Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico (DiCo): guida completa

La dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico (DiCo) e il documento previsto dal DM 37/2008 con cui l'impresa installatrice abilitata attesta che l'impianto e stato realizzato "a regola d'arte". La rilascia solo l'impresa che ha eseguito i lavori, iscritta alla Camera di Commercio, a fine intervento e previa verifica; e composta dal modello di dichiarazione piu gli allegati obbligatori (progetto o schema, relazione materiali). Serve per l'agibilita, l'allaccio della fornitura, i rogiti e le detrazioni fiscali.
Risposta rapida: chi rilascia la dichiarazione di conformita e cosa contiene?
La DiCo la rilascia solo l'impresa installatrice abilitata (iscritta alla Camera di Commercio, con i requisiti tecnico-professionali del DM 37/2008), a fine lavori. Non e un semplice foglio: e valida solo completa dei suoi allegati obbligatori (progetto o schema dell'impianto, relazione con la tipologia dei materiali). Senza gli allegati la dichiarazione e da considerarsi nulla.
Cos'e la DiCo e perche e obbligatoria
La Dichiarazione di Conformita, in sigla DiCo, e il documento disciplinato dall'articolo 7 del DM 22 gennaio 2008, n. 37 (in vigore dal 27 marzo 2008), il decreto che regola la sicurezza degli impianti negli edifici. Con la DiCo l'impresa installatrice dichiara, sotto la propria responsabilita, di aver realizzato l'impianto nel rispetto della regola d'arte, cioe secondo le norme tecniche di riferimento (per l'impianto elettrico la CEI 64-8) e con materiali adeguati.
Il DM 37/2008 riguarda gli impianti degli edifici a uso civile e non solo quello elettrico: elettrico, radiotelevisivo ed elettronico, riscaldamento e climatizzazione, idrico-sanitario, gas, sollevamento, antincendio. La DiCo va rilasciata per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dell'impianto, non per la semplice manutenzione ordinaria.
Non e un adempimento formale fine a se stesso: la conformita e la prova documentale che l'impianto e sicuro. Per uno studio tecnico e la chiusura naturale del percorso di progettazione e adeguamento di un impianto elettrico, che collega la pratica edilizia al collaudo e alla certificazione finale.
Chi puo rilasciare la dichiarazione di conformita
Questo e il punto piu frainteso. La DiCo puo essere rilasciata esclusivamente dall'impresa installatrice che ha eseguito i lavori, a condizione che:
- sia iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio (o all'albo delle imprese artigiane);
- possieda i requisiti tecnico-professionali previsti dagli articoli 3 e 4 del DM 37/2008, per la specifica tipologia di impianto (lettera "a" per l'elettrico);
- abbia nominato un responsabile tecnico in possesso di tali requisiti.
Ne il progettista, ne il direttore dei lavori, ne il proprietario possono rilasciare la DiCo al posto dell'impresa: la responsabilita dell'esecuzione a regola d'arte e di chi ha materialmente installato l'impianto. Il ruolo di uno studio tecnico e diverso e complementare: seguire lo studio di progettazione impianti, redigere il progetto quando obbligatorio e curare la direzione lavori, verificando che la DiCo dell'installatore sia completa e coerente con il progetto approvato.
Attenzione ai "moduli precompilati" reperibili online: una DiCo non firmata dall'impresa realmente abilitata, o priva degli allegati, non ha valore. In caso di controlli o contenzioso e come non averla.
Gli allegati obbligatori del DM 37/2008
La prima pagina della DiCo (redatta sul modello dell'Allegato I del decreto) e una forma di autocertificazione: da sola non basta. La dichiarazione e valida solo se accompagnata dagli allegati obbligatori, che ne costituiscono parte integrante. Ecco cosa deve contenere il fascicolo:
| Allegato | Contenuto | Chi lo redige/firma |
|---|---|---|
| Modello DiCo (Allegato I) | Dati impresa, committente, impianto, dichiarazione di conformita | Impresa installatrice (responsabile tecnico) |
| Progetto dell'impianto | Schemi e relazione tecnica, nei casi in cui il progetto e obbligatorio (art. 5) | Professionista iscritto all'Albo (o resp. tecnico impresa, secondo i casi) |
| Schema dell'impianto realizzato | In alternativa al progetto, quando questo non e obbligatorio | Responsabile tecnico dell'impresa |
| Relazione tipologia materiali | Descrizione dei materiali e componenti utilizzati | Impresa installatrice |
| Riferimento a dichiarazioni precedenti | Richiamo a DiCo/DiRi gia esistenti per l'edificio (se presenti) | Impresa installatrice |
| Copia certificato requisiti / visura CCIAA | Attesta l'abilitazione dell'impresa | Camera di Commercio |
Il punto chiave e la distinzione tra progetto e schema. Se l'impianto rientra tra i casi di obbligo di progetto (art. 5 del DM 37/2008, in funzione di superficie, potenza e destinazione: per l'elettrico civile, indicativamente, oltre 6 kW di potenza o 400 mq di superficie), il progetto deve essere redatto e firmato da un professionista iscritto all'Albo; per approfondire quando scatta l'obbligo puoi vedere la nostra pagina sul progetto dell'impianto elettrico. Se invece l'obbligo non c'e, e sufficiente lo schema dell'impianto firmato dal responsabile tecnico dell'impresa. Per il quadro complessivo degli obblighi del decreto puoi consultare la guida al DM 37/2008.
A chi si consegna la DiCo (e i termini)
Una volta rilasciata dall'impresa, la dichiarazione di conformita ha piu destinatari, con adempimenti e tempi distinti:
- Al committente / proprietario. L'originale, completo di tutti gli allegati, va conservato dal proprietario dell'immobile: e il documento da esibire in caso di rogito, locazione, controlli o accesso a bonus.
