DM 37/2008: la Norma sugli Impianti Spiegata

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 è la norma che disciplina la sicurezza degli impianti negli edifici: stabilisce quali imprese possono installarli, quando serve il progetto di un professionista e impone, a fine lavori, la Dichiarazione di Conformità (DiCo). Copre 7 tipologie di impianto (dall'elettrico all'antincendio) e prevede sanzioni fino a 10.000 euro per chi non lo rispetta. È il "regolamento madre" dell'impiantistica: qualunque intervento su elettrico, gas, riscaldamento o idraulico passa da qui.
Risposta rapida: che cos'è il DM 37/2008?
È il decreto che regola l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti tecnologici negli edifici. Impone che i lavori siano affidati a imprese abilitate iscritte alla Camera di Commercio e che, al termine, l'impresa rilasci la Dichiarazione di Conformità, documento indispensabile per agibilità, rogiti, allacci e detrazioni fiscali.
A cosa serve il DM 37/2008 e quando si applica
Il decreto è entrato in vigore il 27 marzo 2008, sostituendo la vecchia Legge 46/1990 e ampliandone il campo di applicazione. Si applica agli impianti posti al servizio di edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso (abitazioni, uffici, negozi, capannoni), collocati sia all'interno sia nelle pertinenze.
Il suo scopo è uno: garantire che gli impianti siano realizzati "a regola d'arte" (art. 6), cioè in conformità alle norme tecniche di sicurezza (norme UNI, CEI e degli enti di normalizzazione europei). La conseguenza pratica è che un impianto privo della documentazione prevista dal DM 37/2008 è, di fatto, un impianto "non a norma": può bloccare una compravendita, impedire l'allaccio di una nuova fornitura e, in caso di sinistro, avere effetti sulle coperture assicurative.
Il DM 37/2008 non riguarda i lavori edili in senso stretto, che seguono altre norme e le relative pratiche: si concentra sulla parte impiantistica e sulla sua progettazione. Questa pagina è il punto di partenza (pillar) che collega tutte le discipline impiantistiche; per il singolo impianto rimandiamo agli approfondimenti dedicati.
I 7 tipi di impianto coperti (art. 1, comma 2)
Il cuore del decreto è l'art. 1, comma 2, che elenca le tipologie di impianto soggette alla norma. Sono sette, contrassegnate dalle lettere da a) a g).
| Lett. | Tipologia | Cosa comprende | Approfondimento |
|---|---|---|---|
| a) | Elettrico | Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica; protezione contro le scariche atmosferiche; automazione di porte, cancelli e barriere | Impianto elettrico |
| b) | Radiotelevisivi ed elettronici | Antenne, impianti TV/SAT, gestione e distribuzione dei segnali TV, telefono e dati | Schema unifilare |
| c) | Termico e climatizzazione | Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie | Impianti termoidraulici |
| d) | Idrico-sanitario | Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie | Schema impianto idraulico |
| e) | Gas | Distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo | Certificazione impianto gas |
| f) | Sollevamento | Ascensori, montacarichi, scale mobili e simili | Progettazione impianti meccanici |
| g) | Antincendio | Impianti di protezione antincendio | Progettazione impianti |
Un chiarimento utile: per gli impianti di sollevamento (lett. f) la messa in esercizio e le verifiche periodiche degli ascensori seguono anche una disciplina specifica (DPR 162/1999), ma la loro classificazione come impianto tecnologico resta quella dell'art. 1 del DM 37/2008.
Chi può installare e chi può progettare
L'impresa installatrice (artt. 3 e 4)
Non chiunque può mettere le mani su un impianto. L'art. 3 stabilisce che possono installare, trasformare, ampliare e manutenere gli impianti solo le imprese iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, il cui responsabile tecnico possieda i requisiti tecnico-professionali dell'art. 4 (titolo di studio tecnico, oppure qualifica professionale unita a un periodo di inserimento, oppure adeguata esperienza lavorativa). L'abilitazione è distinta per ciascuna delle lettere a)–g): un'impresa abilitata per l'elettrico non è automaticamente abilitata per il gas.
Attenzione a un punto che genera contenzioso: il "fai-da-te" o l'affidamento a soggetti non abilitati non è ammesso. L'art. 8 impone al committente di rivolgersi a imprese abilitate ex art. 3.
Il progetto: quando serve un professionista (art. 5)
L'art. 5 prevede che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti delle lettere a), b), c), d), e) e g) sia sempre redatto un progetto. Chi lo firma dipende dalla dimensione dell'impianto:
- negli impianti "sotto soglia" il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice (in forma di schema dell'impianto da realizzare);
- al superamento delle soglie dell'art. 5, comma 2, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi (ingegnere, architetto, geometra o perito, nei limiti delle rispettive competenze).
