Dichiarazione di Rispondenza (DiRi): Quando Serve

La dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico (DiRi) è il documento che, secondo l'art. 7, comma 6 del DM 37/2008, sostituisce la Dichiarazione di Conformità (DiCo) per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 quando la DiCo non è stata prodotta o non è più reperibile. Non la rilascia l'installatore, ma un professionista iscritto all'albo con le specifiche competenze tecniche e almeno cinque anni di esercizio nel settore, dopo sopralluogo e accertamenti. Serve tipicamente per compravendite, allacci o aumenti di potenza e pratiche edilizie su immobili datati.
Risposta rapida: quando serve la DiRi e chi la firma?
Serve quando un impianto elettrico esistente, eseguito prima del 27 marzo 2008, è privo della Dichiarazione di Conformità (persa o mai rilasciata) e devi documentarne la sicurezza (rogito, nuovo allaccio, pratica edilizia). La firma un professionista iscritto all'albo per le competenze richieste, con almeno cinque anni di esperienza nel settore impiantistico; per gli impianti più piccoli può firmarla anche il responsabile tecnico di un'impresa abilitata. Per l'impianto elettrico il geometra da solo non ha la competenza specifica: lo Studio coordina la pratica e la fa sottoscrivere al tecnico abilitato corretto.
Che cos'è la Dichiarazione di Rispondenza
La DiRi è un documento tecnico che attesta la rispondenza di un impianto esistente alla regola dell'arte vigente all'epoca della sua realizzazione. È stata introdotta per risolvere un problema molto comune: gli impianti vecchi che, pur funzionanti e sicuri, non hanno la Dichiarazione di Conformità perché è andata persa o non è mai stata redatta.
Il riferimento normativo è l'art. 7, comma 6 del DM 37/2008, che prevede espressamente questa possibilità: «Nel caso in cui la dichiarazione di conformità [...] non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza [...]».
In pratica la DiRi non "rifà" e non "adegua" l'impianto: lo fotografa nel suo stato attuale e ne documenta la conformità, sulla base di un esame a vista, di prove e misure strumentali e di un sopralluogo. È lo strumento per regolarizzare sul piano documentale un impianto datato senza doverlo per forza rifare, quando le verifiche danno esito positivo.
Quando serve davvero la DiRi
La DiRi non è un obbligo "generalizzato" da produrre sempre: diventa necessaria quando qualcuno richiede la prova documentale che l'impianto è a norma e la DiCo non esiste. I casi tipici:
- Compravendita immobiliare: la legge non impone la DiRi come condizione di validità del rogito, ma molti notai e acquirenti la richiedono come garanzia sulla sicurezza degli impianti. In sua assenza, l'acquirente può contrattare il prezzo o tutelarsi per eventuali difformità.
- Nuovo allaccio o aumento di potenza: i distributori di energia possono chiedere la conformità dell'impianto per attivare o potenziare la fornitura. Se manca la DiCo, la DiRi la sostituisce (una logica analoga vale per gli allacci ad altre reti, come l'allaccio alla fogna).
- Pratiche edilizie e cambi d'uso: in occasione di ristrutturazioni, frazionamenti o cambi di destinazione, può essere richiesta la documentazione degli impianti esistenti.
- Locazioni e verifiche di sicurezza: alcune amministrazioni, assicurazioni o conduttori chiedono di attestare lo stato dell'impianto.
Se invece stai rifacendo o modificando l'impianto, non serve la DiRi: a fine lavori l'impresa installatrice rilascia una nuova Dichiarazione di Conformità. La DiRi è la strada per l'impianto esistente che resta com'è.
DiCo o DiRi: qual è la differenza
DiCo e DiRi rispondono a due situazioni opposte e non sono intercambiabili. La tabella riassume le differenze principali.
| Aspetto | Dichiarazione di Conformità (DiCo) | Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) |
|---|---|---|
| Quando | Impianto nuovo, rifatto o modificato | Impianto esistente privo di DiCo |
| Chi la rilascia | Impresa installatrice abilitata (DM 37/2008) | Professionista iscritto all'albo con 5+ anni nel settore, o resp. tecnico di impresa abilitata |
| Momento | Al termine dei lavori | In un momento successivo, su impianto già in uso |
| Cosa attesta | Esecuzione "a regola d'arte" dei lavori svolti | Rispondenza dell'impianto esistente alla regola dell'arte |
| Base tecnica | Progetto e materiali installati | Sopralluogo, esame a vista, prove e misure strumentali |
| Impianti coperti | Realizzati dal 27 marzo 2008 in poi | Eseguiti prima del 27 marzo 2008 |
Il punto chiave: la DiCo guarda ai lavori appena fatti, la DiRi guarda a un impianto già esistente. Per questo la DiRi non può essere usata per "sanare" a posteriori un impianto realizzato dopo il marzo 2008 privo di conformità: in quel caso la via corretta è l'adeguamento dell'impianto alla norma e una nuova DiCo dell'installatore.
Chi può rilasciare la DiRi (e perché il geometra non basta)
Questo è il punto più delicato e su cui si commettono più errori. L'art. 7, comma 6 individua due soggetti che possono rilasciare la DiRi:
- Un professionista iscritto all'albo «per le specifiche competenze tecniche richieste», che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto la propria responsabilità personale, in esito a sopralluogo e accertamenti.