- Al distributore di energia (allaccio nuova fornitura). L'articolo 8, comma 3, del DM 37/2008 prevede che il committente consegni al distributore, entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura, copia della dichiarazione resa secondo l'Allegato I, esclusi gli allegati obbligatori. E il passaggio che consente l'attivazione del contatore.
- Allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE). L'articolo 11 prevede che, per gli impianti realizzati nell'ambito di lavori edilizi soggetti a titolo abilitativo, l'impresa depositi la dichiarazione di conformita e il progetto (o il certificato di collaudo) presso lo Sportello Unico entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Lo Sportello inoltra copia alla Camera di Commercio per la verifica dell'iscrizione dell'impresa.
A Roma le pratiche edilizie collegate passano dal portale SUET del Comune. La qualificazione dell'intervento dipende dalla portata: la semplice messa a norma o il rinnovamento di un impianto esistente, senza opere murarie, rientrano di norma nell'edilizia libera (manutenzione ordinaria), mentre il rifacimento completo dell'impianto viene in genere trattato come manutenzione straordinaria con CILA. In ogni caso resta l'obbligo, a carico dell'installatore, di rilasciare la DiCo a fine lavori. Nella pratica quotidiana e utile coordinare la conformita elettrica con le certificazioni degli altri impianti dell'immobile.
Cosa fare se la DiCo manca
E la situazione piu frequente, soprattutto in compravendita o quando si scopre che un vecchio impianto non e mai stato certificato. Le strade dipendono dall'epoca dell'impianto:
| Situazione | Documento richiesto | Chi lo rilascia |
|---|---|---|
| Impianto nuovo, trasformato o ampliato (post 27/03/2008) | Dichiarazione di Conformita (DiCo) | Impresa installatrice abilitata |
| Impianto realizzato prima del 27/03/2008, privo di DiCo | Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) | Professionista iscritto all'Albo (min. 5 anni) o resp. tecnico da almeno 5 anni |
| Impianto post 2008 senza DiCo e non recuperabile | Adeguamento a norma + nuova DiCo | Impresa installatrice, previo intervento |
La Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), prevista dall'articolo 7, comma 6, del DM 37/2008, e il rimedio pensato per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto (27 marzo 2008) e privi della conformita originaria, quando questa non e piu reperibile. Puo rilasciarla un professionista iscritto all'Albo con almeno 5 anni di esperienza nel settore specifico, oppure un soggetto che abbia ricoperto per almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata dello stesso settore; se l'impianto e soggetto a obbligo di progetto, la dichiarazione spetta solo al professionista. Trovi il dettaglio nella pagina dedicata alla dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico.
La DiRi non e un jolly. Non sostituisce la DiCo per gli impianti realizzati dopo il marzo 2008: per quelli, se la conformita manca, la sola via corretta e l'adeguamento dell'impianto e il rilascio di una nuova DiCo da parte dell'installatore. Chi ha un impianto datato spesso deve anche valutare un adeguamento alle norme vigenti, perche la sola rispondenza documentale non aggiunge sicurezza se l'impianto e obsoleto.
DiCo e compravendita immobiliare
In sede di rogito la legge non impone di allegare la DiCo all'atto, che resta valido anche in assenza: l'atto puo concludersi indicando lo stato degli impianti. In pratica, pero, la conformita e sempre piu richiesta dagli acquirenti e dalle banche. E buona regola dichiarare in atto se l'impianto e conforme e, se manca la documentazione, regolarizzare la posizione (con DiCo o DiRi a seconda dell'epoca) prima della vendita, per evitare contestazioni per inadempimento.
Confronto: DiCo, DiRi e progetto
Per fare ordine sui tre documenti che ruotano attorno all'impianto elettrico:
| Documento | Quando serve | Chi lo firma | Funzione |
|---|---|---|---|
| Progetto | Impianti sopra le soglie dell'art. 5 | Professionista iscritto all'Albo | Definisce l'impianto prima dei lavori |
| DiCo | Impianti nuovi / trasformati / ampliati | Impresa installatrice abilitata | Certifica l'esecuzione a regola d'arte |
| DiRi | Impianti ante 2008 privi di DiCo | Professionista o resp. tecnico (5 anni) | Documenta a posteriori la rispondenza |
Il criterio guida e semplice: il progetto viene prima dei lavori, la DiCo li chiude, la DiRi interviene solo a sanatoria documentale sugli impianti storici. Chi sta rifacendo l'impianto o installando nuovi terminali, come nel caso dell'installazione di un climatizzatore, otterra a fine lavori una DiCo (o un aggiornamento della conformita) dall'impresa che esegue.
Come ti seguiamo a Roma
Il nostro studio non esegue materialmente gli impianti (la DiCo, come detto, spetta all'impresa installatrice), ma cura tutta la parte tecnica e documentale che le sta attorno, in coordinamento con l'installatore abilitato:
- Progetto dell'impianto firmato, quando obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del DM 37/2008;
- Pratica edilizia al Comune di Roma (di norma una CILA quando l'intervento e manutenzione straordinaria) per il rifacimento;
- Direzione lavori e verifica che la DiCo dell'installatore sia completa di tutti gli allegati;
- Dichiarazione di Rispondenza per gli impianti datati privi di conformita;
- Coordinamento con gli altri impianti dell'immobile, in un quadro unitario di progettazione e certificazione.
Se hai un impianto da certificare, da adeguare o da regolarizzare per una vendita, raccontaci la tua situazione: dopo un sopralluogo ti diciamo con chiarezza quale documento serve (DiCo o DiRi), chi deve rilasciarlo e cosa comporta. Richiedi un preventivo gratuito: i nostri tecnici a Roma ti seguono passo passo, dalla pratica alla certificazione finale.
