Un documento obbligatorio che precede l’avvio dei lavori, nei casi di nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi sugli impianti e riqualificazioni energetiche: è la Relazione Tecnica Legge 10, sul contenimento dei consumi energetici nel settore edilizio.
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Per il rispetto del contenimento dei consumi energetici degli edifici, un importante strumento è rappresentato dalla Relazione tecnica ex Legge 10 (art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), nella quale viene analizzato il sistema Edificio – Impianto.
Gli schemi a cui uniformarsi per la redazione della Relazione tecnica ex Legge 10 sono illustrati dai decreti ministeriali 26 giugno 2015, in vigore dal 1° ottobre dello stesso anno.
La Relazione Tecnica Legge 10 (o Relazione Energetica), è un elaborato tecnico-descrittivo che definisce prestazioni e rendimento del sistema edificio-impianto. Allo scopo di rispettare le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico, introdotti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (per questo anche detta “ex legge 10”), deve riportare dati tecnici e costruttivi dell’edificio e degli impianti (isolamento, ponti termici, rendimento impianti…) e le fonti rinnovabili.
La Relazione Tecnica Legge 10 deve essere conforme agli schemi di riferimento contenuti nei decreti ministeriali 26 giugno 2015 (DM Requisiti Minimi), aggiornamento dell’allegato E del d.lgs. 192/2005 che a sua volta modificava la legge 9 gennaio 1991, n. 10.
La Relazione Energetica, introdotta da 30 anni nel panorama edilizio italiano, costituisce di fatto la prima forma scritta di attenzione all’impatto ambientale nel settore delle costruzioni. Capostipite della certificazione energetica e dell’APE, la sua redazione è obbligatoria (per alcuni tipi di interventi come nuova costruzione, ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche, nuovi impianti o sostituzione generatore di calore) ai fini del rilascio dei titoli edilizi: va presentata prima dell’avvio dei lavori e segue l’opera fino al suo completamento.
Relazione tecnica ex art. 28 Legge 10: quando è obbligatoria?

La relazione tecnica è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono costruzione o interventi che interessano il sistema involucro-impianto, a titolo esemplificativo:
– edifici di nuova costruzione;
– demolizioni e ricostruzioni;
– ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3;
– ristrutturazioni importanti di primo livello;
– ristrutturazioni importanti di secondo livello;
– riqualificazioni energetiche;
– impianti termici di nuova installazione;
– ristrutturazione degli impianti termici esistenti;
– sostituzione di generatori di calore.
La Relazione Energetica non è dovuta in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica inferiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) , del DM 37/2008. E nel caso di interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
In caso di edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante, nell’ambito della relazione energetica è prevista una valutazione, da effettuarsi in fase di progettazione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza (sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e tele-raffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi). La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.
Non esiste un elenco esemplificativo fornito dalla legge, riguardo l’obbligatorietà della redazione della relazione, spesso sono gli stessi Comuni a poter decidere sull’opportunità o meno del deposito della stessa. Tuttavia i casi per il quale è sicuramente obbligatoria sono definiti dalla legge, per casi specifici si consiglia di rivolgersi ad un esperto.
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Relazione legge 10 e adempimenti Superbonus
La Relazione Tecnica ex legge 10, è uno dei documenti fondamentali da presentare, in Comune e prima dell’inizio dei lavori, per l’accesso agli incentivi fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio, sotto forma di ecobonus (efficientamento energetico), sismabonus (messa in sicurezza sismica), Superbonus.
Ricordiamo infatti che gli adempimenti generali per l’accesso al Superbonus (art. 119 del Decreto rilancio), in accordo con l’art. 6 del Decreto 6 agosto 2020 (DM Requisiti Ecobonus), sono:
- depositare la relazione tecnica ex-legge 10
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti
- attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento (APE convenzionali) per l’edificio
- certificazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (ove previsto)
- effettuare i pagamenti nelle modalità previste (bonifico bancario o postale)
- conservate le fatture o le ricevute fiscali delle spese sostenute
- trasmettere i dati all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori
Quando il tecnico procede alla compilazione della documentazione necessaria, tra le prime informazioni da inserire c’è appunto il deposito della relazione tecnica (prevista dall’art. 28 della Legge 10/91 e dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 192/05).
L’intervento trainante d’isolamento termico delle superfici opache (o cappotto termico) – incidente su almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda – si configura almeno come ristrutturazione importante di secondo livello e avrà la corrispettiva relazione tecnica, che deve essere compilata solo per le parti interessate dagli interventi.
Rientrano tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali, quali per esempio, la redazione della relazione tecnica Legge 10, il rilascio degli APE, delle asseverazioni, etc.
Che cos’è la Relazione ex Legge 10
Vediamo nel dettaglio cos’è la relazione energetica.
La relazione energetica è un documento previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., ed è comunemente conosciuta con il nome di “ex Legge 10”, in quanto già la Legge 10/91 la prevedeva.
Al suo interno, vi sono definiti i fattori tipologici e i dati tecnici e costruttivi dell’edificio, delle strutture e degli impianti, e le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di costruzione (isolamenti, ponti termici, rendimenti impianti, ecc.). Il documento fornisce quindi informazioni relative alle prestazioni ed al rendimento energetico del sistema edificio–impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti da fonti rinnovabili.

