Dichiarazione di Rispondenza (DiRi): Quando Serve

Ultimo aggiornamento: · Contenuto verificato sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Dichiarazione di Rispondenza (DiRi): Quando Serve

Tecnico dello studio esegue verifiche strumentali su un quadro elettrico per la dichiarazione di rispondenza di un impianto datato a Roma

La dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico (DiRi) è il documento che, secondo l'art. 7, comma 6 del DM 37/2008, sostituisce la Dichiarazione di Conformità (DiCo) per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 quando la DiCo non è stata prodotta o non è più reperibile. Non la rilascia l'installatore, ma un professionista iscritto all'albo con le specifiche competenze tecniche e almeno cinque anni di esercizio nel settore, dopo sopralluogo e accertamenti. Serve tipicamente per compravendite, allacci o aumenti di potenza e pratiche edilizie su immobili datati.

Risposta rapida: quando serve la DiRi e chi la firma?

Serve quando un impianto elettrico esistente, eseguito prima del 27 marzo 2008, è privo della Dichiarazione di Conformità (persa o mai rilasciata) e devi documentarne la sicurezza (rogito, nuovo allaccio, pratica edilizia). La firma un professionista iscritto all'albo per le competenze richieste, con almeno cinque anni di esperienza nel settore impiantistico; per gli impianti più piccoli può firmarla anche il responsabile tecnico di un'impresa abilitata. Per l'impianto elettrico il geometra da solo non ha la competenza specifica: lo Studio coordina la pratica e la fa sottoscrivere al tecnico abilitato corretto.

Che cos'è la Dichiarazione di Rispondenza

La DiRi è un documento tecnico che attesta la rispondenza di un impianto esistente alla regola dell'arte vigente all'epoca della sua realizzazione. È stata introdotta per risolvere un problema molto comune: gli impianti vecchi che, pur funzionanti e sicuri, non hanno la Dichiarazione di Conformità perché è andata persa o non è mai stata redatta.

Il riferimento normativo è l'art. 7, comma 6 del DM 37/2008, che prevede espressamente questa possibilità: «Nel caso in cui la dichiarazione di conformità [...] non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza [...]».

In pratica la DiRi non "rifà" e non "adegua" l'impianto: lo fotografa nel suo stato attuale e ne documenta la conformità, sulla base di un esame a vista, di prove e misure strumentali e di un sopralluogo. È lo strumento per regolarizzare sul piano documentale un impianto datato senza doverlo per forza rifare, quando le verifiche danno esito positivo.

Quando serve davvero la DiRi

La DiRi non è un obbligo "generalizzato" da produrre sempre: diventa necessaria quando qualcuno richiede la prova documentale che l'impianto è a norma e la DiCo non esiste. I casi tipici:

  • Compravendita immobiliare: la legge non impone la DiRi come condizione di validità del rogito, ma molti notai e acquirenti la richiedono come garanzia sulla sicurezza degli impianti. In sua assenza, l'acquirente può contrattare il prezzo o tutelarsi per eventuali difformità.
  • Nuovo allaccio o aumento di potenza: i distributori di energia possono chiedere la conformità dell'impianto per attivare o potenziare la fornitura. Se manca la DiCo, la DiRi la sostituisce (una logica analoga vale per gli allacci ad altre reti, come l'allaccio alla fogna).
  • Pratiche edilizie e cambi d'uso: in occasione di ristrutturazioni, frazionamenti o cambi di destinazione, può essere richiesta la documentazione degli impianti esistenti.
  • Locazioni e verifiche di sicurezza: alcune amministrazioni, assicurazioni o conduttori chiedono di attestare lo stato dell'impianto.

Se invece stai rifacendo o modificando l'impianto, non serve la DiRi: a fine lavori l'impresa installatrice rilascia una nuova Dichiarazione di Conformità. La DiRi è la strada per l'impianto esistente che resta com'è.

DiCo o DiRi: qual è la differenza

DiCo e DiRi rispondono a due situazioni opposte e non sono intercambiabili. La tabella riassume le differenze principali.

AspettoDichiarazione di Conformità (DiCo)Dichiarazione di Rispondenza (DiRi)
QuandoImpianto nuovo, rifatto o modificatoImpianto esistente privo di DiCo
Chi la rilasciaImpresa installatrice abilitata (DM 37/2008)Professionista iscritto all'albo con 5+ anni nel settore, o resp. tecnico di impresa abilitata
MomentoAl termine dei lavoriIn un momento successivo, su impianto già in uso
Cosa attestaEsecuzione "a regola d'arte" dei lavori svoltiRispondenza dell'impianto esistente alla regola dell'arte
Base tecnicaProgetto e materiali installatiSopralluogo, esame a vista, prove e misure strumentali
Impianti copertiRealizzati dal 27 marzo 2008 in poiEseguiti prima del 27 marzo 2008

Il punto chiave: la DiCo guarda ai lavori appena fatti, la DiRi guarda a un impianto già esistente. Per questo la DiRi non può essere usata per "sanare" a posteriori un impianto realizzato dopo il marzo 2008 privo di conformità: in quel caso la via corretta è l'adeguamento dell'impianto alla norma e una nuova DiCo dell'installatore.

