Dichiarazione di Conformità Idraulico: Guida 2026

Ultimo aggiornamento: · Contenuto verificato sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Dichiarazione di Conformità Idraulico: Guida 2026

Rete idraulica di un bagno con tubazioni di adduzione e scarico e la dichiarazione di conformità DM 37/2008 rilasciata dall'impresa installatrice

La dichiarazione di conformità dell'impianto idraulico (DiCo) è il documento con cui l'impresa installatrice abilitata attesta che l'impianto idrico-sanitario è stato realizzato a regola d'arte, secondo il DM 37/2008. La rilascia l'installatore al termine dei lavori, non il progettista, e comprende come parti integranti la relazione sui materiali e il progetto (o lo schema) dell'impianto. Serve per gli impianti idrici e sanitari nuovi, trasformati o ampliati, sia nell'edilizia residenziale sia negli edifici a uso diverso.

Risposta rapida: chi rilascia la dichiarazione di conformità dell'impianto idraulico?

La rilascia l'impresa installatrice abilitata ai sensi del DM 37/2008, al termine dei lavori e dopo le verifiche di funzionalità. Il modello è quello dell'Allegato I al decreto e include, come allegati obbligatori, la relazione sui materiali impiegati e il progetto (o lo schema) dell'impianto.

Che cos'è la DiCo per l'impianto idrico-sanitario

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 disciplina la sicurezza degli impianti negli edifici e all'art. 1, comma 2, lett. d) include espressamente gli "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie". Rientrano quindi nell'obbligo di dichiarazione di conformità la rete di adduzione dell'acqua, gli scarichi, i servizi igienici, i sanitari e le apparecchiature idrauliche collegate.

La dichiarazione di conformità (DiCo), prevista dall'art. 7 del decreto, è l'atto con cui l'impresa che ha eseguito i lavori certifica che l'impianto è conforme alla regola dell'arte e alle norme tecniche vigenti. Non è un adempimento formale fine a se stesso: è il documento che tutela il proprietario in caso di compravendita, di controlli e, soprattutto, in tema di sicurezza (allagamenti, contaminazioni, cattivo drenaggio).

L'impianto idraulico è strettamente connesso agli impianti termoidraulici: quando la rete idrica serve anche la produzione di acqua calda sanitaria o il riscaldamento, la parte idrica e quella termica vanno coordinate già in fase di progettazione degli impianti.

Chi rilascia la dichiarazione di conformità

La DiCo può essere emessa solo da un'impresa installatrice abilitata. L'art. 3 del DM 37/2008 stabilisce che sono abilitate le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane il cui titolare o responsabile tecnico possiede i requisiti tecnico-professionali richiesti (titolo di studio, esperienza o qualifica professionale).

Da questo derivano due punti fondamentali:

  • non è il geometra o il progettista a firmare la DiCo: il tecnico progetta e, se incaricato, dirige i lavori, ma la conformità dell'esecuzione la dichiara chi materialmente installa;
  • il "fai-da-te" non produce una DiCo valida: un impianto realizzato senza impresa abilitata non può essere accompagnato da una dichiarazione di conformità ai sensi del decreto.

Il nostro Studio si occupa della parte tecnica e documentale: dimensionamento della rete, elaborati progettuali, verifica della coerenza tra progetto e opere eseguite. L'installazione fisica compete all'impresa idraulica abilitata, che rilascia la DiCo. Nei cantieri più articolati ci occupiamo anche della direzione lavori per garantire che quanto realizzato corrisponda al progetto approvato.

Quando serve la DiCo idraulica

Secondo l'art. 5 del decreto, l'obbligo scatta per gli interventi di installazione, trasformazione e ampliamento dell'impianto. Non ogni intervento minimo genera un nuovo impianto: la semplice riparazione o la sostituzione di un singolo elemento (una guarnizione, un rubinetto) rientra nella manutenzione ordinaria e non richiede una DiCo autonoma. Occorre invece la dichiarazione quando si crea o si modifica in modo sostanziale la rete.

