Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro a Roma (DM 3 settembre 2021)

Contenuto verificato e aggiornato nel 2026 sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio secondo il DM 3 settembre 2021

La valutazione del rischio incendio è l'obbligo, previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008), di analizzare i pericoli di incendio in un luogo di lavoro, stimarne il rischio e definire le misure di prevenzione, protezione e gestione dell'emergenza. Non è una pratica per i Vigili del Fuoco: è un documento a tutela dei lavoratori, che il datore di lavoro deve elaborare e tenere aggiornato per ogni attività, anche quella più piccola. Dal 29 ottobre 2022 i criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio sono fissati dal DM 3 settembre 2021, il cosiddetto "minicodice". Il nostro Studio, con geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma (n. 3794), affianca aziende, negozi, studi professionali e uffici di Roma nella redazione e nell'aggiornamento del documento. Contattaci per una valutazione del tuo caso.

Cos'è la valutazione del rischio incendio

La valutazione del rischio incendio è la parte del documento di valutazione dei rischi (DVR) dedicata in modo specifico al pericolo di incendio. Il datore di lavoro, con la collaborazione di un tecnico competente, deve:

  • individuare i pericoli di incendio (materiali combustibili, sorgenti di innesco, impianti, sostanze);
  • individuare i lavoratori e le persone esposti al rischio;
  • stimare il rischio di incendio in relazione alla probabilità di innesco e alle conseguenze;
  • definire le misure tecniche, organizzative e gestionali per eliminare o ridurre il rischio;
  • pianificare la gestione dell'emergenza (vie di esodo, mezzi di estinzione, addetti antincendio, piano di emergenza dove richiesto).

È un obbligo distinto e separato dalla pratica antincendio presso il Comando dei Vigili del Fuoco: si può essere tenuti alla valutazione del rischio incendio anche quando l'attività non rientra tra le attività soggette a controllo dei VVF, e viceversa. Chiariamo bene questa differenza più avanti.

Chi è obbligato (D.Lgs 81/2008)

L'obbligo di valutare il rischio incendio grava su ogni datore di lavoro, senza soglie minime di dimensione o di numero di dipendenti. Il riferimento è l'articolo 46 del D.Lgs 81/2008, che impone di adottare le misure necessarie a prevenire gli incendi e a tutelare l'incolumità dei lavoratori, e l'articolo 62, che definisce cosa si intende per "luogo di lavoro".

Sono quindi tenuti alla valutazione, tra gli altri:

  • negozi, esercizi commerciali e attività di somministrazione;
  • uffici, studi professionali, agenzie;
  • laboratori artigianali e piccole imprese produttive;
  • strutture ricettive, magazzini, autofficine.

L'omessa valutazione del rischio incendio è sanzionata penalmente a carico del datore di lavoro. Anche l'attività che occupa un solo lavoratore, o che si avvale di collaboratori equiparati, deve disporre del documento: la dimensione ridotta non esonera dall'obbligo, semmai consente di applicare la procedura semplificata del minicodice quando ne ricorrono le condizioni.

Il DM 3 settembre 2021 e il minicodice

Fino al 2022 i criteri di valutazione del rischio incendio erano contenuti nel DM 10 marzo 1998. Quel decreto è stato abrogato e sostituito da tre provvedimenti del 2021, dedicati rispettivamente al controllo e manutenzione degli impianti (DM 1 settembre 2021), alla gestione della sicurezza in esercizio ed emergenza (DM 2 settembre 2021) e alla progettazione della sicurezza antincendio (DM 3 settembre 2021). Ai fini della valutazione del rischio rileva il DM 3 settembre 2021, entrato in vigore il 29 ottobre 2022.

Il suo Allegato I introduce quello che i tecnici chiamano "minicodice": un metodo semplificato per valutare e progettare la sicurezza antincendio nei soli luoghi di lavoro a basso rischio. Per tutti gli altri luoghi di lavoro (a rischio non basso, o comunque non riconducibili ai parametri semplificati) la progettazione della sicurezza antincendio segue criteri più articolati, che rimandano al codice di prevenzione incendi e alle regole tecniche verticali.

In sintesi, il minicodice serve a stabilire due cose:

  1. se il luogo di lavoro può essere classificato a basso rischio;
  2. quali misure minime di prevenzione, protezione, esodo e gestione dell'emergenza adottare in quel caso.

