Studio Tecnico Edilizia Roma
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Documenti per la CILA a Roma: checklist completa

Ultimo aggiornamento: · Contenuto verificato sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Preparare una CILA senza dimenticare nulla è la differenza tra una pratica che parte subito e una che si blocca per richieste di integrazione. A Roma la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata si presenta solo in via telematica, sul portale SUET (Sportello Unico Edilizia Telematico) di Roma Capitale. Il tecnico deve allegare un fascicolo completo e coerente. In questa guida trovi la checklist operativa 2026 dei documenti necessari, divisa per chi li fornisce (committente, tecnico) e per tipologia (asseverazione, elaborati grafici). Trovi anche costi e tempi indicativi e gli errori più frequenti. In fondo c'è la versione pulita da scaricare in PDF.

Per il quadro completo su cos'è la CILA, quando è obbligatoria e l'iter di presentazione, vedi la guida CILA a Roma: costi e procedura. Qui ci concentriamo sui documenti.

Cos'è la CILA e quando serve

La CILA è disciplinata dall'articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia). È il titolo abilitativo "residuale": serve per gli interventi che non rientrano nell'edilizia libera ma che non richiedono né la SCIA né il permesso di costruire. È il titolo tipico della manutenzione straordinaria "leggera": opere che rinnovano o sostituiscono parti dell'edificio e degli impianti senza toccare le parti strutturali e senza modificare volumetria, sagoma e prospetti.

Esempi tipici da CILA a Roma:

  • Spostamento di tramezzi e modifica della distribuzione interna
  • Bagno aggiunto o spostato con opere non strutturali, quando soggetto a CILA; il solo rinnovo di sanitari, finiture e impianti può rientrare nell'edilizia libera, secondo le opere effettive
  • Frazionamento o accorpamento di unità senza opere strutturali
  • Barriere architettoniche: gli interventi che rientrano nell'art. 6, comma 1, lettera b, del D.P.R. 380/2001 (senza ascensori esterni né manufatti che alterino la sagoma dell'edificio) sono edilizia libera e non richiedono CILA. Negli altri casi il titolo va valutato in base alle opere effettive, alle parti strutturali e ai vincoli; non si applica automaticamente la CILA
  • Sostituzione di infissi con modifiche rispetto all'esistente

Con la CILA un tecnico abilitato assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori non interessano le strutture portanti e sono conformi a strumenti urbanistici, regolamento edilizio, normativa sismica ed energetica. Per opere effettivamente soggette a CILA ma mai comunicate, lo studio verifica se ricorrono i presupposti della CILA tardiva, comunemente chiamata CILA in sanatoria (art. 6-bis, comma 5, D.P.R. 380/2001). Il decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, conv. L. 105/2024) non ha introdotto una CILA apposita: ha modificato le tolleranze (art. 34-bis) e previsto ulteriori procedimenti per determinate difformità. L'art. 34-ter riguarda, fra l'altro, specifiche varianti in corso d'opera in parziale difformità da titoli rilasciati prima dell'entrata in vigore della L. 10/1977, alle condizioni previste dall'articolo. La procedura applicabile si valuta sul caso concreto: guida al Salva Casa.

Nota. L'elenco che segue è la dotazione documentale tipica: il contenuto esatto varia in base all'intervento, all'immobile e a eventuali vincoli (paesaggistici, storici, condominiali). Una verifica preliminare sul caso concreto resta indispensabile.

Documenti del committente

Sono i documenti che deve fornire il proprietario (o l'avente titolo) per consentire al tecnico di intestare e protocollare la pratica:

  • Documento d'identità e codice fiscale del committente (e di ogni comproprietario)
  • Titolo di proprietà o di disponibilità dell'immobile (atto di provenienza, contratto di locazione con consenso del proprietario, comodato, ecc.)
  • Visura catastale aggiornata dell'unità immobiliare (vedi visura catastale a Roma)
  • Planimetria catastale aggiornata corrispondente allo stato attuale (vedi planimetria catastale)
  • Dati dell'impresa esecutrice (ragione sociale, P. IVA, DURC) oppure dichiarazione di esecuzione in proprio quando ammessa
  • Eventuale assenso del condominio o dei comproprietari, se l'intervento interessa parti comuni o richiede il consenso degli altri aventi titolo
  • Recapiti (PEC, telefono, email) per le comunicazioni della pratica

