Certificazione Impianto Gas: DiCo, Collaudo e Norme

Ultimo aggiornamento: · Contenuto verificato sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Certificazione Impianto Gas: DiCo, Collaudo e Norme

Tecnico esegue la prova di tenuta su un impianto gas domestico prima del rilascio della Dichiarazione di Conformità

La certificazione di un impianto gas è la Dichiarazione di Conformità (DiCo) prevista dall'art. 7 del DM 37/2008: attesta che l'impianto è stato realizzato "a regola d'arte" secondo le norme tecniche UNI 7129 (gas di rete) e UNI 7131 (GPL). Va rilasciata esclusivamente dall'impresa installatrice abilitata al termine dei lavori, dopo la prova di tenuta. È cosa diversa dall'accertamento documentale che il distributore del gas effettua prima di attivare il contatore. Lo Studio a Roma affianca il committente nella parte tecnica e documentale: verifica dei requisiti, coordinamento con l'installatore e con la progettazione degli impianti.

Risposta rapida: chi rilascia la certificazione di un impianto gas?

La rilascia l'impresa installatrice iscritta al registro delle imprese e in possesso dei requisiti tecnico-professionali (art. 3 DM 37/2008), tramite la Dichiarazione di Conformità (DiCo). Il geometra o il tecnico progettista non firma la DiCo: interviene sul progetto (quando obbligatorio) e sulla documentazione. Il distributore del gas, invece, non certifica l'impianto ma esegue solo un accertamento documentale (Del. ARERA 40/2014/R/gas, che ha sostituito la 40/04) prima della prima attivazione del contatore.

Cos'è la certificazione di un impianto gas (la DiCo)

Nel linguaggio comune si parla di "certificazione", "collaudo" o "certificato di conformità" dell'impianto gas. Il documento di riferimento previsto dalla legge è la Dichiarazione di Conformità (DiCo), disciplinata dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, all'articolo 7.

La DiCo attesta che l'impianto è stato eseguito "a regola d'arte", cioè nel rispetto delle norme tecniche vigenti. Per gli impianti a gas — definiti dall'art. 1, comma 2, lett. e) del DM 37/2008 come l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori "dal punto di consegna del gas […] fino agli apparecchi utilizzatori", comprese le predisposizioni per aerazione, ventilazione ed evacuazione dei prodotti della combustione — la dichiarazione deve indicare in modo specifico:

  • numero, tipo e potenza degli apparecchi installati;
  • caratteristiche dei componenti dell'impianto di ventilazione e aerazione dei locali;
  • caratteristiche del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione (canna fumaria, scarico a tetto o a parete);
  • indicazioni sull'allacciamento elettrico degli apparecchi, ove previsto.

L'impianto gas, ai fini del decreto, va dal punto di consegna del gas (a valle del contatore) fino agli apparecchi utilizzatori, comprese le tubazioni, i serbatoi e le predisposizioni edili per aerazione e scarico fumi. È una parte del più ampio studio e progettazione degli impianti dell'edificio e si coordina spesso con gli impianti termoidraulici dell'immobile.

DiCo o DiRi: quando serve la Dichiarazione di Rispondenza

La DiCo è il documento per gli impianti nuovi o modificati. Se un impianto gas è stato realizzato prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008 (o della normativa che imponeva la certificazione) e la DiCo originaria è andata perduta o non è mai stata redatta, si ricorre alla Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), un documento sostitutivo previsto dallo stesso decreto per gli impianti già eseguiti. La logica è la stessa che per l'impianto elettrico: vedi la dichiarazione di conformità impianto elettrico e la dichiarazione di rispondenza impianto elettrico per il confronto tra i due documenti, applicabile anche al gas.

Le norme tecniche: UNI 7129 e UNI 7131

La DiCo attesta il rispetto delle norme tecniche di settore. Per gli impianti a gas ad uso domestico e similare, le due norme fondamentali sono:

NormaAmbito di applicazioneContenuto principale
UNI 7129Impianti a gas di rete (metano) alimentati da rete di distribuzione, apparecchi con portata termica singola ≤ 35 kWImpianto interno, apparecchi, ventilazione, evacuazione fumi, messa in servizio
UNI 7131Impianti a GPL (gas di petrolio liquefatto) per uso domestico e similare, non alimentati da rete (serbatoi o bombole)Serbatoi, tubi flessibili, gruppi di regolazione, punto di partenza dell'impianto
UNI 11137Impianti interni gas (metano e GPL)Prova di tenuta e verifica delle dispersioni

La UNI 7129 (edizione 2015) è strutturata in cinque parti:

  • UNI 7129-1 — impianto interno (tubazioni, punto di partenza);
  • UNI 7129-2 — installazione degli apparecchi utilizzatori, ventilazione e aerazione dei locali;
  • UNI 7129-3 — sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione;
  • UNI 7129-4 — messa in servizio degli impianti e degli apparecchi;
  • UNI 7129-5 — sistemi di scarico della condensa (per le caldaie a condensazione).

