
La progettazione antincendio è l'attività tecnica con cui si definiscono, prima della realizzazione o della modifica di un'attività, tutte le misure di sicurezza che servono a prevenire l'incendio, limitarne la propagazione e garantire l'esodo delle persone in caso di emergenza. Per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, il progetto è il documento su cui il Comando provinciale VVF esprime la propria valutazione: senza un progetto conforme, non si può presentare la successiva pratica né avviare l'esercizio. Il nostro Studio, con geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma, segue la progettazione antincendio a Roma dalla prima analisi fino alla presentazione al Comando VVF e al SUAP. Contattaci per una valutazione preliminare del tuo caso.
Cos'è la progettazione antincendio
Progettare la sicurezza antincendio significa tradurre gli obiettivi di sicurezza della vita umana e di tutela dei beni in scelte tecniche concrete: geometria dei locali, materiali, vie di fuga, impianti, distanze di sicurezza. Il quadro di riferimento è il DPR 151/2011, che ha riformato il sistema dei controlli e ha suddiviso le attività soggette in tre categorie (A, B, C) in funzione del rischio crescente. Per le categorie B e C, la valutazione del progetto da parte del Comando VVF è un passaggio obbligatorio da svolgere prima di iniziare i lavori e prima di presentare la SCIA antincendio.
Verificare se la propria attività rientra tra quelle soggette è il primo passo: l'elenco è l'Allegato I del DPR 151/2011, che approfondiamo nella pagina dedicata alle attività soggette a prevenzione incendi. Solo dopo aver individuato il numero di attività e la categoria (A, B o C) si può capire quale iter seguire.
Il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015)
Il cuore metodologico della progettazione antincendio moderna è il Codice di prevenzione incendi, approvato con il DM 3 agosto 2015 e successivamente aggiornato e integrato negli anni. Il Codice ha razionalizzato una normativa che prima era frammentata in numerose regole tecniche separate, sostituendola con un impianto unico, organico e basato sul principio di proporzionalità: più alto è il rischio, più stringenti sono le misure richieste.
Il Codice si applica come strumento generale a molte attività soggette. Per alcune attività continuano invece a valere regole tecniche specifiche, ed è compito del progettista individuare il corretto riferimento normativo caso per caso. Il metodo del Codice si articola in:
- valutazione del rischio di incendio dell'attività, che approfondiamo nella pagina sulla valutazione del rischio incendio;
- attribuzione dei livelli di prestazione per ciascuna misura antincendio;
- scelta delle soluzioni (conformi o alternative) per raggiungere quei livelli.
Regola tecnica orizzontale (RTO) e verticali (RTV)
Il Codice è organizzato su due piani complementari:
- RTO (Regola Tecnica Orizzontale): contiene i principi e le misure generali applicabili a tutte le attività, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Riguarda le misure trasversali come reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza, controllo dell'incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore.
- RTV (Regole Tecniche Verticali): sono disposizioni aggiuntive e specifiche per determinate tipologie di attività (ad esempio autorimesse, edifici di civile abitazione, attività commerciali, scolastiche, alberghiere, sanitarie). Le RTV integrano o modificano la RTO per adattarla alle peculiarità del singolo settore.
Nella pratica progettuale si applica la RTO come base e, quando esiste una RTV per la specifica attività, la si sovrappone. Un esempio pertinente al contesto abitativo romano è la RTV V.14 per gli edifici di civile abitazione, che approfondiamo nella pagina sull'antincendio in condominio e autorimesse.
Approccio prescrittivo e prestazionale
Il Codice consente due strade per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza:
| Approccio | Come funziona | Quando conviene |
|---|---|---|
| Prescrittivo (soluzioni conformi) | Si adottano le soluzioni predefinite dal Codice, che si presumono adeguate | Attività ordinarie, geometrie standard, iter più lineare |
| Prestazionale (soluzioni alternative / FSE) | Si dimostra con analisi ingegneristiche e simulazioni (Fire Safety Engineering) che il livello di sicurezza è raggiunto | Edifici complessi, vincoli architettonici, deroghe |
L'approccio prescrittivo è la via ordinaria e più immediata: si seguono le soluzioni conformi indicate dal Codice. L'approccio prestazionale, basato sull'ingegneria della sicurezza antincendio (FSE), è invece uno strumento avanzato che, tramite modellazione degli scenari d'incendio e dell'esodo, consente di validare soluzioni non standard. È tipicamente riservato a edifici di particolare complessità o quando si deve richiedere una deroga alle regole tecniche.