Documentazione tecnica e progettuale

È la parte predisposta dal tecnico a partire dal sopralluogo e dalla ricerca documentale. Costituisce il cuore della pratica:

  • Modello CILA compilato e firmato digitalmente dall'avente titolo e dal tecnico
  • Verifica dello stato legittimo dell'immobile: confronto tra stato di fatto, titoli edilizi storici e planimetria catastale. È il passaggio più delicato, perché la CILA non sana abusi urbanistici veri e propri (vedi tolleranze costruttive e stato legittimo a Roma)
  • Recupero dei titoli edilizi pregressi (licenza, concessione, permesso, SCIA/DIA, eventuali condoni) tramite accesso agli atti, quando necessario per ricostruire la regolarità
  • Documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante operam
  • Eventuale dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. 37/2008), se l'intervento riguarda o coinvolge impianti
  • Eventuale documentazione antisismica/energetica, quando l'intervento la richiede
  • Eventuale notifica preliminare all'ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro (art. 99 D.Lgs 81/2008), per i cantieri che ne hanno i presupposti
  • Eventuali autorizzazioni su vincoli (paesaggistico, soprintendenza), frequenti nel centro storico e nelle zone tutelate di Roma

Modulo CILA del Comune di Roma e modello unico regionale

A Roma il modulo CILA non si scarica e non si consegna su carta: si compila online sul SUET. Dal 16 maggio 2016 CIL e CILA si trasmettono solo per via telematica. A compilare la CILA è il tecnico accreditato sul portale: il cittadino senza accreditamento può compilare solo la CIL per opere temporanee (scheda Roma Capitale su CIL e CILA).

Il contenuto del modulo segue la modulistica edilizia unificata. In Lazio l'ultima versione è nella determinazione regionale G05745 del 9 maggio 2025, che attua l'accordo in Conferenza Unificata del 27 marzo 2025: l'allegato 4 è il modello della CILA. Roma Capitale ha adottato la nuova modulistica con la determinazione dirigenziale QI/2036/2025 e sta adeguando il SUET (scheda del Comune sul SUET).

Il PDF regionale è utile per vedere in anticipo cosa si dichiara. La pratica, però, passa sempre dal portale.

Asseverazione del tecnico

L'asseverazione è l'atto che qualifica la CILA. Il tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità dell'intervento. Servono:

  • Relazione tecnica di asseverazione a firma del progettista, che attesta la conformità urbanistica, edilizia, sismica ed energetica e dichiara che i lavori non interessano le parti strutturali
  • Dichiarazione sullo stato legittimo dell'immobile e, se ricorrono, sulle eventuali tolleranze costruttive ed esecutive ex art. 34-bis D.P.R. 380/2001
  • Firma digitale del tecnico (e dell'avente titolo) sugli atti e sugli elaborati
  • Procura/delega del committente al tecnico per la presentazione telematica, dove richiesta
  • Per i casi di regolarizzazione: indicazione del corretto inquadramento (CILA in sanatoria, accertamento di conformità o procedure Salva Casa a seconda della natura della difformità)

Relazione tecnica asseverata: cosa contiene

La relazione tecnica asseverata è il documento con cui il tecnico abilitato si assume la responsabilità della CILA. Per legge deve attestare che i lavori rispettano strumenti urbanistici e regolamento edilizio, che sono compatibili con le norme sismiche e sul rendimento energetico e che non toccano le parti strutturali (art. 6-bis, comma 2, D.P.R. 380/2001).

In concreto, una relazione completa contiene:

  • la descrizione delle opere previste, con il confronto tra stato attuale e progetto;
  • l'inquadramento urbanistico dell'immobile (zona di PRG ed eventuali vincoli);
  • il riferimento allo stato legittimo e alle eventuali tolleranze dell'art. 34-bis;
  • la dichiarazione che i lavori non interessano le strutture portanti;
  • il rispetto delle altre norme che riguardano i lavori, per esempio igienico-sanitarie, antincendio e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

La relazione rimanda agli elaborati grafici descritti qui sotto e va firmata digitalmente dal tecnico.

