporzione ai millesimi.

Le spese le paga il proprietario o l'inquilino?

In linea generale le spese di manutenzione straordinaria e quelle di natura conservativa restano a carico del proprietario, mentre le spese ordinarie legate all'uso (ad esempio pulizia, piccola manutenzione, consumi) gravano sull'inquilino. La ripartizione di dettaglio segue spesso accordi e tabelle di riferimento contrattuali: per il caso specifico e' bene verificare il contratto di locazione. Su questo punto consigliamo una verifica caso per caso.

Le tabelle millesimali si possono cambiare se la ripartizione e' sbagliata?

Si', le tabelle possono essere riviste, in particolare in caso di errore o di mutate condizioni dell'edificio (art. 69 disp. att. c.c.). Il nostro studio redige e revisiona le tabelle millesimali a Roma per allineare la ripartizione delle spese alla reale consistenza delle unita'.

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