La relazione energetica legge 10 non è sempre uguale ma prevede contenuti differenti a seconda del tipo di intervento cui è oggetto l’edificio in esame.
In particolare la relazione tecnica legge 10 è obbligatoria per tutti i lavori, che prevedono nuova costruzione (intesa anche come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti), o ristrutturazioni importanti di primo livello.
In questi casi le verifiche interessano tutti i componenti dell’involucro edilizio e degli impianti in esso contenuti e il progettista è tenuto a verificare che vengano rispettate tutti i “requisiti minimi” previsti dal D.M 26.06.2015.
Anche nel caso di interventi parziali sull’edificio è necessario redigere una relazione tecnica “ex legge 10”, che però in questi casi andrà ad interessare solo le porzioni del fabbricato oggetto dell’intervento.
Stiamo parlando di interventi su porzioni di involucro (ristrutturazioni importanti di secondo livello) o su singoli elementi dell’edificio (interventi di riqualificazione energetica) che possono interessare l’involucro opaco o l’impianto termico.
Esistono delle deroghe alla stesura della relazione energetica legge 10?
Sì, infatti il Decreto Requisiti Minimi prevede che non sia necessario redigere questo documento nel caso di interventi ritenuti di bassa rilevanza dal punto di vista energetico.
Vediamo nel dettaglio i casi esclusi dall’obbligo:
- interventi di ripristino dell’involucro edilizio, che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti;
- nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW,gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore ( diverso vettore energetico o tecnologia di combustione).
- Nel caso di pompa di calore (climatizzatore o condizionatore) la relazione deve essere redatta in caso di potenza (o somme di potenza) superiore a 15Kw.
Infine troviamo il caso particolare della sostituzione di infissi; benché si tratti di un intervento che effettivamente interessa il contenimento energetico dell’edificio, il legislatore esonera dall’obbligo di redazione di relazione tecnica la quale può essere sostituita da dichiarazione dell’azienda esecutrice dell’intervento (produttore) solo in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale.
La documentazione dovrà obbligatoriamente riportare la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale.
Il produttore fornisce in questi casi un documento che viene comunemente chiamato “passaporto termico dell’infisso”.
Di seguito riportiamo un esempio concreto di una relazione tecnica legge 10 in formato PDF scaricabile:
LIVELLI DI VERIFICHE LEGGE 10

La normativa prevede 4 livelli di verifiche a seconda della consistenza degli interventi.
Per comprendere al meglio le casistiche seguenti, occorre definire il concetto di superficie disperdente complessiva dell’edificio: “superficie lorda degli elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti (vespaio), i tetti e le coperture. La superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è quella dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.”
acciamo un esempio: pensiamo ad un condominio di 7 piani. L’intervento previsto consta del rifacimento e quindi dell’isolamento del solo vespaio al piano terra. Per superficie disperdente complessiva dell’edificio si intende la somma della superficie del vespaio, delle facciate dell’intero condominio e della copertura. La superficie del vespaio rispetto all’intera superficie disperdente rappresenterà una percentuale del totale. A seconda di questa percentuale, dovremmo rispettare prescrizioni più o meno stringenti.
Maggiore sarà la superficie interessata dall’intervento, maggiori saranno gli oneri normativi.
Vediamo i 4 livelli di verifiche previste dalla normativa e che ci obbligano al deposito della “legge 10”:
1 livello di verifiche: nuove costruzioni
In questa casistica (all. 1 art. 1.3 DM 26/06/2015 “requisiti minimi”) ricadono:
- edifici di nuova costruzione;
- edifici sottoposti a demolizioni e ricostruzioni (sia che venga presentato il Permesso di Costruire sia che si utilizzi la SCIA);
- ampliamenti volumetrici superiori al 15% della volumetria climatizzata preesistente o, comunque, superiori a 500 metri cubi;
Inoltre, sono assimilati ad ampliamenti volumetrici con nuovi impianti tecnici:
- il recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati;
- il cambio di destinazione d’uso, ad esempio avvenuto tramite il recupero sottotetti, depositi, magazzini, se dotati di nuovi impianti tecnici;