Elaborati grafici

Gli elaborati documentano graficamente le opere e il confronto con lo stato legittimo. La dotazione tipica comprende:

  • Inquadramento (estratto di mappa/PRG, planimetria generale) dell'immobile
  • Elaborato dello stato attuale (stato di fatto), con piante, eventuali sezioni e prospetti quotati
  • Elaborato dello stato di progetto, con le opere previste
  • Elaborato comparativo (di sovrapposizione): in giallo le demolizioni, in rosso le nuove costruzioni, per leggere a colpo d'occhio le modifiche
  • Quote, superfici e destinazioni d'uso dei locali, coerenti con la planimetria catastale
  • Tavole leggibili, in scala adeguata e con cartiglio firmato digitalmente

Dopo la presentazione (protocollo SUET)

La CILA a Roma viaggia interamente sul portale SUET di Roma Capitale. Una volta caricati modello e allegati e pagati i diritti dovuti, alla trasmissione il sistema rilascia un numero di protocollo telematico che fa fede della data di presentazione. Cosa succede dopo:

  • Inizio lavori immediato: a differenza del permesso di costruire, la CILA non prevede né silenzio-assenso né attesa di approvazione. I lavori possono iniziare il giorno stesso della trasmissione
  • Controllo successivo: il Comune conserva i propri poteri di verifica anche dopo l'avvio del cantiere
  • Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria pagati via pagoPA dal portale, da conservare
  • Conservazione del fascicolo: protocollo, ricevuta di trasmissione, elaborati e relazione asseverata vanno custoditi (utili anche per le detrazioni fiscali)
  • Aggiornamento catastale (DOCFA): se i lavori cambiano la distribuzione interna o il numero dei vani, va presentata una variazione catastale all'Agenzia delle Entrate, di norma entro 30 giorni dalla fine dei lavori. È un adempimento distinto dalla CILA

Documenti per la fine lavori della CILA

Quando il cantiere è finito, la CILA si chiude con la comunicazione di fine lavori, trasmessa sul SUET come la pratica. Secondo le FAQ del SUET di Roma Capitale servono:

  • la comunicazione di fine lavori, con la data di ultimazione delle opere;
  • il certificato di collaudo delle opere, con cui il tecnico abilitato assevera che i lavori sono conformi alla CILA e all'elaborato progettuale;
  • l'A.Q.E. (attestato di qualificazione energetica), se necessario, e l'Allegato 2 sui materiali di risulta del cantiere, se ce ne sono stati;
  • la documentazione della variazione catastale DOCFA, quando è dovuta: l'art. 6-bis, comma 3, del D.P.R. 380/2001 collega i due adempimenti;
  • le dichiarazioni di conformità degli impianti rifatti, che l'impresa installatrice rilascia a fine lavori (D.M. 37/2008), da conservare nel fascicolo.

Passaggi e costi sono spiegati nella guida alla fine lavori della CILA a Roma.

Quanto costa e tempi

Il costo di una CILA si compone di due voci, da tenere sempre separate:

  • Diritti di segreteria/istruttoria del Comune di Roma, versati tramite pagoPA dal portale SUET. Sono fissati da Roma Capitale, variano in base a superficie e tipo di intervento e vengono aggiornati periodicamente: vanno verificati sul portale al momento dell'invio.
  • Onorario del tecnico che redige e assevera la pratica.

A questi può aggiungersi, nei casi di omessa comunicazione, la sanzione di legge prevista dall'art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 (importo fisso di 1.000 €, ridotto di due terzi se la comunicazione è spontanea con lavori ancora in corso).

Voce (range indicativo, non un preventivo)Riferimento
Onorario tecnico per una CILA a Romaindicativamente 400–900 €, esclusi i diritti comunali, in base alla complessità
Diritti di segreteria/istruttoria SUETimporto variabile fissato da Roma Capitale, da verificare sul portale
Sanzione per CILA omessa (art. 6-bis)importo fisso di legge: 1.000 € (ridotto a circa 333 € se spontanea con i lavori ancora in corso)

Tempi. Dal punto di vista amministrativo la CILA è immediata: i lavori partono il giorno stesso dell'invio. I tempi reali dipendono dalla fase preparatoria (sopralluogo, rilievo, recupero atti, redazione elaborati) e vanno tipicamente da pochi giorni a qualche settimana, in funzione della complessità dell'intervento.

Gli importi precisi non si possono indicare a priori: ogni pratica va preventivata sul caso concreto. Contattaci per un preventivo gratuito con tempi e costi.

