
Sapere se la propria attivita rientra fra le attivita soggette a prevenzione incendi e il primo passo, spesso sottovalutato, prima di aprire un locale, avviare un'impresa o cambiare la destinazione d'uso di un immobile. L'elenco di riferimento e l'Allegato I del DPR 1 agosto 2011, n. 151, che classifica ottanta tipologie di attivita e le distribuisce in tre categorie di rischio crescente: A, B e C. Dalla categoria dipendono l'iter da seguire con il Comando dei Vigili del Fuoco, i tempi e i documenti richiesti. Come studio tecnico attivo a Roma, verifichiamo per te se e in quale categoria la tua attivita rientra, evitando errori che possono bloccare l'apertura o esporti a sanzioni. Contattaci per un inquadramento preciso del tuo caso.
Cosa significa "attivita soggetta a prevenzione incendi"
Un'attivita si dice "soggetta a controllo di prevenzione incendi" quando, per tipologia o per dimensione, e inclusa nell'elenco dell'Allegato I del DPR 151/2011. Se rientra nell'elenco, il titolare non puo semplicemente iniziare: deve interfacciarsi con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco secondo un procedimento amministrativo definito, che varia in funzione della categoria di rischio assegnata.
Se invece l'attivita non compare nell'Allegato I, non e soggetta a controllo VVF: non serve alcuna pratica presso il Comando. Restano comunque gli obblighi generali in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), tra cui la valutazione del rischio incendio, che va effettuata a prescindere.
Il DPR 151/2011 ha riformato profondamente il sistema: per la maggior parte delle attivita la conformita antincendio non si dichiara piu con un vecchio "nulla osta" preventivo, ma tramite la SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita) presentata al Comando. Il documento che l'autorita rilascia o forma a valle del procedimento e il Certificato di Prevenzione Incendi. Per capire l'intero flusso operativo puoi consultare la nostra guida alla SCIA antincendio e la pagina dedicata al certificato di prevenzione incendi a Roma.
Le tre categorie di rischio A, B, C
L'Allegato I distingue le attivita in tre categorie in ordine crescente di complessita e rischio. La categoria non e una tua scelta: dipende dalla tipologia dell'attivita e da soglie oggettive (superficie, potenza, numero di persone, posti letto). La stessa tipologia puo ricadere in A, B o C a seconda della dimensione.
La differenza sostanziale riguarda tre elementi: se e richiesta la valutazione del progetto prima dei lavori, se serve il sopralluogo del Comando e con quali tempi si conclude il procedimento.
| Categoria | Rischio | Valutazione del progetto (art. 3) | Iter di avvio | Sopralluogo del Comando |
|---|---|---|---|---|
| A | Piu contenuto, regola tecnica consolidata | Non prevista | SCIA diretta al Comando | Solo controlli a campione |
| B | Intermedio | Obbligatoria prima dei lavori | Valutazione progetto + SCIA | Solo controlli a campione |
| C | Piu elevato | Obbligatoria prima dei lavori | Valutazione progetto + SCIA | Sopralluogo e verifica (di norma) |
Per le categorie A e B, sulla SCIA il Comando effettua controlli a campione; per la categoria C e previsto di norma il sopralluogo con verifica in loco. Nei procedimenti di valutazione del progetto (categorie B e C) il Comando si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione completa (art. 3 DPR 151/2011). Anche le verifiche a seguito della SCIA sono ricondotte al termine di sessanta giorni (art. 4 DPR 151/2011).
In sintesi, cosa distingue le categorie
- Categoria A: iter piu snello, nessuna valutazione preventiva del progetto, SCIA diretta.
- Categoria B: richiede la valutazione del progetto prima di realizzare i lavori, poi la SCIA.
- Categoria C: valutazione del progetto, SCIA e, di norma, sopralluogo del Comando.
Storicamente, il "vecchio" Certificato di Prevenzione Incendi con visita obbligatoria riguardava soprattutto le attivita piu complesse: oggi la logica e cambiata e la responsabilita ricade in misura maggiore sull'asseverazione del professionista antincendio.
Come e organizzato l'Allegato I del DPR 151/2011
L'Allegato I e una tabella con 80 numeri di attivita. Per ogni numero trovi:
- La descrizione della tipologia (per esempio "autorimesse", "alberghi", "impianti di produzione di calore").
- La soglia che rende l'attivita soggetta (una superficie minima, una potenza, un numero di posti letto o di persone).
- La ripartizione in categorie A, B, C in base alla dimensione.
Molte attivita compaiono in piu categorie contemporaneamente: e la dimensione a stabilire dove ricade il singolo caso. E questo il motivo per cui l'autovalutazione "a occhio" e rischiosa: bastano pochi metri quadri o pochi kW in piu per cambiare categoria e, con essa, l'intero iter.
Elenco delle attivita soggette: i gruppi principali
Riportiamo alcune delle attivita piu ricorrenti negli studi tecnici, con le soglie e le categorie previste dall'Allegato I. I dati sono quelli del DPR 151/2011; per il caso specifico verifichiamo sempre il testo vigente.
| N. attivita | Descrizione | Soglia di assoggettamento | Categorie |
|---|---|---|---|
| 65 | Locali di spettacolo e trattenimento, impianti e centri sportivi, palestre | Oltre 100 persone o superficie oltre 200 mq | B / C |
| 66 | Alberghi, pensioni, residenze turistico-alberghiere, strutture ricettive | Oltre 25 posti letto (all'aperto: capienza oltre 400 persone) | A / B / C |
| 67 | Scuole e strutture didattiche | Oltre 100 persone presenti (asili nido oltre 30) | A / B / C |
| 68 | Strutture sanitarie con ricovero, case di riposo | Oltre 25 posti letto (ambulatori/day-hospital oltre 500 mq) | A / B / C |
| 74 | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile | Potenza superiore a 116 kW | A / B / C |
| 75 | Autorimesse e parcheggi pubblici e privati | Superficie superiore a 300 mq | A / B / C |
Alcune soglie di dettaglio utili a orientarsi:
- Attivita 74 (impianti termici / centrali termiche): soggette oltre 116 kW. Ripartizione indicativa: fino a 350 kW categoria A, oltre 350 e fino a 700 kW categoria B, oltre 700 kW categoria C.
