DM 37/2008: la Norma sugli Impianti Spiegata

Ultimo aggiornamento: · Contenuto verificato sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

DM 37/2008: la Norma sugli Impianti Spiegata

Schema del DM 37/2008: i 7 tipi di impianto, obbligo di progetto e Dichiarazione di Conformità

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 è la norma che disciplina la sicurezza degli impianti negli edifici: stabilisce quali imprese possono installarli, quando serve il progetto di un professionista e impone, a fine lavori, la Dichiarazione di Conformità (DiCo). Copre 7 tipologie di impianto (dall'elettrico all'antincendio) e prevede sanzioni fino a 10.000 euro per chi non lo rispetta. È il "regolamento madre" dell'impiantistica: qualunque intervento su elettrico, gas, riscaldamento o idraulico passa da qui.

Risposta rapida: che cos'è il DM 37/2008?

È il decreto che regola l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti tecnologici negli edifici. Impone che i lavori siano affidati a imprese abilitate iscritte alla Camera di Commercio e che, al termine, l'impresa rilasci la Dichiarazione di Conformità, documento indispensabile per agibilità, rogiti, allacci e detrazioni fiscali.

A cosa serve il DM 37/2008 e quando si applica

Il decreto è entrato in vigore il 27 marzo 2008, sostituendo la vecchia Legge 46/1990 e ampliandone il campo di applicazione. Si applica agli impianti posti al servizio di edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso (abitazioni, uffici, negozi, capannoni), collocati sia all'interno sia nelle pertinenze.

Il suo scopo è uno: garantire che gli impianti siano realizzati "a regola d'arte" (art. 6), cioè in conformità alle norme tecniche di sicurezza (norme UNI, CEI e degli enti di normalizzazione europei). La conseguenza pratica è che un impianto privo della documentazione prevista dal DM 37/2008 è, di fatto, un impianto "non a norma": può bloccare una compravendita, impedire l'allaccio di una nuova fornitura e, in caso di sinistro, avere effetti sulle coperture assicurative.

Il DM 37/2008 non riguarda i lavori edili in senso stretto, che seguono altre norme e le relative pratiche: si concentra sulla parte impiantistica e sulla sua progettazione. Questa pagina è il punto di partenza (pillar) che collega tutte le discipline impiantistiche; per il singolo impianto rimandiamo agli approfondimenti dedicati.

I 7 tipi di impianto coperti (art. 1, comma 2)

Il cuore del decreto è l'art. 1, comma 2, che elenca le tipologie di impianto soggette alla norma. Sono sette, contrassegnate dalle lettere da a) a g).

Lett.TipologiaCosa comprendeApprofondimento
a)ElettricoProduzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica; protezione contro le scariche atmosferiche; automazione di porte, cancelli e barriereImpianto elettrico
b)Radiotelevisivi ed elettroniciAntenne, impianti TV/SAT, gestione e distribuzione dei segnali TV, telefono e datiSchema unifilare
c)Termico e climatizzazioneRiscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specieImpianti termoidraulici
d)Idrico-sanitarioImpianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specieSchema impianto idraulico
e)GasDistribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipoCertificazione impianto gas
f)SollevamentoAscensori, montacarichi, scale mobili e similiProgettazione impianti meccanici
g)AntincendioImpianti di protezione antincendioProgettazione impianti

Un chiarimento utile: per gli impianti di sollevamento (lett. f) la messa in esercizio e le verifiche periodiche degli ascensori seguono anche una disciplina specifica (DPR 162/1999), ma la loro classificazione come impianto tecnologico resta quella dell'art. 1 del DM 37/2008.

Chi può installare e chi può progettare

L'impresa installatrice (artt. 3 e 4)

Non chiunque può mettere le mani su un impianto. L'art. 3 stabilisce che possono installare, trasformare, ampliare e manutenere gli impianti solo le imprese iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, il cui responsabile tecnico possieda i requisiti tecnico-professionali dell'art. 4 (titolo di studio tecnico, oppure qualifica professionale unita a un periodo di inserimento, oppure adeguata esperienza lavorativa). L'abilitazione è distinta per ciascuna delle lettere a)–g): un'impresa abilitata per l'elettrico non è automaticamente abilitata per il gas.

