Pratiche edilizie in condominio a Roma: CILA e SCIA sulle parti comuni

Contenuto verificato e aggiornato nel 2026 sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Una pratica edilizia sulle parti comuni del condominio è il titolo abilitativo che legittima i lavori su facciate, tetto, lastrici, scale o impianti centralizzati. A Roma il titolo corretto (CILA, SCIA o permesso) lo individua un tecnico abilitato in base all'intervento, non l'assemblea: questa decide se eseguire i lavori e con quale maggioranza.

Perché il titolo lo sceglie il tecnico, non l'assemblea

In condominio si intrecciano due piani spesso confusi. L'assemblea delibera se fare i lavori e ne approva la spesa con le maggioranze previste dal Codice Civile; il titolo edilizio da presentare al Comune dipende invece dalla natura tecnica dell'intervento e va stabilito da un geometra, architetto o ingegnere abilitato. Una delibera, per quanto unanime, non sostituisce la pratica edilizia. Il nostro studio affianca amministratori e condomini di Roma e provincia individuando il titolo corretto prima ancora che si voti la spesa, così da evitare sorprese in fase di cantiere.

Quali sono le parti comuni (art. 1117 c.c.)

Prima di scegliere il titolo occorre sapere su cosa si interviene. Sono parti comuni, salvo titolo contrario, il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i cortili e le facciate (art. 1117 c.c.). Sono proprio questi gli elementi sui quali ricadono i lavori condominiali più frequenti: rifacimento facciate, impermeabilizzazione del lastrico, manutenzione del tetto, sostituzione delle scale, interventi sugli impianti centralizzati.

Edilizia libera, CILA, SCIA o permesso: la scala dei titoli

I titoli edilizi seguono una "scala" di crescente impegno procedurale. Si parte dall'edilizia libera, che non richiede comunicazioni, si sale alla CILA per gli interventi non strutturali, poi alla SCIA per quelli più incisivi, fino al permesso di costruire per le trasformazioni rilevanti. La distinzione di fondo, sul piano sostanziale, resta quella tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.

Intervento sulle parti comuniTitolo indicativoRiferimento
Piccole riparazioni, tinteggiature ordinarieEdilizia liberaart. 6 DPR 380/2001
Manutenzione straordinaria non strutturaleCILAart. 6-bis DPR 380/2001
Interventi su strutture o prospettiSCIAart. 22 DPR 380/2001
Trasformazioni rilevantiPermesso di costruireart. 10 DPR 380/2001

La tabella ha valore orientativo: l'inquadramento del singolo intervento va sempre verificato dal tecnico.

Quando basta la CILA per i lavori condominiali

La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è il titolo residuale: si applica agli interventi non riconducibili all'edilizia libera (art. 6), al permesso di costruire (art. 10) o alla SCIA (art. 22), a condizione che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (art. 6-bis DPR 380/2001). In ambito condominiale è il titolo tipico della manutenzione straordinaria "leggera" che non tocca strutture portanti: per esempio molti interventi su facciate e impianti che non incidono sui muri maestri.

Attenzione alle conseguenze del fai-da-te: la mancata presentazione della comunicazione asseverata comporta una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la CILA viene presentata spontaneamente a lavori in corso (art. 6-bis, comma 5, DPR 380/2001). Regolarizzare prima dell'avvio del cantiere è sempre la scelta più conveniente.

Quando serve la SCIA e quando il permesso

Si sale alla SCIA quando l'intervento incide sulle parti strutturali o sui prospetti in modo tale da configurare una manutenzione straordinaria "pesante". Il permesso di costruire è invece riservato alle trasformazioni più rilevanti. La soglia esatta tra CILA e SCIA dipende dall'incidenza concreta su strutture e prospetti e dalla prassi locale del Comune di Roma: non esistono casistiche tassative valide a priori, e ogni intervento va valutato caso per caso col tecnico. Per gli immobili in zona vincolata o nel centro storico di Roma possono inoltre servire autorizzazioni paesaggistiche o pareri della Soprintendenza aggiuntivi rispetto al titolo edilizio: anche questo va verificato volta per volta.

Quali maggioranze servono in assemblea?

Sul piano civilistico, le deliberazioni che riguardano le innovazioni e la manutenzione straordinaria di notevole entità devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio (art. 1136, quinto comma, c.c., richiamato dall'art. 1120 c.c.). Alcune innovazioni "agevolate" — eliminazione delle barriere architettoniche, contenimento del consumo energetico, sicurezza e salubrità, impianti da fonti rinnovabili, parcheggi — possono essere deliberate con una maggioranza più bassa: gli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1120, secondo comma, c.c.). Restano comunque vietate le innovazioni che pregiudicano la stabilità o la sicurezza dell'edificio, ne alterano il decoro architettonico o rendono parti comuni inservibili anche per un solo condomino (art. 1120, ultimo comma, c.c.).