Chi può rilasciare la DiRi (e perché il geometra non basta)

Questo è il punto più delicato e su cui si commettono più errori. L'art. 7, comma 6 individua due soggetti che possono rilasciare la DiRi:

  1. Un professionista iscritto all'albo «per le specifiche competenze tecniche richieste», che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto la propria responsabilità personale, in esito a sopralluogo e accertamenti.
  2. Un responsabile tecnico di un'impresa abilitata (art. 3 del decreto), in carica da almeno cinque anni, ma solo per gli impianti che non ricadono nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 2 — cioè, in sostanza, gli impianti sotto le soglie che rendono obbligatorio il progetto (per le utenze domestiche di singole unità abitative: potenza impegnata superiore a 6 kW o superficie superiore a 400 mq).

Per un impianto elettrico, le «specifiche competenze tecniche richieste» sono quelle proprie di figure con abilitazione in ambito elettrico/elettrotecnico (tipicamente ingegnere o perito industriale elettrotecnico). Il geometra, in quanto tale, non ha competenza per firmare la DiRi di un impianto elettrico: farlo esporrebbe a un atto viziato e al rischio di esercizio abusivo della professione.

È un principio identico a quello che vale per l'esecuzione: come i lavori spettano all'impresa installatrice abilitata, così la firma della DiRi elettrica spetta al professionista competente. Il ruolo del nostro Studio è quello di coordinamento tecnico e documentale: eseguiamo il sopralluogo preliminare, verifichiamo la documentazione dell'immobile e degli impianti, individuiamo e affianchiamo il tecnico abilitato che redige e sottoscrive la DiRi, e inseriamo l'attestazione nella pratica complessiva. Su questa impostazione si basa tutto il nostro studio di progettazione impianti.

Il caso degli impianti ante 1990

Attenzione a un equivoco frequente. Nella pratica la DiRi si usa per gli impianti eseguiti dal 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della Legge 46/90, che introdusse la DiCo) al 26 marzo 2008: solo da allora esisteva una Dichiarazione di Conformità da "sostituire". Per gli impianti antecedenti al 13 marzo 1990 la DiCo non esisteva ancora: l'art. 6, comma 3 del DM 37/2008 stabilisce che gli impianti elettrici delle unità immobiliari a uso abitativo realizzati prima di quella data «si considerano adeguati» se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti e di protezione contro i contatti indiretti o interruttore differenziale con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. Il tecnico valuta caso per caso quale documento sia corretto per la tua situazione.

Come si redige: sopralluogo, verifiche e documenti

La DiRi non è un modulo da compilare "a tavolino": deve poggiare su accertamenti reali. Il professionista, prima di firmare sotto la propria responsabilità, esegue in genere:

  • un esame a vista dell'impianto e dei suoi componenti (quadro, protezioni, messa a terra);
  • prove e misure strumentali documentate (continuità dei conduttori di protezione, resistenza di isolamento, prova dei differenziali, verifica dell'impianto di terra);
  • la verifica di coerenza con la norma tecnica di riferimento (per gli impianti elettrici la norma CEI 64-8, con i relativi criteri di verifica);
  • la ricostruzione dello schema dell'impianto e una relazione tecnica che dà conto dello stato di fatto e degli esiti.

Se le verifiche evidenziano carenze di sicurezza (assenza di differenziale, terra inefficiente, quadro non a norma), la DiRi non può essere rilasciata così com'è: prima occorre intervenire con un adeguamento. È esattamente per questo che la DiRi è una garanzia seria e non una semplice formalità.

Costi e tempi indicativi

Non esiste una tariffa fissa: il costo dipende dalla dimensione dell'impianto, dal numero di verifiche strumentali, dalla reperibilità della documentazione esistente e dalla complessità del sopralluogo. A titolo puramente indicativo, il mercato si colloca in genere tra alcune centinaia di euro per un appartamento di piccole-medie dimensioni e cifre superiori per immobili grandi o impianti complessi; è sempre bene chiedere un preventivo scritto sul caso concreto.