- Un responsabile tecnico di un'impresa abilitata (art. 3 del decreto), in carica da almeno cinque anni, ma solo per gli impianti che non ricadono nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 2 — cioè, in sostanza, gli impianti sotto le soglie che rendono obbligatorio il progetto (per le utenze domestiche di singole unità abitative: potenza impegnata superiore a 6 kW o superficie superiore a 400 mq).
Per un impianto elettrico, le «specifiche competenze tecniche richieste» sono quelle proprie di figure con abilitazione in ambito elettrico/elettrotecnico (tipicamente ingegnere o perito industriale elettrotecnico). Il geometra, in quanto tale, non ha competenza per firmare la DiRi di un impianto elettrico: farlo esporrebbe a un atto viziato e al rischio di esercizio abusivo della professione.
È un principio identico a quello che vale per l'esecuzione: come i lavori spettano all'impresa installatrice abilitata, così la firma della DiRi elettrica spetta al professionista competente. Il ruolo del nostro Studio è quello di coordinamento tecnico e documentale: eseguiamo il sopralluogo preliminare, verifichiamo la documentazione dell'immobile e degli impianti, individuiamo e affianchiamo il tecnico abilitato che redige e sottoscrive la DiRi, e inseriamo l'attestazione nella pratica complessiva. Su questa impostazione si basa tutto il nostro studio di progettazione impianti.
Il caso degli impianti ante 1990
Attenzione a un equivoco frequente. Nella pratica la DiRi si usa per gli impianti eseguiti dal 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della Legge 46/90, che introdusse la DiCo) al 26 marzo 2008: solo da allora esisteva una Dichiarazione di Conformità da "sostituire". Per gli impianti antecedenti al 13 marzo 1990 la DiCo non esisteva ancora: l'art. 6, comma 3 del DM 37/2008 stabilisce che gli impianti elettrici delle unità immobiliari a uso abitativo realizzati prima di quella data «si considerano adeguati» se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti e di protezione contro i contatti indiretti o interruttore differenziale con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. Il tecnico valuta caso per caso quale documento sia corretto per la tua situazione.
Come si redige: sopralluogo, verifiche e documenti
La DiRi non è un modulo da compilare "a tavolino": deve poggiare su accertamenti reali. Il professionista, prima di firmare sotto la propria responsabilità, esegue in genere:
- un esame a vista dell'impianto e dei suoi componenti (quadro, protezioni, messa a terra);
- prove e misure strumentali documentate (continuità dei conduttori di protezione, resistenza di isolamento, prova dei differenziali, verifica dell'impianto di terra);
- la verifica di coerenza con la norma tecnica di riferimento (per gli impianti elettrici la norma CEI 64-8, con i relativi criteri di verifica);
- la ricostruzione dello schema dell'impianto e una relazione tecnica che dà conto dello stato di fatto e degli esiti.
Se le verifiche evidenziano carenze di sicurezza (assenza di differenziale, terra inefficiente, quadro non a norma), la DiRi non può essere rilasciata così com'è: prima occorre intervenire con un adeguamento. È esattamente per questo che la DiRi è una garanzia seria e non una semplice formalità.
Costi e tempi indicativi
Non esiste una tariffa fissa: il costo dipende dalla dimensione dell'impianto, dal numero di verifiche strumentali, dalla reperibilità della documentazione esistente e dalla complessità del sopralluogo. A titolo puramente indicativo, il mercato si colloca in genere tra alcune centinaia di euro per un appartamento di piccole-medie dimensioni e cifre superiori per immobili grandi o impianti complessi; è sempre bene chiedere un preventivo scritto sul caso concreto.
| Voce | Cosa incide sul costo |
|---|---|
| Superficie e complessità dell'impianto | Numero di circuiti, quadri e punti da verificare |
| Verifiche strumentali | Prove su terra, differenziali, isolamento |
| Documentazione disponibile | Presenza o meno di schemi e progetti pregressi |
| Eventuale adeguamento | Interventi necessari se le prove non sono superate |
I tempi sono di norma contenuti: dal sopralluogo alla consegna del documento bastano in genere pochi giorni, salvo la necessità di lavori di adeguamento preliminari. Diverso è il discorso se la DiRi si inserisce in una pratica più ampia (compravendita, cambio d'uso), dove i tempi seguono l'iter complessivo, spesso con direzione lavori dedicata.
Come ti aiutiamo a Roma
Lo Studio opera su Roma e provincia e segue l'intero percorso, coordinando le competenze giuste:
- Sopralluogo e ricognizione documentale dell'immobile e dell'impianto esistente.
- Verifica di fattibilità: capire se la DiRi è la strada corretta o se serve prima un adeguamento.
- Individuazione del professionista abilitato che redige e sottoscrive la DiRi elettrica, con le prove strumentali del caso.
- Integrazione nella pratica: la DiRi confluisce, dove serve, nella compravendita, nel nuovo allaccio o nella pratica edilizia, in coordinamento con gli altri impianti dell'immobile — dagli impianti termoidraulici all'installazione di climatizzatori fino al fotovoltaico.
Hai un impianto elettrico datato e ti serve la Dichiarazione di Rispondenza per un rogito, un allaccio o una pratica? Richiedi un preventivo gratuito: dopo un primo sopralluogo ti diciamo con chiarezza se la DiRi è sufficiente, quali verifiche servono e con quali tempi e costi. I nostri tecnici a Roma ti seguono passo dopo passo, dal sopralluogo alla consegna del documento firmato dal professionista competente.