Per gli impianti a GPL, la UNI 7131 definisce il punto di partenza dell'impianto e i requisiti di serbatoi e gruppi di regolazione, rinviando alla UNI 7129-2 per l'installazione degli apparecchi e l'idoneità dei locali.

Attenzione alla soglia dei 35 kW: quando la portata termica del singolo apparecchio cresce (per esempio impianti centralizzati o industriali) cambiano il quadro normativo e gli obblighi. In quei casi la valutazione va fatta caso per caso da un tecnico.

Il collaudo: la prova di tenuta prima della messa in servizio

Prima di rilasciare la DiCo e mettere in servizio l'impianto, l'installatore deve eseguire il collaudo, il cui passaggio centrale è la prova di tenuta. La sequenza prevista dalle norme UNI è, in sintesi:

  1. Prova di tenuta dell'impianto interno secondo la UNI 7129-1: l'impianto viene messo in pressione (con aria o gas inerte) e si verifica che non vi siano cali di pressione oltre i limiti ammessi, a impianto ancora scollegato dagli apparecchi.
  2. Verifica dell'assenza di dispersioni secondo la UNI 11137, che definisce i limiti di accettabilità delle eventuali dispersioni e le modalità di misura.
  3. Accertamento della disponibilità della documentazione, verifica della chiusura dei dispositivi di intercettazione, apertura graduale della valvola di alimentazione e controllo della tenuta dei collegamenti.
  4. Messa in servizio degli apparecchi (UNI 7129-4): accensione, verifica della corretta combustione e dello scarico dei fumi.

Solo dopo il buon esito di queste verifiche l'installatore compila la DiCo con i relativi allegati. La prova di tenuta è quindi il "collaudo" tecnico dell'impianto gas: non è un atto burocratico separato, ma la condizione che permette di dichiarare l'impianto conforme e sicuro.

Quando serve il progetto firmato dal tecnico

Non tutti gli impianti gas richiedono un progetto redatto da un professionista iscritto all'albo. Il DM 37/2008 (art. 5, comma 2) prevede l'obbligo del progetto, per gli impianti gas, quando ricorre almeno una di queste condizioni:

  • portata termica complessiva superiore a 50 kW; oppure
  • presenza di canne fumarie collettive ramificate; oppure
  • impianti gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.
SituazioneProgetto del tecnicoChi lo redige
Impianto domestico standard (≤ 50 kW, singola canna fumaria)Non obbligatorio per leggeDichiarazione dell'installatore (DiCo)
Impianto > 50 kW oppure con canna fumaria collettiva ramificataObbligatorioProfessionista iscritto all'albo
Impianti gas medicali ospedalieriObbligatorioProfessionista iscritto all'albo

Sotto queste soglie, l'impianto è realizzato dall'installatore che redige anche la DiCo; sopra le soglie interviene il tecnico con la progettazione e, dove richiesto, con la direzione dei lavori. Quando l'impianto gas alimenta un generatore di calore, si affianca inoltre la relazione tecnica ex Legge 10 per il contenimento dei consumi energetici.

Certificazione (DiCo) e accertamento del distributore: non sono la stessa cosa

È l'equivoco più frequente. La DiCo e l'accertamento documentale del distributore sono due passaggi distinti, con soggetti e finalità diverse.

Certificazione impianto (DiCo)Accertamento del distributore
Cosa attestaLa conformità dell'impianto alle norme tecnicheLa correttezza formale della documentazione ai fini dell'attivazione
Chi la rilascia / esegueL'impresa installatrice abilitataIl distributore della rete gas
Riferimento normativoDM 37/2008, art. 7Del. ARERA 40/2014/R/gas (che ha sostituito la 40/04 dal 1° luglio 2014)
QuandoAl termine dei lavori, dopo la prova di tenutaPrima della prima attivazione del contatore
Documento tipicoDiCo + allegati (schema, relazione)Allegato I/40 (installatore) + Allegato H/40 (cliente)

L'accertamento documentale è la verifica, in forma esclusivamente documentale, con cui il distributore controlla che l'impianto di utenza da attivare sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche. Non è un secondo collaudo fisico: il distributore esamina i documenti trasmessi — l'Allegato I/40 compilato dall'installatore che esegue la messa in servizio, l'Allegato H/40 del cliente, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa e gli allegati tecnici che descrivono l'impianto. Se la documentazione è completa e conforme, il distributore autorizza la prima attivazione e il contatore viene messo in servizio.