Le soglie del comma 2 sono numerose. A titolo di esempio, tra le più frequenti nel residenziale:
| Impianto | Soglia oltre cui è obbligatorio il progetto del professionista |
|---|---|
| Elettrico (utenza domestica) | Potenza impegnata oltre 6 kW oppure superficie oltre 400 mq |
| Elettrico condominiale | Sempre (utenze condominiali) |
| Gas | Portata termica complessiva superiore a 50 kW, oppure canne fumarie collettive ramificate |
| Climatizzazione/condizionamento | Potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora |
| Antincendio | Attività soggetta a certificato prevenzione incendi, oppure idranti in numero pari/superiore a 4, oppure rivelatori in numero pari/superiore a 10 |
I valori vanno sempre verificati sul testo dell'art. 5, comma 2, perché la casistica è articolata: per questo il nostro studio di progettazione impianti valuta caso per caso se scatta o meno l'obbligo del progetto firmato. Sulla parte energetica si affianca la relazione tecnica ex Legge 10.
La Dichiarazione di Conformità (DiCo) e il deposito (artt. 7 e 11)
È l'atto finale e più importante. L'art. 7 stabilisce che, terminati i lavori e svolte le verifiche, l'impresa installatrice rilascia al committente la Dichiarazione di Conformità (DiCo), redatta sul modello dell'Allegato I. Alla DiCo si allegano la relazione con i materiali utilizzati e il progetto (art. 5) o lo schema dell'impianto realizzato.
Per gli interventi su edifici già dotati di certificato di agibilità, l'art. 11 prevede che la DiCo (con il progetto) sia depositata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune (a Roma tramite il portale SUET). Lo sportello ne trasmette copia alla Camera di Commercio per i controlli sull'iscrizione dell'impresa.
E gli impianti vecchi senza DiCo? La Dichiarazione di Rispondenza (DiRi)
Per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 e privi di Dichiarazione di Conformità, l'art. 7, comma 6 prevede la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi): la rilascia un professionista iscritto all'albo con almeno 5 anni di esercizio nel settore, oppure, per gli impianti elettrici, l'impresa installatrice con responsabile tecnico che abbia ricoperto la funzione per almeno 5 anni. La DiRi "regolarizza" documentalmente l'impianto esistente senza rifarlo, ma non sana gli impianti realizzati dopo il marzo 2008 privi di DiCo: per quelli la strada è l'adeguamento e una nuova DiCo. Approfondiamo il tema nella pagina sulla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e su quella della dichiarazione di rispondenza.
Obblighi del proprietario e sanzioni (artt. 8 e 15)
L'art. 8 carica di responsabilità anche chi commissiona i lavori:
- affidare gli interventi solo a imprese abilitate (comma 1);
- conservare la documentazione e mantenere l'impianto in sicurezza secondo il libretto di uso e manutenzione (comma 2);
- in caso di nuovo allaccio (gas, energia elettrica, acqua), consegnare al distributore copia della DiCo entro 30 giorni (comma 3). In mancanza, il fornitore, previo avviso, sospende la fornitura.
L'art. 15 disciplina le sanzioni amministrative:
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Violazione degli obblighi sulla Dichiarazione di Conformità (art. 7) | Da 100 a 1.000 euro |
| Altre violazioni del decreto (es. impianto realizzato da impresa non abilitata) | Da 1.000 a 10.000 euro |
| Violazione reiterata delle norme di sicurezza | Sospensione temporanea dall'iscrizione al Registro/Albo |
Le sanzioni sono irrogate dalle Camere di Commercio.
Come lo Studio ti accompagna a Roma
Il DM 37/2008 divide nettamente due ruoli: chi progetta e documenta (il tecnico) e chi installa (l'impresa abilitata, che rilascia la DiCo). Il nostro studio si occupa della parte tecnica: verifica se serve il progetto ai sensi dell'art. 5, redige gli elaborati, coordina l'impresa installatrice in fase di direzione lavori, controlla la correttezza della DiCo e, sugli impianti datati, predispone la Dichiarazione di Rispondenza. Ci occupiamo anche delle pratiche collegate: pratica ENEA, certificazione energetica (APE) e, per gli scarichi, l'allaccio alla fogna.
Che si tratti di rifare l'impianto elettrico di casa, mettere a norma la caldaia o certificare l'impianto gas, ti diciamo con chiarezza quali documenti servono e chi deve firmarli. Richiedi un preventivo gratuito: i nostri tecnici a Roma valutano il tuo caso e ti guidano passo dopo passo, dalla progettazione alla dichiarazione finale.