Luoghi di lavoro a basso rischio: i criteri

Un luogo di lavoro rientra tra quelli a basso rischio ai fini del minicodice quando rispetta contemporaneamente tutti i requisiti previsti dall'Allegato I del DM 3 settembre 2021. La tabella seguente riassume i criteri.

CriterioRequisito per il basso rischio
Assoggettamento ai VVFAttività non soggetta ai controlli di prevenzione incendi (fuori dall'Allegato I del DPR 151/2011) e priva di specifica regola tecnica verticale
AffollamentoFino a 100 occupanti complessivi
SuperficieSuperficie lorda complessiva fino a 1.000 m²
Quota dei pianiCompresa tra -5 m e +24 m
Carico d'incendio specificoFino a 900 MJ/m²
Sostanze e miscele pericoloseAssenza in quantità significative
Lavorazioni pericoloseAssenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

Il mancato rispetto anche di uno solo di questi parametri esclude la classificazione a basso rischio: in quel caso la valutazione e la progettazione seguono la strada ordinaria del codice di prevenzione incendi. Per questo la corretta misurazione dei parametri (in particolare affollamento, superficie e carico d'incendio) è il passaggio più delicato del lavoro: un errore di classificazione porta a un documento inadeguato.

Contenuti del documento di valutazione

Il documento di valutazione del rischio incendio, coerente con i criteri del minicodice per le attività a basso rischio, contiene di norma:

  • dati identificativi dell'attività e descrizione dei luoghi di lavoro;
  • descrizione del ciclo produttivo o dell'attività svolta;
  • individuazione dei pericoli di incendio (materiali, impianti, sorgenti di innesco);
  • valutazione dei parametri (affollamento, superficie, quota, carico d'incendio, sostanze pericolose) e classificazione del livello di rischio;
  • misure di prevenzione (riduzione delle sorgenti di innesco, controllo del carico d'incendio);
  • misure di protezione (estintori, eventuali impianti, segnaletica, illuminazione di sicurezza);
  • vie di esodo e uscite di emergenza;
  • misure gestionali: designazione e formazione degli addetti antincendio, informazione dei lavoratori, controlli e manutenzioni;
  • piano di emergenza, nei casi in cui è richiesto.

L'elaborazione dei contenuti impiantistici (dimensionamento di impianti di rivelazione o spegnimento, verifiche sulle uscite) può richiedere l'apporto di figure tecniche specialistiche; il documento, però, resta responsabilità del datore di lavoro, che deve adottarlo formalmente e datarlo.

Quando va aggiornata

La valutazione del rischio incendio non è un adempimento "una tantum". L'articolo 29, comma 3, del D.Lgs 81/2008 impone di rielaborare la valutazione dei rischi, e quindi anche quella incendio, in occasione di:

  • modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza;
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • infortuni significativi o risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.

In questi casi la rielaborazione del documento deve essere effettuata nel termine di trenta giorni dalle rispettive cause. In pratica, vanno riviste le valutazioni quando cambia la destinazione dei locali, si aggiungono lavorazioni o depositi, si ristruttura l'immobile, aumenta l'affollamento o si modifica il layout delle uscite. È buona prassi riesaminare periodicamente il documento anche in assenza di eventi, per mantenerlo allineato allo stato dei luoghi.

Differenza tra valutazione del rischio incendio e SCIA antincendio

È l'equivoco più frequente tra i titolari di attività a Roma. Si tratta di due adempimenti distinti, con finalità, normativa e destinatari diversi.

AspettoValutazione del rischio incendioSCIA antincendio
FinalitàTutela della sicurezza dei lavoratoriAttestazione di conformità antincendio verso i VVF
Norma di riferimentoD.Lgs 81/2008 (artt. 46, 62, 29); DM 3 settembre 2021DPR 151/2011; modulistica DM 7 agosto 2012
Quando è dovutaPer ogni luogo di lavoroSolo per le attività dell'Allegato I DPR 151/2011
A chi si presentaDocumento interno, a disposizione dell'organo di vigilanzaComando provinciale dei Vigili del Fuoco (via SUAP)
Chi la elabora/adottaDatore di lavoro con il tecnicoTitolare con asseverazione del professionista antincendio

In altre parole: la valutazione del rischio incendio riguarda sempre il luogo di lavoro, anche quando non c'è alcuna pratica VVF; la SCIA antincendio riguarda solo le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Un'attività può avere bisogno di entrambe, di una sola, oppure — se non è tra le attività soggette ma è comunque un luogo di lavoro — della sola valutazione del rischio. Chiarire fin da subito in quale scenario ricade l'attività evita adempimenti inutili e, soprattutto, dimenticanze sanzionabili. Per un quadro d'insieme sulla materia rimandiamo all'hub dedicato alla prevenzione incendi a Roma.