VoceCosa incide sul costo
Superficie e complessità dell'impiantoNumero di circuiti, quadri e punti da verificare
Verifiche strumentaliProve su terra, differenziali, isolamento
Documentazione disponibilePresenza o meno di schemi e progetti pregressi
Eventuale adeguamentoInterventi necessari se le prove non sono superate

I tempi sono di norma contenuti: dal sopralluogo alla consegna del documento bastano in genere pochi giorni, salvo la necessità di lavori di adeguamento preliminari. Diverso è il discorso se la DiRi si inserisce in una pratica più ampia (compravendita, cambio d'uso), dove i tempi seguono l'iter complessivo, spesso con direzione lavori dedicata.

Come ti aiutiamo a Roma

Lo Studio opera su Roma e provincia e segue l'intero percorso, coordinando le competenze giuste:

  1. Sopralluogo e ricognizione documentale dell'immobile e dell'impianto esistente.
  2. Verifica di fattibilità: capire se la DiRi è la strada corretta o se serve prima un adeguamento.
  3. Individuazione del professionista abilitato che redige e sottoscrive la DiRi elettrica, con le prove strumentali del caso.
  4. Integrazione nella pratica: la DiRi confluisce, dove serve, nella compravendita, nel nuovo allaccio o nella pratica edilizia, in coordinamento con gli altri impianti dell'immobile — dagli impianti termoidraulici all'installazione di climatizzatori fino al fotovoltaico.

Hai un impianto elettrico datato e ti serve la Dichiarazione di Rispondenza per un rogito, un allaccio o una pratica? Richiedi un preventivo gratuito: dopo un primo sopralluogo ti diciamo con chiarezza se la DiRi è sufficiente, quali verifiche servono e con quali tempi e costi. I nostri tecnici a Roma ti seguono passo dopo passo, dal sopralluogo alla consegna del documento firmato dal professionista competente.

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Domande frequenti

Che differenza c'è tra Dichiarazione di Conformità (DiCo) e Dichiarazione di Rispondenza (DiRi)?

La DiCo la rilascia l'impresa installatrice abilitata a fine lavori, per impianti nuovi, rifatti o modificati, e attesta l'esecuzione a regola d'arte. La DiRi, prevista dall'art. 7 comma 6 del DM 37/2008, la rilascia un professionista iscritto all'albo (o il responsabile tecnico di un'impresa abilitata per gli impianti più piccoli) su un impianto già esistente ed eseguito prima del 27 marzo 2008, privo di DiCo, sulla base di sopralluogo e verifiche.

Un geometra può firmare la dichiarazione di rispondenza di un impianto elettrico?

No, non in quanto geometra. L'art. 7 comma 6 del DM 37/2008 richiede un professionista iscritto all'albo 'per le specifiche competenze tecniche richieste': per l'impianto elettrico si tratta di figure con abilitazione elettrotecnica (tipicamente ingegnere o perito industriale elettrotecnico). Il nostro Studio coordina il sopralluogo e la pratica e fa sottoscrivere la DiRi al tecnico abilitato competente.

Per quali impianti si può fare la DiRi in base alla data di realizzazione?

La DiRi sostituisce la DiCo per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008; nella pratica riguarda quelli realizzati dal 13 marzo 1990 (entrata in vigore della Legge 46/90, che introdusse la DiCo) in poi. Per gli impianti antecedenti al 13 marzo 1990, l'art. 6 comma 3 del DM 37/2008 li 'considera adeguati' se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti all'origine, protezione contro i contatti diretti e indiretti o differenziale con corrente nominale non superiore a 30 mA.

La DiRi è obbligatoria per vendere casa?

La legge non impone la DiRi come condizione di validità del rogito, ma è spesso richiesta nella pratica: molti notai e acquirenti la chiedono come garanzia sulla sicurezza degli impianti quando manca la DiCo. In sua assenza l'acquirente può contrattare il prezzo o tutelarsi per eventuali difformità. Serve anche per nuovi allacci o aumenti di potenza e per alcune pratiche edilizie.

La DiRi può sanare un impianto realizzato dopo il 2008 senza conformità?

No. La DiRi riguarda esclusivamente gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008. Per un impianto realizzato o modificato dopo quella data e privo di Dichiarazione di Conformità, la strada corretta è l'adeguamento dell'impianto alla norma vigente e il rilascio di una nuova DiCo da parte dell'impresa installatrice abilitata.

Quanto costa la dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico?

Non esiste una tariffa fissa: dipende dalla dimensione e complessità dell'impianto, dal numero di verifiche strumentali e dalla documentazione disponibile. Indicativamente si va da alcune centinaia di euro per un appartamento di piccole-medie dimensioni a cifre superiori per immobili grandi o impianti complessi. Chiedi sempre un preventivo scritto sul caso concreto: dopo il sopralluogo ti indichiamo tempi e costi effettivi.

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