Progettazione impianti

Servizi di progettazione impianti a Roma

La categoria Progettazione impianti raccoglie la parte tecnica e documentale relativa agli impianti tecnologici degli edifici a Roma: impianti elettrici, termici e di climatizzazione, idrico-sanitari, del gas, di ventilazione meccanica e gli altri impianti regolati dal D.M. 37/2008. La progettazione e le dichiarazioni di conformità sono cosa distinta dall'installazione materiale: la prima spetta a un professionista o all'impresa abilitata secondo i casi, la seconda all'installatore. Capire quale documento serve, e quando è obbligatorio il progetto redatto dal professionista, è il primo passo per un impianto a norma.

Questi adempimenti servono ogni volta che si realizza, si trasforma o si adegua un impianto: nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, quando si superano le soglie di potenza o superficie che impongono il progetto, quando in una compravendita o per l'agibilità viene richiesta la dichiarazione di conformità (DiCo) o, in sua assenza, la dichiarazione di rispondenza (DiRi), e quando si accede alle detrazioni per l'efficienza energetica. A Roma la progettazione impiantistica si intreccia spesso con la pratica edilizia depositata al SUET e con gli adempimenti energetici come la Relazione Tecnica Legge 10 e l'APE.

Il nostro studio cura la parte progettuale e di verifica: i nostri tecnici redigono i progetti degli impianti, le relazioni e i dimensionamenti, verificano la conformità al D.M. 37/2008 e alle norme di settore (ad esempio le CEI per l'elettrico e le UNI per gas e idraulica), predispongono la dichiarazione di rispondenza quando manca la conformità originaria e si coordinano con gli installatori. L'esecuzione materiale degli impianti resta affidata a un'impresa specializzata. Ogni intervento è valutato sul caso concreto, perché obblighi e documenti dipendono dal tipo di impianto e dall'edificio.

Domande frequenti

Cosa dice il D.M. 37/2008 e quali impianti riguarda?

È la norma che disciplina la sicurezza degli impianti negli edifici. Riguarda, tra gli altri, gli impianti elettrici, quelli di riscaldamento e climatizzazione, gli impianti idrico-sanitari, quelli del gas, di sollevamento e di protezione antincendio. Stabilisce chi può installare e progettare, quando è obbligatorio il progetto e impone il rilascio della dichiarazione di conformità a fine lavori.

Qual è la differenza tra DiCo e DiRi?

La DiCo, dichiarazione di conformità, è rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori e attesta che l'impianto è realizzato a regola d'arte. La DiRi, dichiarazione di rispondenza, la sostituisce quando la conformità originaria manca (tipico negli impianti più datati) ed è rilasciata da un professionista con i requisiti di legge, dopo le opportune verifiche. Il nostro studio predispone la DiRi quando serve.

Quando serve il progetto dell'impianto e non basta l'installatore?

Il D.M. 37/2008 individua i casi in cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'Albo anziché dall'installatore: dipende dal tipo di impianto e dal superamento di determinate soglie, ad esempio di potenza o di superficie dell'unità servita. Per gli impianti termici si aggiungono gli obblighi della Legge 10. I nostri tecnici verificano se nel tuo caso il progetto è obbligatorio.

Chi può firmare il progetto e la conformità degli impianti?

Il progetto degli impianti, quando obbligatorio, è firmato da un professionista abilitato iscritto al proprio Albo (geometra, perito, ingegnere) nei limiti delle rispettive competenze. La dichiarazione di conformità è firmata dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice; la dichiarazione di rispondenza da un professionista con i requisiti previsti. Il nostro studio cura la parte progettuale e le verifiche, coordinandosi con gli installatori.

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