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Aggiornamenti normativi

Conto Termico 3.0: il correttivo 2026 cambia soglie, incentivi ed esclusioni

Pubblicato: 26 ottobre 2026 · ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2026 · a cura dei tecnici dello studio, sulla base delle fonti citate in fondo

A circa dieci mesi dall'entrata in vigore del Conto Termico 3.0, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha messo a punto un decreto correttivo 2026 che ne cambia tetti di spesa, incentivi e controlli. Il 22 ottobre 2026 la Conferenza Unificata ha dato l'intesa, accompagnata da osservazioni delle Regioni che non sono vincolanti. Se stai valutando una pompa di calore, una caldaia a biomassa o un intervento su un condominio o su un immobile produttivo, questo è il momento di capire cosa potrebbe cambiare e perché conviene muoversi con attenzione ai tempi.

Cosa prevede il correttivo al Conto Termico 3.0 nel 2026?

Il decreto correttivo interviene sul Decreto Ministeriale 7 agosto 2025, che disciplina l'incentivazione degli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (il Conto Termico 3.0). Il provvedimento non è ancora in vigore: dopo l'intesa in Conferenza Unificata deve completare gli ulteriori passaggi previsti e le nuove regole scatteranno solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le osservazioni delle Regioni, pur non vincolanti, toccano punti centrali: la gestione dei 900 milioni di euro annui disponibili, le prenotazioni delle pubbliche amministrazioni e gli incentivi per i piccoli Comuni. Non è ancora certo quali proposte il MASE recepirà nel testo definitivo.

Nuovi tetti di spesa e stop automatico alle prenotazioni

Per evitare l'overbooking delle risorse, il GSE calcolerà una stima basata sulla somma degli incentivi annui da riconoscere, considerando gli importi già erogati nell'anno in corso e in quello precedente insieme a quelli da erogare nell'anno in corso e nel successivo, su una valutazione media triennale. Il meccanismo si basa su tre soglie:

  • al raggiungimento di 900 milioni di euro complessivi, per i successivi 60 giorni non si potranno più presentare nuove prenotazioni, ma solo richieste di accesso diretto a lavori conclusi;
  • le categorie di beneficiari sono due, Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati (imprese comprese): quando una delle due arriva a 600 milioni di euro di impegni, per quella categoria scatta l'obbligo di solo accesso diretto per 60 giorni;
  • a ciascuna delle due categorie è garantita una riserva minima di 300 milioni di euro l'anno.

Le Regioni ritengono il sistema di budget variabili tra 300 e 600 milioni troppo incerto per gestire le domande durante la saturazione progressiva dei fondi. Propongono quindi una riserva minima di 400 milioni di euro annui per ciascuna delle due categorie, con i restanti 100 milioni assegnati con decreto ministeriale quando una delle due raggiunge quella soglia. Per la Pubblica Amministrazione, osservano, il minimo oggi garantito è di 400 milioni e la bozza lo porterebbe a 300. Chiedono inoltre di eliminare la norma che consentirebbe di destinare parte dei 900 milioni alle procedure d'asta per i grandi impianti a fonti rinnovabili, per tenerli riservati agli impianti termici di piccole dimensioni.

Le nuove regole per le prenotazioni della Pubblica Amministrazione

Il correttivo introduce un limite specifico per le Pubbliche Amministrazioni: alla procedura di prenotazione non potrà essere destinato più del 50% della spesa annua cumulata prevista per questo comparto. Per gli interventi legati a diagnosi e certificazione energetica, trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di 20 milioni di euro di spesa cumulata, si blocca la possibilità di presentare nuove richieste (articolo 3, comma 5).

Le Regioni chiedono garanzie aggiuntive: almeno 200 milioni di euro annui riservati alle prenotazioni della PA, la possibilità per il GSE di accettare domande fino al trentesimo giorno successivo al raggiungimento del contingente di spesa, con evidenza pubblica sul sito delle risorse impegnate, e per il 2026 una proroga transitoria a 60 giorni. La richiesta nasce dall'esperienza della prima fase di applicazione, quando il portale era rimasto aperto solo 30 giorni, impedendo ad alcune amministrazioni di completare domande già pronte.

Incentivi ridotti per i piccoli Comuni dopo il primo intervento

Per gli edifici di proprietà dei Comuni fino a 15.000 abitanti, e da questi utilizzati, oggi il Conto Termico copre il 100% delle spese ammissibili su ogni intervento. Il correttivo limita il rimborso integrale a un solo intervento, il primo agevolato: dal secondo in poi, l'incentivo scende all'80% delle spese ammissibili, fermi i limiti per unità di potenza e superficie. Resta salvo il diritto acquisito dai Comuni che abbiano già presentato richiesta (anche tramite prenotazione) prima dell'entrata in vigore del decreto. Il correttivo fissa anche una soglia per il pagamento in un'unica soluzione con l'accesso diretto: l'incentivo non deve superare i 50.000 euro.

Le Regioni propongono una via diversa: riconoscere il 100% delle spese per un intervento ogni anno, così da permettere una programmazione pluriennale senza vincolare le amministrazioni future alle scelte di quelle precedenti. Chiedono inoltre di eliminare la soglia dei 50.000 euro per il pagamento in unica soluzione, ritenendola penalizzante rispetto alla disciplina attuale.