Errori frequenti che bloccano la pratica

Dalla nostra esperienza su pratiche edilizie a Roma, ecco cosa fa più spesso rallentare o bloccare una CILA:

  • Qualificare male l'intervento. Usare la CILA dove serve la SCIA (o viceversa) è la prima causa di contestazioni. La scelta del titolo spetta al tecnico in base alle opere.
  • Asseverare senza verificare lo stato legittimo. Difformità pregresse non rilevate espongono tecnico e committente: vanno valutate prima, eventualmente come tolleranze costruttive o tramite l'accertamento di conformità.
  • Planimetria catastale non aggiornata o incoerente con lo stato di fatto: blocca la verifica e va sistemata a monte (vedi planimetria catastale).
  • Elaborato comparativo mancante o impreciso: senza la sovrapposizione stato attuale/progetto la pratica è difficilmente istruibile.
  • Allegati incompleti (dichiarazione impianti, notifica preliminare, dati impresa, ricevuta pagoPA): generano richieste di integrazione.
  • Vincoli trascurati: nel centro storico e nelle zone tutelate possono servire autorizzazioni paesaggistiche o della soprintendenza prima di procedere.
  • Dimenticare l'aggiornamento catastale (DOCFA) dopo i lavori che modificano la distribuzione interna: è un adempimento separato con un proprio termine.
  • Confondere CILA in sanatoria a Roma, accertamento di conformità e Salva Casa: percorsi diversi per situazioni diverse, da inquadrare correttamente fin dall'inizio.

Domande frequenti sui documenti della CILA

Quali documenti servono per la CILA a Roma?

Servono i documenti del proprietario (identità, titolo di proprietà, visura e planimetria catastale), il modulo CILA compilato sul SUET e la relazione tecnica asseverata. Si aggiungono gli elaborati grafici dello stato attuale, di progetto e comparativo, le foto dei luoghi, i dati dell'impresa e la ricevuta dei diritti di segreteria. Il dettaglio è nelle liste di questa pagina.

Quali allegati sono obbligatori per legge?

L'art. 6-bis, comma 2, del D.P.R. 380/2001 ne indica tre: l'elaborato progettuale, la comunicazione asseverata da un tecnico abilitato e i dati dell'impresa a cui si affidano i lavori. Gli altri allegati dipendono dal caso e dal modulo: per esempio notifica preliminare, documenti sismici o energetici, autorizzazioni sui vincoli.

Basta la planimetria catastale?

No. La planimetria catastale serve, ma non prova che l'immobile sia in regola dal punto di vista edilizio. Il riferimento è lo stato legittimo, che si ricava dai titoli edilizi. Per gli immobili costruiti quando il titolo non era obbligatorio, invece, contano le informazioni catastali di primo impianto o altri documenti probanti, come foto e documenti d'archivio (art. 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001).

Serve il DURC dell'impresa?

In genere sì. Nella CILA vanno indicati i dati dell'impresa che eseguirà i lavori (art. 6-bis, comma 2, D.P.R. 380/2001). Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 90, chiede poi al committente di verificare l'impresa anche con il DURC e, dal 1° ottobre 2024, con la patente a crediti per i cantieri. Se esegui i lavori in proprio, quando è ammesso, va dichiarato nel modulo.

Dove si scarica il modulo CILA del Comune di Roma?

Non si scarica: a Roma la CILA si compila online sul SUET di Roma Capitale, e la compila il tecnico accreditato. Se vuoi vedere in anticipo cosa contiene, il modello regionale aggiornato è tra gli allegati della determinazione G05745 del 2025 della Regione Lazio. I dettagli sono nel capitolo Modulo CILA del Comune di Roma e modello unico regionale.

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Predisporre e asseverare una CILA completa richiede sopralluogo, rilievo, verifica dello stato legittimo, redazione degli elaborati e gestione del portale SUET. Il nostro studio tecnico geometra a Roma segue l'intera pratica — dalla qualificazione corretta dell'intervento fino all'eventuale variazione catastale finale — con un unico interlocutore e un preventivo chiaro. Contattaci per una consulenza e un preventivo gratuito.

Contenuto aggiornato al 2026 sulla base del D.P.R. 380/2001 (art. 6-bis) e del decreto Salva Casa (D.L. 69/2024 conv. L. 105/2024). Diritti di segreteria, modulistica e regole del portale SUET di Roma Capitale sono soggetti ad aggiornamenti: documenti e importi vanno verificati sul caso specifico al momento della presentazione.

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