Attenzione a un punto che genera contenzioso: il "fai-da-te" o l'affidamento a soggetti non abilitati non è ammesso. L'art. 8 impone al committente di rivolgersi a imprese abilitate ex art. 3.

Il progetto: quando serve un professionista (art. 5)

L'art. 5 prevede che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti delle lettere a), b), c), d), e) e g) sia sempre redatto un progetto. Chi lo firma dipende dalla dimensione dell'impianto:

  • negli impianti "sotto soglia" il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice (in forma di schema dell'impianto da realizzare);
  • al superamento delle soglie dell'art. 5, comma 2, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi (ingegnere, architetto, geometra o perito, nei limiti delle rispettive competenze).

Le soglie del comma 2 sono numerose. A titolo di esempio, tra le più frequenti nel residenziale:

ImpiantoSoglia oltre cui è obbligatorio il progetto del professionista
Elettrico (utenza domestica)Potenza impegnata oltre 6 kW oppure superficie oltre 400 mq
Elettrico condominialeSempre (utenze condominiali)
GasPortata termica complessiva superiore a 50 kW, oppure canne fumarie collettive ramificate
Climatizzazione/condizionamentoPotenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora
AntincendioAttività soggetta a certificato prevenzione incendi, oppure idranti in numero pari/superiore a 4, oppure rivelatori in numero pari/superiore a 10

I valori vanno sempre verificati sul testo dell'art. 5, comma 2, perché la casistica è articolata: per questo il nostro studio di progettazione impianti valuta caso per caso se scatta o meno l'obbligo del progetto firmato. Sulla parte energetica si affianca la relazione tecnica ex Legge 10.

La Dichiarazione di Conformità (DiCo) e il deposito (artt. 7 e 11)

È l'atto finale e più importante. L'art. 7 stabilisce che, terminati i lavori e svolte le verifiche, l'impresa installatrice rilascia al committente la Dichiarazione di Conformità (DiCo), redatta sul modello dell'Allegato I. Alla DiCo si allegano la relazione con i materiali utilizzati e il progetto (art. 5) o lo schema dell'impianto realizzato.

Per gli interventi su edifici già dotati di certificato di agibilità, l'art. 11 prevede che la DiCo (con il progetto) sia depositata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune (a Roma tramite il portale SUET). Lo sportello ne trasmette copia alla Camera di Commercio per i controlli sull'iscrizione dell'impresa.

E gli impianti vecchi senza DiCo? La Dichiarazione di Rispondenza (DiRi)

Per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 e privi di Dichiarazione di Conformità, l'art. 7, comma 6 prevede la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi): la rilascia un professionista iscritto all'albo con almeno 5 anni di esercizio nel settore, oppure, per gli impianti elettrici, l'impresa installatrice con responsabile tecnico che abbia ricoperto la funzione per almeno 5 anni. La DiRi "regolarizza" documentalmente l'impianto esistente senza rifarlo, ma non sana gli impianti realizzati dopo il marzo 2008 privi di DiCo: per quelli la strada è l'adeguamento e una nuova DiCo. Approfondiamo il tema nella pagina sulla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e su quella della dichiarazione di rispondenza.

Obblighi del proprietario e sanzioni (artt. 8 e 15)

L'art. 8 carica di responsabilità anche chi commissiona i lavori:

  • affidare gli interventi solo a imprese abilitate (comma 1);
  • conservare la documentazione e mantenere l'impianto in sicurezza secondo il libretto di uso e manutenzione (comma 2);
  • in caso di nuovo allaccio (gas, energia elettrica, acqua), consegnare al distributore copia della DiCo entro 30 giorni (comma 3). In mancanza, il fornitore, previo avviso, sospende la fornitura.

L'art. 15 disciplina le sanzioni amministrative:

ViolazioneSanzione
Violazione degli obblighi sulla Dichiarazione di Conformità (art. 7)Da 100 a 1.000 euro
Altre violazioni del decreto (es. impianto realizzato da impresa non abilitata)Da 1.000 a 10.000 euro
Violazione reiterata delle norme di sicurezzaSospensione temporanea dall'iscrizione al Registro/Albo

Le sanzioni sono irrogate dalle Camere di Commercio.