Immobili D/7 esclusi e obbligo di diagnosi energetica per infissi e schermature

Il decreto esclude dagli incentivi, da ora in poi, gli immobili di categoria catastale D/7: fabbricati a destinazione speciale costruiti o adattati su misura per un'attività industriale o produttiva, la cui struttura e i cui impianti sono talmente integrati con il ciclo produttivo da non poter essere convertiti a un uso diverso senza radicali trasformazioni edilizie.

Viene inoltre introdotto l'obbligo di diagnosi energetica anche per interventi finora più semplici: la sostituzione degli infissi e l'installazione di schermature solari. Sull'APE post-intervento, le Regioni chiedono di precisare che l'obbligo vale anche quando i lavori non cambiano la classe energetica dell'edificio, per evitare dubbi interpretativi soprattutto su infissi e schermature. Tra le altre osservazioni tecniche, le Regioni vogliono mantenere per gli impianti a biomassa il requisito del rendimento termico utile superiore all'85%, che il correttivo propone invece di eliminare, e chiedono di valutare l'accesso delle imprese agricole nei Comuni montani anche senza la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Controlli più severi del GSE e responsabilità dei mandatari

Il correttivo rafforza i poteri di verifica del GSE. In caso di violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione dei contributi, il GSE potrà disporre il rigetto immediato dell'istanza o la decadenza dai benefici, avviare subito le azioni di recupero delle somme già erogate e segnalare l'istruttoria ad ARERA per l'applicazione di sanzioni pecuniarie. Se la violazione non comporta la revoca totale ma incide sulla corretta quantificazione, il GSE rideterminerà l'incentivo recuperando le somme eccedenti.

Una novità importante riguarda i professionisti e le ESCO che agiscono come mandatari per l'incasso degli incentivi: il nuovo articolo 10 introduce un principio di corresponsabilità, per cui, se il Soggetto Responsabile ha conferito mandato all'incasso, il GSE potrà procedere alla ripetizione delle somme indebitamente percepite anche nei confronti del mandatario.

Conto Termico 3.0: prima e dopo il correttivo

PuntoRegole attualiProposta MASE (correttivo)Richiesta delle Regioni
Piccoli Comuni (fino a 15.000 abitanti), su edifici propri e da loro utilizzati100% su ogni intervento100% solo sul primo, poi 80%100% per un intervento ogni anno
Riserva minima per categoria (PA e soggetti privati)Quote distinte per PA e soggetti privati300 milioni di euro annui ciascuna400 milioni di euro annui ciascuna, altri 100 per decreto
Prenotazioni PANessun limite percentuale specificoMassimo 50% della spesa annua del compartoAlmeno 200 milioni riservati, con proroghe sui termini
Immobili D/7Ammessi agli incentiviEsclusiNessuna osservazione contraria
Infissi e schermature solariDiagnosi energetica non richiestaDiagnosi energetica obbligatoriaPrecisare che l'APE post-intervento serve anche senza cambio di classe energetica

Cosa significa per te a Roma

Se stai pianificando un intervento che rientra nel Conto Termico — una pompa di calore, una caldaia a biomassa, la sostituzione di infissi o l'installazione di schermature solari — il correttivo non è ancora operativo, ma segnala la direzione in cui andranno le regole. Per un condominio o una piccola impresa romana con sede in un immobile D/7, vale la pena verificare subito la categoria catastale dell'edificio, perché l'esclusione riguarderà le nuove domande da quando il decreto entrerà in vigore.

Per i piccoli Comuni dell'area metropolitana di Roma che hanno già presentato richiesta o prenotazione, il diritto acquisito al rimborso del 100% resta valido. Per chi deve ancora presentare domanda, invece, i tempi contano: dal secondo intervento in poi, presentare la richiesta prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può voler dire il 100% delle spese ammissibili invece dell'80%. In ogni caso, prima di avviare un intervento è utile una verifica tecnica puntuale sui requisiti e sulla documentazione richiesta, inclusa l'eventuale diagnosi energetica.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il correttivo al Conto Termico 3.0? Non ancora. L'intesa in Conferenza Unificata del 22 ottobre 2026 è un passaggio dell'iter, ma le nuove regole si applicheranno solo dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Gli immobili D/7 possono ancora accedere al Conto Termico? Con il correttivo, no: il decreto esclude dagli incentivi gli immobili di categoria catastale D/7, cioè i fabbricati a destinazione speciale costruiti su misura per un'attività industriale o produttiva.

Serve la diagnosi energetica anche solo per cambiare gli infissi? Sì, con il correttivo l'obbligo di diagnosi energetica si estenderà anche alla sostituzione degli infissi e all'installazione di schermature solari, interventi finora meno onerosi dal punto di vista documentale.

Chi ha già presentato domanda perde gli incentivi se cambiano le regole? Per i piccoli Comuni che hanno già presentato richiesta o prenotazione prima dell'entrata in vigore del decreto, il diritto al rimborso del 100% resta acquisito secondo le regole attuali.

Articolo redatto dallo studio sulla base delle fonti elencate sotto e aggiornato al 28 ottobre 2026. Le norme cambiano: per il tuo caso specifico contattaci.

Fonti

  • "Conto Termico 3.0, correttivo in arrivo: tutte le novità, le modifiche e i nuovi controlli" — Ediltecnico, 26 ottobre 2026
  • "Conto Termico 3.0, le Regioni danno l'ok ma propongono modifiche al correttivo" — Edilportale, 22 ottobre 2026
  • Schema di decreto correttivo del Conto Termico 3.0, testo del MASE allegato all'articolo di Ediltecnico, 26 ottobre 2026