Le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate sull’intero edificio! E’ inutile sottolinearti che, se l’intervento ricadrà in queste casistiche, le verifiche da realizzare saranno maggiori e più stringenti.
2 livello di verifiche: ristrutturazioni importanti di primo livello
Ricadiamo in questa casistica (all. 1 art. 1.4.1 DM 26/06/2015 “requisiti minimi”) quando si prevede contemporaneamente:
- un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. Mi preme sottolineare che la ristrutturazione dell’impianto deve riguardare l’intero edificio. Quindi, qualora in un condominio venisse ristrutturato l’impianto relativo ad un unico appartamento, l’opera non ricadrebbe in ristrutturazione dell’impianto dell’intero edificio.

Anche in questo caso, le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate sull’intero edificio!
3 livello di verifiche: ristrutturazioni importanti di secondo livello
Passiamo agli interventi più leggeri. Per ricadere nel secondo livello, l’intervento dovrà interessare l’involucro edilizio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

Quindi non devono avvenire contemporaneamente gli interventi su impianto e involucro come nel caso del primo livello.
Le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate solo sugli elementi interessati dagli interventi! Ad esempio, se realizzi il cappotto solo sulla parete nord e ovest, dovrai verificare solo queste murature.
4- Riqualificazioni energetiche
Ti premetto che, la maggior parte degli interventi ricadono nella riqualificazione energetica definita nell’all. 1 art. 1.4.2 del DM 26/06/2015 detto “requisiti minimi”. Rientrano in questa casistica:
- gli interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o
- consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore (caldaia, stufa, pompa di calore).