Come lo Studio ti accompagna a Roma

Il DM 37/2008 divide nettamente due ruoli: chi progetta e documenta (il tecnico) e chi installa (l'impresa abilitata, che rilascia la DiCo). Il nostro studio si occupa della parte tecnica: verifica se serve il progetto ai sensi dell'art. 5, redige gli elaborati, coordina l'impresa installatrice in fase di direzione lavori, controlla la correttezza della DiCo e, sugli impianti datati, predispone la Dichiarazione di Rispondenza. Ci occupiamo anche delle pratiche collegate: pratica ENEA, certificazione energetica (APE) e, per gli scarichi, l'allaccio alla fogna.

Che si tratti di rifare l'impianto elettrico di casa, mettere a norma la caldaia o certificare l'impianto gas, ti diciamo con chiarezza quali documenti servono e chi deve firmarli. Richiedi un preventivo gratuito: i nostri tecnici a Roma valutano il tuo caso e ti guidano passo dopo passo, dalla progettazione alla dichiarazione finale.

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Domande frequenti

Quali impianti sono soggetti al DM 37/2008?

Sette tipologie, elencate all'art. 1, comma 2: a) elettrico (con protezione dalle scariche atmosferiche e automazione di porte/cancelli); b) radiotelevisivi ed elettronici (antenne, gestione e distribuzione dei segnali TV, telefono e dati); c) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie; d) idrico-sanitario; e) gas di qualsiasi tipo; f) sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili); g) antincendio.

Quando è obbligatorio il progetto firmato da un professionista?

L'art. 5 prevede sempre un progetto per gli impianti delle lettere a, b, c, d, e, g. Deve essere firmato da un professionista iscritto all'albo quando si superano le soglie del comma 2: ad esempio impianto elettrico domestico oltre 6 kW o oltre 400 mq, utenze condominiali, impianti gas con portata termica superiore a 50 kW, climatizzazione pari o superiore a 40.000 frigorie/ora. Sotto soglia può bastare il progetto (schema dell'impianto) del responsabile tecnico dell'impresa.

Che differenza c'è tra Dichiarazione di Conformità (DiCo) e Dichiarazione di Rispondenza (DiRi)?

La DiCo (art. 7) è rilasciata dall'impresa installatrice a fine lavori per impianti nuovi, trasformati o ampliati. La DiRi (art. 7, comma 6) riguarda invece gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 e privi di DiCo: la rilascia un professionista iscritto all'albo con almeno 5 anni di esercizio nel settore (per l'elettrico anche l'impresa installatrice con responsabile tecnico con 5 anni nel ruolo). La DiRi non sana gli impianti successivi al marzo 2008 senza DiCo.

Cosa rischio se l'impianto non è a norma DM 37/2008?

L'art. 15 prevede sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro per le violazioni relative alla Dichiarazione di Conformità (art. 7) e da 1.000 a 10.000 euro per le altre violazioni (ad esempio un impianto eseguito da impresa non abilitata). In caso di nuovo allaccio, senza DiCo il distributore può sospendere la fornitura. Sul piano pratico, un impianto non a norma può bloccare rogiti e compravendite.

Chi può installare gli impianti secondo il DM 37/2008?

Solo imprese iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, il cui responsabile tecnico possiede i requisiti dell'art. 4 (titolo di studio tecnico, qualifica professionale con periodo di inserimento o esperienza lavorativa adeguata). L'abilitazione è distinta per ciascuna tipologia: un'impresa abilitata per l'elettrico non lo è automaticamente per il gas. Il fai-da-te non è ammesso.

Entro quanto va depositata la Dichiarazione di Conformità?

Per gli interventi su edifici già dotati di certificato di agibilità, l'art. 11 prevede il deposito della DiCo (con il progetto) allo sportello unico per l'edilizia del Comune entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori (a Roma tramite il portale SUET). Inoltre, in caso di nuovo allaccio, il committente deve consegnare copia della DiCo al distributore di gas, energia o acqua entro 30 giorni (art. 8).

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