InterventoDiCo idraulica
Nuovo impianto idrico-sanitario (nuova costruzione, ristrutturazione)
Rifacimento della rete di adduzione o degli scarichi
Ampliamento (nuovo bagno, nuovo punto acqua)
Spostamento di sanitari con modifica delle retiSì (trasformazione)
Sostituzione rubinetteria o singolo sanitario senza modifica delle retiNo (manutenzione ordinaria)
Riparazione di una perdita puntualeNo

La DiCo è inoltre spesso richiesta a valle: al rogito di compravendita, per l'agibilità di un immobile ristrutturato, per l'allaccio ai pubblici servizi. Se l'intervento idraulico si accompagna a lavori di scarico o di collegamento alla rete pubblica, si veda la pagina dedicata all'allaccio e imbocco in fogna a Roma, che segue un iter autorizzativo proprio.

Impianti già esistenti: la dichiarazione di rispondenza

Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore della normativa e privi di dichiarazione di conformità, l'art. 7, comma 6 del DM 37/2008 prevede la dichiarazione di rispondenza (DiRi). La rilascia, in luogo della DiCo non più reperibile, un professionista iscritto all'albo che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico (oppure un responsabile tecnico di impresa abilitata con analoga anzianità), sotto la propria responsabilità e dopo aver verificato lo stato dell'impianto. È lo strumento tipico per regolarizzare la documentazione di appartamenti datati in fase di vendita.

Cosa contiene la dichiarazione e quali allegati

Il modello della DiCo è quello dell'Allegato I al DM 37/2008. La dichiarazione riporta i dati dell'impresa e del responsabile tecnico, la descrizione dell'impianto, le norme tecniche di riferimento e l'attestazione di esecuzione a regola d'arte. L'art. 7, comma 1 stabilisce che ne fanno parte integrante due allegati:

  1. la relazione con la tipologia dei materiali impiegati (tubazioni, raccordi, valvole, sanitari, materiali di tenuta);
  2. il progetto dell'impianto di cui all'art. 5.

Sul progetto, il decreto distingue due situazioni:

  • progetto redatto da professionista iscritto agli albi (geometra, perito, ingegnere secondo le rispettive competenze): obbligatorio nei casi indicati dall'art. 5, comma 2, legati a dimensioni, complessità o destinazione dell'edificio;
  • schema dell'impianto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa (art. 7, comma 2): negli altri casi è sufficiente lo schema funzionale dell'impianto realizzato, eventualmente integrato con le variazioni introdotte in corso d'opera.
Allegato alla DiCoA cosa serveChi lo redige
Relazione materialiDocumentare i componenti installatiImpresa installatrice
Progetto (art. 5)Descrivere l'impianto sopra le soglie di leggeProfessionista iscritto all'albo
Schema dell'impianto (art. 7, c. 2)Descrizione funzionale negli altri casiResponsabile tecnico dell'impresa
Certificato dei requisiti dell'impresaAttestare l'abilitazione ex art. 3Impresa installatrice

Quando il progetto è obbligatorio, il nostro Studio predispone gli elaborati coordinandoli con gli altri impianti dell'edificio: impianto elettrico, rete termica e produzione di acqua calda. Per capire come si legge e si struttura la rete idrica di un'abitazione può essere utile la guida allo schema dell'impianto idraulico di casa; per la sola parte di smaltimento si veda l'impianto di scarico delle acque nere.

DiCo idraulica, elettrica e termica: come si coordinano

La dichiarazione di conformità è un istituto unico per tutti gli impianti del DM 37/2008, ma va emessa in modo distinto per ciascuna tipologia da parte dell'impresa competente. In una ristrutturazione tipica convivono perciò più DiCo: quella idraulica, quella elettrica e quella termica.

ImpiantoRiferimento DM 37/08Chi rilasciaPagina di approfondimento
Idrico-sanitarioArt. 1, c. 2, lett. d)Impresa idraulica abilitataQuesta guida
ElettricoArt. 1, c. 2, lett. a)Impresa elettrica abilitataDiCo impianto elettrico
Riscaldamento / climatizzazioneArt. 1, c. 2, lett. c)Impresa termoidraulica abilitataImpianti termoidraulici

Quando l'intervento idraulico è collegato al riscaldamento o alla climatizzazione, entra in gioco anche la documentazione energetica, a partire dalla relazione tecnica ex Legge 10 sul contenimento dei consumi. Per l'inquadramento generale del decreto e degli obblighi comuni a tutti gli impianti rimandiamo alla guida al DM 37/2008.