In pratica: l'impianto lo certifica l'installatore con la DiCo; il distributore, sulla base di quella documentazione, lo "accerta" e ne consente l'attivazione. La DiCo è quindi il presupposto dell'accertamento, non il suo doppione.

Deposito della documentazione

Per la realizzazione o modifica di impianti in edifici già dotati di certificato di agibilità, l'impresa installatrice deve depositare la DiCo (e il progetto, dove previsto) presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori (art. 11 DM 37/2008). A Roma le pratiche edilizie si gestiscono tramite il portale SUET di Roma Capitale.

Come lo Studio ti affianca a Roma

Lo Studio non esegue materialmente l'impianto — questo compete all'impresa installatrice che rilascia la DiCo — ma si occupa della parte tecnica, progettuale e documentale: verifica se l'impianto rientra nelle soglie che rendono obbligatorio il progetto, redige il progetto e coordina la documentazione quando serve, controlla la coerenza della DiCo e degli allegati e assiste il committente nel rapporto con il distributore per l'attivazione. Un supporto utile soprattutto negli interventi che coinvolgono anche altri impianti, come l'installazione di climatizzatori o la sostituzione del generatore in un intervento di riqualificazione energetica.

Se devi realizzare, modificare o mettere in regola un impianto gas a Roma, richiedi un preventivo gratuito: i nostri tecnici valutano il tuo caso, ti spiegano quali documenti servono e coordinano l'iter con l'installatore fino all'attivazione del contatore.

Domande frequenti

Chi rilascia la certificazione (DiCo) di un impianto gas?

La Dichiarazione di Conformità la rilascia esclusivamente l'impresa installatrice iscritta al registro delle imprese e in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dall'art. 3 del DM 37/2008. Il geometra o il progettista non firmano la DiCo: si occupano del progetto (quando obbligatorio) e della documentazione tecnica. Il distributore del gas, invece, non certifica l'impianto ma effettua un accertamento documentale prima di attivare il contatore.

Che differenza c'è tra la DiCo e l'accertamento del distributore del gas?

Sono due passaggi distinti. La DiCo (art. 7 DM 37/2008) è rilasciata dall'installatore e attesta che l'impianto è conforme alle norme tecniche UNI. L'accertamento documentale (Del. ARERA 40/2014/R/gas, che ha sostituito la precedente 40/04) è eseguito dal distributore prima della prima attivazione: non è un secondo collaudo fisico, ma un controllo formale della documentazione (Allegato I/40 dell'installatore, Allegato H/40 del cliente e certificato dei requisiti dell'impresa). La DiCo è il presupposto dell'accertamento, non il suo doppione.

Quali norme UNI deve rispettare un impianto gas domestico?

Per gli impianti a gas di rete (metano) ad uso domestico con apparecchi di portata termica singola fino a 35 kW il riferimento è la UNI 7129 (edizione 2015), articolata in cinque parti: impianto interno, apparecchi e ventilazione, evacuazione fumi, messa in servizio, scarico condensa. Per gli impianti a GPL non alimentati da rete si applica la UNI 7131. La prova di tenuta e la verifica delle dispersioni seguono la UNI 11137.

Per un impianto gas domestico serve il progetto firmato da un tecnico?

In genere no. Il DM 37/2008 (art. 5) rende obbligatorio il progetto redatto da un professionista iscritto all'albo solo quando l'impianto gas ha portata termica complessiva superiore a 50 kW, oppure è dotato di canne fumarie collettive ramificate, oppure è un impianto gas medicale per uso ospedaliero. Sotto queste soglie l'impianto domestico standard è realizzato dall'installatore, che ne rilascia anche la DiCo.

Cos'è la prova di tenuta di un impianto gas?

È il passaggio centrale del collaudo: l'impianto interno viene messo in pressione (con aria o gas inerte) secondo la UNI 7129-1 e si verifica che non vi siano cali di pressione oltre i limiti ammessi, con l'impianto ancora scollegato dagli apparecchi. L'assenza di dispersioni si verifica secondo la UNI 11137. Solo dopo l'esito positivo l'installatore può mettere in servizio l'impianto e rilasciare la DiCo.

Ho perso la certificazione di un vecchio impianto gas: cosa posso fare?

Se l'impianto è stato realizzato prima dell'obbligo di certificazione e la DiCo originaria non è reperibile o non è mai stata redatta, è possibile ricorrere alla Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), documento sostitutivo previsto dal DM 37/2008 per gli impianti già eseguiti. Va redatta da un tecnico abilitato con i requisiti richiesti dalla norma, previa verifica dello stato dell'impianto.

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