Anche in questo caso, le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate solo sugli elementi interessati!
Non esiste un elenco esemplificativo, fornito dalla legge, riguardo l’obbligatorietà della redazione della relazione. Spesso sono gli stessi Comuni a poter decidere sull’opportunità o meno del deposito della stessa.
Impianto di riscaldamento, cambio di destinazione d’uso e frazionamento:
Un caso molto frequente di richiesta di chiarimento riguarda il rifacimento dell’impianto di riscaldamento. Ma se sostituisci la sola caldaia dovrai presentare la legge 10? E se sostituisci solo i termosifoni? La risposta passa per la definizione di ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento:
Si ricade in ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento quando si interviene su almeno due elementi su tre del sistema. Gli elementi dell’impianto sono il generatore (caldaia, pompa di calore, stufa), i tubi di distribuzione e i terminali (radiatori, fancoil, spit etc.). Quindi, se sostituisci la caldaia e i tubi di distribuzione, occorre la legge 10. Se rimpiazzi solo le tubazioni, oppure, solo i radiatori, non occorre. Difatti, secondo le FAQ del Mise del 1 agosto 2016, per ricadere in ristrutturazione di impianto occorre realizzare delle modifica sostanziale e sostituire contemporaneamente:
- generazione (anche con eventuale cambio del combustibile) e distribuzione del calore;
- generazione (anche con eventuale cambio del combustibile) e emissione del calore;
Questa regola vale anche nel caso di accorpamento o frazionamento immobiliare. Se separi l’impianto, interrai indubbiamente sulla distribuzione. In una delle due unità dovrai per forza inserire un nuovo generatore. A quel punto è necessaria la legge 10. Se nella seconda unità, lasci il vecchio generatore, a mio parere, non è necessaria. Se sostituisci il generatore anche nella seconda unità, occorrono due relazioni.
Mentre, per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso, qualora avvenga senza interventi che ricadono nelle casistiche 1,2,3 e 4, non vi sono requisiti da rispettare e ,quindi, non occorre il deposito della legge 10. Mentre, qualora siano previsti interventi, si applicano i requisiti in base alla tipologia in cui si ricade. Ovviamente, il cambio di destinazione d’uso senza opere non necessita della relazione energetica. Se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a una unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento (FAQ del Mise del 1 agosto 2016).
Sostituzione degli infissi, occorre la legge 10? Nel caso di pompa di calore o condizionatore
Nel caso di intervento di sola sostituzione di finestre (vetrata + telaio) che si configuri come intervento di riqualificazione energetica, quindi per una superficie disperdente inferiore al 25% del totale, la relazione tecnica energetica a cura del progettista può essere sostituita da dichiarazione dell’azienda esecutrice dell’intervento (produttore). Dalla dichiarazione dovrà risultare soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale (FAQ 2.36 del Mise del 1 agosto 2016).
La documentazione che ti consegneranno dovrà obbligatoriamente riportare la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale.
Nel caso di pompa di calore, climatizzatore o condizionatore la relazione deve essere redatta solo in caso di potenza (o somme di potenza) superiore a 15 Kw (FAQ 2.56). In pratica, se installi 4 condizionatori da 4 kw, per un totale di 16 kw, allora dovrai depositare la relazione.
Esistono delle deroghe alla stesura della legge 10?
Esistono delle deroghe al deposito della legge 10, indicate nell’all. 1 art. 1.4.3 del DM 26/06/2015 “requisiti minimi”. Esistono difatti alcuni interventi che non richiedono il deposito della relazione energetica. Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
- gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio, che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti;
- nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW, gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore (diverso vettore energetico o tecnologia di combustione). Ad esempio, non occorre in caso di passaggio da caldaia standard a condensazione.
Non occorre la legge 10 per la sostituzione di caldaie con potenza inferiore a 50 kw, dove non venga cambiato il combustibile (metano, gpl, pellet, fonti rinnovabili etc.).
Esiste un’altra deroga che non riguarda l’esclusione dalla redazione della legge 10. Bensì ammette, nel caso di edifici esistenti, sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, la deroga alle altezze minime dei locali di abitazione indicate nel DM 75, fino a un massimo di 10 centimetri (all. 1 art. 2.3 DM 26/06/2015 “requisiti minimi”).
Infine, nel caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco, che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, ii valori delle trasmittanze indicati nelle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, devono essere verificati incrementandoli del 30%;
Inoltre, la legge 10 non è obbligatoria su tutti gli immobili, contattaci per una consulenza gratuita!
Tipi di verifiche.
Le verifiche da realizzare variano, anche notevolmente, a seconda della casistica in cui ricadiamo: 1, 2, 3 o 4.
Potresti essere chiamato a verificare:
l’indice di prestazione energetica dell’edificio, il coefficiente medio globale di scambio termico, la trasmittanza limite delle strutture opache, dei vetri o dei divisori, verifiche igrometriche, l’inerzia dell’involucro, il rapporto tra l’area solare equivalente estiva e la superficie utile (calpestabile), il fattore di trasmissione solare totale, i sistemi schermanti, il controllo estivo della copertura, le fonti rinnovabili, l’efficienza complessiva degli impianti, il controllo della temperatura ambiente, la contabilizzazione, gli impianti a biomassa, il teleriscaldamento, l’illuminazione, la ventilazione e il trattamento dell’acqua per gli impianti. Come puoi notare, sono diverse le verifiche che potresti essere chiamato a rispettare.
Concludiamo con l’aspetto economico:
Qual è il costo della Relazione ex-legge 10?
Il prezzo medio di una relazione ex legge 10 varia in base a molti aspetti: tipo di intervento, complessità, tipologia di immobile, tempi di consegna, distanza etc..
Non è semplice fornirti un prezzo. Bensì, potrei segnalarti un range. In genere, il professionista richiede un minimo di 600 € per il deposito della relazione relativa ad una ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento di un appartamento. La parcella potrebbe raggiungere i 3.000 €, ad esempio, per la pratica relativa ad una villetta di nuova costruzione. Naturalmente, al tecnico dovrà essere fornita la planimetria in formato editabile DWG, altrimenti sarà necessario aggiungere alla parcella il costo del rilievo e della restituzione digitale. Esclusa iva e contributo pensionistico del professionista.
Questo per quanto riguarda il residenziale. L’industriale e l’artigianale hanno costi davvero variabili.
Il Comune potrebbe richiederti anche il pagamento dei diritti per il protocollo della relazione. L’entità dipende dall’Amministrazione locale. Si tratta al più di 50 €.
E’ inoltre obbligatorio l’aggiornamento dell’attestato APE nel caso di atto di compravendita o di affitto dell’immobile, oppure di redazione del certificato di agibilità, oggi chiamato segnalazione certificata di agibilità.
Contattami pure per un preventivo via mail a ediliziaprivata.roma@gmail.com, oppure via telefono al 3288328510. La sede dello studio è a Roma, ma consideriamo commesse su tutto il territorio italiano.