- Attivita 75 (autorimesse e box): soggette oltre 300 mq. Fino a 1.000 mq categoria A, oltre 1.000 e fino a 3.000 mq categoria B, oltre 3.000 mq categoria C. Il tema e centrale nei condomini: lo approfondiamo nella pagina antincendio condominio e autorimesse a Roma.
- Attivita 66 (alberghi e ricettivo): soggette oltre 25 posti letto; fino a 50 categoria A, tra 50 e 100 categoria B, oltre 100 categoria C.
Esempi pratici: ristorante, autorimessa, albergo, ufficio
Vediamo come si applicano le soglie a casi concreti, tipici delle richieste che riceviamo a Roma.
- Ristorante o locale con intrattenimento: un semplice ristorante non e di per se soggetto; lo diventa se ha impianti termici oltre 116 kW (attivita 74) o se il locale ha caratteristiche di pubblico spettacolo/trattenimento oltre 100 persone (attivita 65). Spesso l'assoggettamento arriva "di riflesso" dalla centrale termica o dalla capienza.
- Autorimessa condominiale o box interrati: un'autorimessa oltre 300 mq e soggetta (attivita 75). Un box singolo di piccole dimensioni no, ma la somma dei box di un condominio puo superare la soglia. Da qui l'importanza di un'analisi corretta della superficie complessiva.
- Albergo o B&B strutturato: oltre 25 posti letto scatta l'attivita 66. Una piccola struttura extralberghiera puo restare sotto soglia: e un aspetto che verifichiamo insieme all'iter di apertura, come per la SCIA di apertura di attivita extralberghiera.
- Ufficio: un ufficio ordinario, in se, non e attivita soggetta; puo diventarlo per la presenza di un impianto termico oltre soglia, di un'autorimessa pertinenziale o per l'affollamento in edifici di grande dimensione. Restano comunque gli obblighi di valutazione del rischio incendio in ambito lavorativo.
Per i luoghi di lavoro a basso rischio (attivita non soggette a controllo VVF, con affollamento complessivo fino a 100 occupanti, superficie lorda fino a 1.000 mq, piani a quota compresa tra -5 e +24 m, in assenza di materiali combustibili o di sostanze e lavorazioni pericolose in quantita significative) la valutazione del rischio segue i criteri semplificati del cosiddetto "minicodice" (Allegato I del DM 3 settembre 2021).
Cosa cambia in base alla categoria
La categoria determina in concreto il carico burocratico e i tempi. In sintesi:
- Documentazione: per B e C serve la fase di valutazione del progetto prima di realizzare le opere; per A si va direttamente in SCIA.
- Tempi: nella valutazione del progetto il Comando si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla documentazione completa.
- Controlli: A e B sono soggette a controlli a campione; C prevede di norma il sopralluogo.
- Rinnovo: tutte le attivita soggette hanno un obbligo di rinnovo periodico di conformita antincendio, di regola ogni cinque anni.
Per gli aspetti di progetto delle attivita piu complesse (categorie B e C, regole tecniche verticali) entra in gioco il Codice di prevenzione incendi: ne parliamo nella pagina progettazione antincendio. Tutto il cluster e raggiungibile dalla pagina dedicata alla prevenzione incendi a Roma.
Come verifichiamo la categoria della tua attivita a Roma
Individuare la categoria corretta e un lavoro di lettura incrociata: bisogna confrontare la tipologia dell'attivita con l'Allegato I, misurare le superfici, verificare le potenze degli impianti, contare posti letto o affollamento, e considerare eventuali attivita "secondarie" (una centrale termica, un'autorimessa) che possono rendere soggetto un immobile che sembrava fuori campo. Il nostro percorso:
- Raccolta dei dati: destinazione d'uso, superfici, layout, impianti termici, numero di persone o posti letto.
- Confronto con l'Allegato I: individuazione dei numeri di attivita pertinenti e delle soglie.
- Assegnazione della categoria A, B o C e mappa dell'iter conseguente.
- Pianificazione della pratica: valutazione del progetto ove richiesta, SCIA antincendio e successivo certificato di prevenzione incendi.
Quando emerge la necessita di opere fisiche di adeguamento (impianti di rivelazione e spegnimento, porte tagliafuoco, compartimentazioni), la parte tecnico-documentale resta a noi, mentre l'esecuzione dei lavori viene affidata a imprese specializzate: ti indirizziamo verso il nostro partner per la realizzazione, mantenendo il coordinamento della pratica.
Come ti aiutiamo a Roma
Il nostro Studio, composto da geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma, affianca imprese, amministratori e privati nell'inquadramento delle attivita soggette e nella gestione completa delle pratiche verso il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma e il SUAP competente. Verifichiamo la categoria, prepariamo la documentazione, curiamo la valutazione del progetto quando richiesta e ti accompagniamo fino alla conformita antincendio, con tempi chiari e senza sorprese.
Non sei sicuro se la tua attivita e soggetta o in quale categoria ricade? Evita autovalutazioni rischiose: un errore di categoria puo bloccare l'apertura o generare sanzioni. Contattaci ora per un preventivo gratuito e ti diremo subito come inquadrare correttamente il tuo caso.