Tipo di deliberaMaggioranza richiesta
Manutenzione straordinaria di notevole entità e innovazioniMaggioranza intervenuti + almeno 2/3 del valore dell'edificio
Innovazioni agevolate (barriere, risparmio energetico, rinnovabili, parcheggi)Maggioranza intervenuti + almeno 1/2 del valore dell'edificio

Il calcolo dei millesimi presuppone tabelle millesimali corrette e aggiornate: un errore qui può viziare la delibera.

Chi presenta la pratica?

L'asseverazione tecnica è firmata da un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere). La pratica è di norma presentata per conto del condominio dall'amministratore, in qualità di rappresentante, sulla base della delibera assembleare che approva i lavori. I singoli condomini concorrono con il voto e con la quota di spesa, ma non firmano l'asseverazione. Il nostro studio cura l'intero iter: dal sopralluogo alla redazione e al deposito della pratica presso gli sportelli di Roma Capitale.

Stato legittimo e conformità prima di iniziare

Prima di avviare qualsiasi lavoro, il tecnico verifica lo stato legittimo dell'edificio con riferimento alle parti comuni interessate. Eventuali difformità andrebbero affrontate prima dell'avvio del cantiere: in alcuni casi può rendersi necessario un accertamento di conformità, valutando anche le tolleranze costruttive e lo stato legittimo. Partire con un titolo presentato su una situazione non conforme espone il condominio a contestazioni.

Costi, tempi e documenti tipici a Roma

Costi e tempi dipendono dal titolo richiesto, dalla complessità dell'intervento, dall'eventuale presenza di vincoli e dalla documentazione di partenza disponibile. Per questo motivo non è possibile indicare cifre generali affidabili: ogni condominio fa storia a sé e va valutato caso per caso. I documenti più ricorrenti sono il verbale di delibera assembleare, la visura e le planimetrie aggiornate, il rilievo dello stato dei luoghi e l'asseverazione tecnica. Eventuali agevolazioni fiscali collegate ai lavori vanno verificate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e con il proprio consulente, perché la normativa fiscale è soggetta ad aggiornamenti.

Vuoi sapere quale titolo serve per i lavori del tuo condominio a Roma e quanto costa la pratica? Richiedi un preventivo gratuito: il nostro studio tecnico individua il titolo corretto e segue l'intero iter per l'amministratore e i condomini.

Riferimenti normativi

  • Art. 1117 Codice Civile — individuazione delle parti comuni dell'edificio
  • Art. 1120 Codice Civile — innovazioni e relative maggioranze; innovazioni vietate
  • Art. 1136, secondo e quinto comma, Codice Civile — maggioranze assembleari per innovazioni e manutenzione straordinaria di notevole entità
  • Art. 6 DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) — edilizia libera
  • Art. 6-bis DPR 380/2001 — CILA e sanzione per omessa comunicazione
  • Art. 10 DPR 380/2001 — permesso di costruire
  • Art. 22 DPR 380/2001 — SCIA

Domande frequenti

Per rifare la facciata del condominio serve la CILA o la SCIA?

Dipende dalla natura dell'intervento. Se si tratta di sola manutenzione/tinteggiatura senza tocco alle parti strutturali e ai prospetti vincolati, in molti casi è sufficiente la CILA (art. 6-bis DPR 380/2001); se l'intervento incide sui prospetti in modo da configurare manutenzione straordinaria 'pesante' o su parti strutturali, occorre la SCIA. La scelta va sempre fatta da un tecnico abilitato sul caso concreto, verificando anche i vincoli del centro storico di Roma. Lo studio individua il titolo corretto e predispone la pratica.

Chi firma e presenta la pratica edilizia del condominio?

L'asseverazione tecnica è firmata da un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere). La pratica è di norma presentata per conto del condominio dall'amministratore, in qualità di rappresentante, sulla base della delibera assembleare che approva i lavori. Per il dettaglio dei ruoli di sicurezza vedi la guida sulla sicurezza del cantiere condominiale.

Quale maggioranza serve in assemblea per i lavori straordinari sulle parti comuni?

Per la manutenzione straordinaria di notevole entità e per le innovazioni serve la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio (art. 1136, quinto comma, c.c.). Alcune innovazioni agevolate (barriere architettoniche, risparmio energetico, rinnovabili) richiedono una maggioranza più bassa: gli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore (art. 1136, secondo comma).

Cosa succede se i lavori partono senza presentare la CILA?

La mancata presentazione della comunicazione asseverata comporta una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la CILA viene presentata spontaneamente mentre i lavori sono ancora in corso (art. 6-bis DPR 380/2001). È sempre preferibile regolarizzare la pratica prima dell'avvio del cantiere.

Prima dei lavori va verificata la conformità urbanistica delle parti comuni?

Sì. Il tecnico deve verificare lo stato legittimo dell'edificio con riferimento alle parti comuni interessate dall'intervento. Eventuali difformità andrebbero affrontate prima dell'avvio dei lavori; in alcuni casi può rendersi necessario un accertamento di conformità o una sanatoria.

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