Come lavora lo Studio a Roma

Il nostro Studio, composto da geometri iscritti all'Albo, affianca privati, condomini e imprese di Roma e provincia nella parte tecnica degli impianti idraulici:

  • progettazione e dimensionamento della rete idrico-sanitaria, coordinati con gli altri impianti;
  • redazione degli elaborati progettuali quando il progetto è obbligatorio ai sensi dell'art. 5;
  • verifica documentale della DiCo e dei suoi allegati emessi dall'impresa installatrice;
  • dichiarazione di rispondenza per impianti datati privi di conformità, tramite professionista abilitato;
  • coordinamento con la direzione lavori per la coerenza tra progetto ed esecuzione.

Ricordiamo che lo Studio segue la parte tecnica, progettuale e documentale: l'esecuzione materiale dell'impianto e il rilascio della DiCo competono all'impresa idraulica abilitata. Se stai ristrutturando e devi mettere in ordine progetto e documentazione di conformità, richiedi un preventivo gratuito: i nostri tecnici a Roma valutano il tuo caso, definiscono gli elaborati necessari e ti dicono con chiarezza chi deve firmare cosa.

Domande frequenti

Chi rilascia la dichiarazione di conformità di un impianto idraulico?

La rilascia l'impresa installatrice abilitata ai sensi dell'art. 3 del DM 37/2008, al termine dei lavori e dopo le verifiche di funzionalità. Non è il geometra o il progettista a firmarla: il tecnico progetta e verifica, ma la conformità dell'esecuzione la dichiara chi ha materialmente installato l'impianto.

Quali allegati fanno parte della DiCo idraulica?

Secondo l'art. 7, comma 1 del DM 37/2008, sono parti integranti della dichiarazione la relazione con la tipologia dei materiali impiegati e il progetto dell'impianto (art. 5). Se il progetto non è obbligatorio, al suo posto si allega lo schema dell'impianto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa (art. 7, comma 2). Alla DiCo si unisce anche copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa.

Serve la dichiarazione di conformità per rifare un bagno?

Se l'intervento crea, trasforma o amplia la rete idrica e degli scarichi (per esempio spostando i sanitari o aggiungendo un punto acqua) serve la DiCo, perché rientra nei casi dell'art. 5. La semplice sostituzione di rubinetteria o di un sanitario senza modifica delle reti è manutenzione ordinaria e non richiede una nuova dichiarazione.

Cosa fare se manca la dichiarazione di conformità di un impianto vecchio?

Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore della normativa e privi di DiCo, l'art. 7, comma 6 del DM 37/2008 prevede la dichiarazione di rispondenza (DiRi). La rilascia un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esercizio nel settore impiantistico (o un responsabile tecnico d'impresa con analoga anzianità), sotto la propria responsabilità, dopo aver verificato lo stato dell'impianto. È lo strumento tipico per regolarizzare la documentazione in fase di compravendita.

La dichiarazione di conformità idraulica è la stessa di quella elettrica?

L'istituto è lo stesso (DM 37/2008), ma la dichiarazione va emessa separatamente per ciascuna tipologia di impianto e dall'impresa competente. In una ristrutturazione convivono perciò più DiCo distinte: idraulica (art. 1, c. 2, lett. d), elettrica (lett. a) e termica (lett. c), ognuna firmata dall'impresa abilitata che ha eseguito quel tipo di lavoro.

Quando il progetto dell'impianto idraulico deve essere firmato da un professionista?

L'art. 5, comma 2 del DM 37/2008 elenca i casi in cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi, in funzione delle dimensioni, della complessità e della destinazione dell'edificio. Al di fuori di questi casi è sufficiente lo schema dell'impianto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

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