La valutazione del progetto (categorie B e C)
Per le attività di categoria B e C, il DPR 151/2011 impone la valutazione del progetto da parte del Comando provinciale VVF prima dell'inizio dei lavori. È il momento in cui l'amministrazione verifica che le scelte progettuali siano conformi alla normativa. I termini previsti dall'art. 3 del DPR 151/2011 sono:
| Fase | Termine (DPR 151/2011, art. 3) |
|---|---|
| Eventuale richiesta di documentazione integrativa da parte del Comando | entro 30 giorni dalla presentazione |
| Pronuncia sulla conformità del progetto | entro 60 giorni dalla presentazione |
La differenza tra le categorie è sostanziale:
- Categoria A: nessuna valutazione preventiva del progetto; si presenta direttamente la SCIA e i controlli sono a campione.
- Categoria B: valutazione del progetto obbligatoria, poi SCIA; controlli a campione.
- Categoria C: valutazione del progetto obbligatoria, poi SCIA e sopralluogo del Comando, con rilascio del certificato all'esito positivo.
Per la categoria C, dopo la verifica con esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi (CPI). La valutazione del progetto è quindi il primo cancello di un iter che, per B e C, si articola in più passaggi.
Gli elaborati: esodo, compartimentazione, impianti
Un progetto antincendio completo si compone di una relazione tecnica e di elaborati grafici. Gli elementi principali sono:
- Relazione tecnica di prevenzione incendi: descrive l'attività, la valutazione del rischio, i livelli di prestazione attribuiti e le soluzioni adottate, con i riferimenti alla RTO e alle eventuali RTV.
- Planimetrie e sezioni: layout dei locali, quote, superfici, affollamento, destinazioni d'uso.
- Sistema di esodo: numero e larghezza delle uscite, lunghezze dei percorsi, luoghi sicuri, illuminazione di sicurezza, segnaletica.
- Compartimentazione e resistenza al fuoco: individuazione dei compartimenti e delle strutture con requisiti REI, distanze di separazione. La resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e delle porte tagliafuoco è un capitolo a sé, che trattiamo nella pagina sulla certificazione REI e resistenza al fuoco.
- Impianti di protezione attiva: rete idranti, spegnimento automatico, rivelazione e allarme, evacuazione fumi, dove richiesti dai livelli di prestazione.
- Elementi gestionali: piano di emergenza, indicazioni per la gestione della sicurezza antincendio (GSA).
La progettazione definisce le opere, ma la loro realizzazione fisica — installazione di impianti di spegnimento e rivelazione, posa di porte tagliafuoco, esecuzione delle compartimentazioni — è un'attività di cantiere che esula dalle competenze dello studio tecnico. Per la realizzazione delle opere e degli impianti antincendio progettati, affidati a ristru.com, il nostro partner per i lavori edili e impiantistici.
Dal progetto alla SCIA antincendio
Approvato il progetto (o presentato direttamente in categoria A), si passa alla fase operativa. Al termine dei lavori, prima di iniziare l'esercizio dell'attività, si presenta la SCIA antincendio: una segnalazione certificata corredata da asseverazioni, certificazioni di resistenza al fuoco, dichiarazioni di conformità degli impianti e dalla documentazione redatta secondo la modulistica PIN prevista dal DM 7 agosto 2012.
La sequenza logica dell'iter, per le attività di categoria B e C, è quindi:
- individuazione dell'attività e della categoria (Allegato I DPR 151/2011);
- progettazione secondo il Codice (DM 3 agosto 2015) ed eventuali RTV;
- valutazione del progetto da parte del Comando VVF;
- realizzazione delle opere;
- presentazione della SCIA antincendio;
- per la categoria C, sopralluogo del Comando e rilascio del CPI.
Il progetto è la fondazione di tutto: un errore in questa fase si trascina su tutte le successive, con ritardi e integrazioni. Per questo la progettazione antincendio richiede competenza normativa aggiornata e coordinamento con le altre pratiche edilizie e di prevenzione incendi a Roma.
Come ti aiutiamo a Roma
Il nostro Studio segue la progettazione antincendio per attività produttive, commerciali, ricettive, autorimesse e condomini nel territorio di Roma e provincia. Ci occupiamo dell'analisi preliminare per individuare categoria e norma applicabile, della redazione della relazione tecnica e degli elaborati secondo il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), della presentazione della valutazione del progetto al Comando provinciale VVF di Roma e del coordinamento con la successiva SCIA antincendio e con lo Sportello Unico (SUAP). Curiamo il dialogo tecnico con l'amministrazione per ridurre richieste di integrazione e tempi morti, e coordiniamo il progetto antincendio con le altre pratiche edilizie e catastali quando l'intervento le richiede.
Ogni attività ha vincoli diversi: la valutazione del rischio, la geometria dei locali e la presenza di eventuali RTV cambiano radicalmente l'impostazione del progetto. Per questo non lavoriamo su preventivi standard, ma sul tuo caso concreto. Contattaci ora per un preventivo gratuito e valutiamo insieme l'iter più efficiente per la tua attività.