Come ti aiutiamo a Roma

Il nostro Studio, con geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma (n. 3794), segue la valutazione del rischio incendio per le piccole e medie attività del territorio romano. In particolare:

  • sopralluogo e rilievo dei luoghi di lavoro;
  • misurazione dei parametri (affollamento, superficie, quota, carico d'incendio) e verifica dell'applicabilità del minicodice;
  • classificazione del livello di rischio e redazione del documento di valutazione del rischio incendio a basso rischio secondo il DM 3 settembre 2021;
  • coordinamento con la eventuale SCIA antincendio quando l'attività è soggetta ai controlli VVF, e con le altre pratiche di apertura;
  • aggiornamento del documento in caso di modifiche significative, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 81/2008.

Gli interventi fisici di adeguamento (installazione di impianti di rivelazione o spegnimento, porte tagliafuoco, compartimentazioni) non rientrano nella nostra attività di studio tecnico: per la loro esecuzione ci coordiniamo con imprese specializzate. Ci occupiamo noi della parte documentale, tecnica e autorizzativa, così che l'attività sia in regola sotto il profilo della sicurezza sul lavoro.

Vuoi sapere se la tua attività di Roma è a basso rischio e quale documento ti serve? Contattaci ora per un preventivo gratuito: analizziamo il caso e ti diciamo con chiarezza cosa fare, senza adempimenti superflui.

Domande frequenti

La valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro è obbligatoria anche per le piccole attività?

Sì. L'obbligo previsto dal D.Lgs 81/2008 (art. 46) grava su ogni datore di lavoro, senza soglie minime di dipendenti o dimensione. Anche un negozio o uno studio con un solo lavoratore deve disporre del documento di valutazione del rischio incendio; per le attività a basso rischio si applica la procedura semplificata del minicodice.

Cos'è il DM 3 settembre 2021 minicodice?

È il decreto che, dal 29 ottobre 2022, fissa i criteri di progettazione e valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio (Allegato I, il cosiddetto minicodice), sostituendo il DM 10 marzo 1998. Definisce quando un luogo di lavoro è a basso rischio e quali misure minime adottare.

Quali sono i criteri di basso rischio incendio?

Un luogo di lavoro è a basso rischio se rispetta contemporaneamente: attività non soggetta ai controlli VVF, affollamento fino a 100 occupanti, superficie lorda fino a 1.000 m², quota dei piani tra -5 e +24 m, carico d'incendio specifico fino a 900 MJ/m² e assenza di sostanze pericolose in quantità significative o di lavorazioni pericolose. Basta il mancato rispetto di un solo parametro per escludere il basso rischio.

Che differenza c'è tra valutazione del rischio incendio e SCIA antincendio?

La valutazione del rischio incendio è un documento di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) obbligatorio per ogni luogo di lavoro. La SCIA antincendio è invece una pratica verso i Vigili del Fuoco (DPR 151/2011), dovuta solo per le attività soggette dell'Allegato I. Un'attività può aver bisogno di entrambe o di una sola.

Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rischio incendio?

Va rielaborata quando cambiano in modo significativo il processo produttivo o l'organizzazione, in caso di evoluzione della tecnica o della prevenzione, e dopo infortuni significativi (art. 29, comma 3, D.Lgs 81/2008). In presenza di modifiche significative la rielaborazione va fatta entro trenta giorni; è comunque buona prassi un riesame periodico.

Chi redige il documento di valutazione del rischio incendio?

Il documento è responsabilità del datore di lavoro, che lo adotta e lo data formalmente. La parte tecnica (misurazione dei parametri, classificazione del rischio, definizione delle misure) è predisposta con il supporto di un tecnico competente: il nostro Studio segue questa parte per le attività di Roma.

La valutazione del rischio incendio serve anche se l'attività non è soggetta ai Vigili del Fuoco?

Sì. La valutazione del rischio incendio è dovuta per ogni luogo di lavoro, indipendentemente dall'essere o meno tra le attività soggette ai controlli VVF. Anzi, proprio le attività non soggette a controllo rientrano tipicamente tra i luoghi a basso rischio valutabili con il minicodice.

Approfondimenti correlati

Pratiche e servizi collegati, per orientarti nell'iter completo.