Progetto Impianto Termico: Quando è Obbligatorio

Ultimo aggiornamento: · Contenuto verificato sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Progetto Impianto Termico: Quando è Obbligatorio

Progetto dell'impianto termico a Roma: schema con soglie DM 37/2008 e Relazione Legge 10

Il progetto dell'impianto di riscaldamento è sempre necessario quando si installa, si trasforma o si amplia un impianto termico: lo impone l'art. 5 del DM 37/2008. Cambia però chi può firmarlo. Sotto certe soglie basta il responsabile tecnico dell'impresa installatrice; sopra determinate potenze o configurazioni serve un progetto redatto da un professionista iscritto all'Albo. In parallelo, quasi ogni intervento sull'impianto fa scattare anche la Relazione tecnica ex Legge 10 (efficienza energetica). Qui chiariamo le due cose, spesso confuse tra loro.

Risposta rapida: quando serve il progetto dell'impianto di riscaldamento?

Il progetto è sempre obbligatorio per installazione, trasformazione o ampliamento (art. 5, c. 1, DM 37/2008). Deve essere firmato da un professionista abilitato quando l'impianto ha canne fumarie collettive ramificate oppure quando la climatizzazione ha potenzialità ≥ 40.000 frigorie/ora (circa 46,5 kW). Inoltre, quando la potenza al focolare supera i 35 kW scattano la denuncia INAIL (ex ISPESL) e un progetto a firma di tecnico abilitato. Sotto le soglie del DM 37/2008, il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Le due domande da non confondere

Quando si parla di "progetto dell'impianto termico" ci sono in realtà due obblighi distinti che viaggiano insieme ma nascono da norme diverse:

  1. Il progetto ai fini della sicurezza dell'impianto (regola dell'arte), disciplinato dal DM 22 gennaio 2008, n. 37. Riguarda la corretta realizzazione dell'impianto e sfocia nella Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore.
  2. La Relazione tecnica ex Legge 10 (efficienza energetica), oggi disciplinata dal D.Lgs. 192/2005. Attesta che l'edificio e l'impianto rispettano i requisiti minimi di prestazione energetica.

Sono documenti diversi, con soglie diverse e depositi diversi. Nel nostro Studio li gestiamo entrambi come parte del servizio di progettazione impianti, evitando che l'uno faccia dimenticare l'altro.

Il progetto secondo il DM 37/2008: sempre dovuto, non sempre da professionista

Il DM 37/2008 è la norma che regola la sicurezza degli impianti negli edifici (elettrici, termici, idrici, gas, ecc.). Il suo articolo 5, comma 1, è netto: per l'installazione, trasformazione e ampliamento di un impianto termico il progetto va sempre redatto.

La differenza sta in chi lo firma. Il comma 2 elenca i casi in cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi (ingegnere, architetto, geometra, perito, secondo la specifica competenza). Per gli impianti di climatizzazione, riscaldamento e refrigerazione le soglie sono:

  • presenza di canne fumarie collettive ramificate;
  • impianti di climatizzazione con potenzialità frigorifera ≥ 40.000 frigorie/ora (circa 46,5 kW).

Al di sotto di queste condizioni, il progetto può essere redatto in alternativa dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Attenzione: "può" non significa "non serve". Il documento progettuale deve comunque esistere ed essere allegato alla Dichiarazione di Conformità.

Tabella: chi redige il progetto dell'impianto termico

Situazione impiantoProgetto obbligatorio?Chi lo firma
Nuovo impianto sotto le soglie del comma 2Sì (art. 5, c.1)Responsabile tecnico dell'impresa installatrice (o professionista)
Climatizzazione ≥ 40.000 frigorie/ora (~46,5 kW)Professionista iscritto all'Albo
Presenza di canne fumarie collettive ramificateProfessionista iscritto all'Albo
Potenza al focolare > 35 kW (denuncia INAIL)Sì (progetto + relazione tecnica)Professionista abilitato
Semplice sostituzione di componente senza modifica dell'impiantoNo (manutenzione)-

Il DM 37/2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 ed è la norma di riferimento su tutto il territorio nazionale, Roma compresa.

La soglia dei 35 kW: denuncia INAIL e sicurezza del locale

C'è una seconda soglia tecnica che ogni proprietario dovrebbe conoscere, distinta da quelle del DM 37/2008. Quando la potenza nominale al focolare supera i 35 kW (per impianti ad acqua calda con temperatura non superiore a 110 °C), l'impianto deve essere progettato da un tecnico abilitato e vanno assolti adempimenti aggiuntivi:

  • la denuncia all'INAIL (ex ISPESL), con progetto e relazione tecnica a firma di professionista abilitato e le successive verifiche periodiche dell'impianto in pressione;
  • il rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi relative al locale di installazione della centrale termica.

Attenzione a un punto spesso frainteso: i 35 kW non coincidono con la soglia dei controlli dei Vigili del Fuoco. L'attività n. 74 dell'allegato I al DPR 151/2011 (impianti per la produzione di calore) scatta oltre i 116 kW: fino a 350 kW è in categoria A (SCIA antincendio), da 350 a 700 kW in categoria B, oltre 700 kW in categoria C. Nella fascia da 35 a 116 kW non c'è la pratica antincendio dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, ma restano gli obblighi INAIL e le regole tecniche sul locale.

Per questo, sopra i 35 kW il "fai da te" non è praticabile: il progetto va firmato da un professionista che coordina le diverse pratiche. È il tipico caso delle centrali termiche condominiali e delle utenze non residenziali. Se l'intervento riguarda anche una nuova installazione di climatizzatori o pompe di calore, in assenza di separazione idraulica le potenze si sommano e vanno valutate nel loro insieme.

La Relazione tecnica ex Legge 10: quasi sempre obbligatoria

Qui si tocca il cuore del secondo obbligo. La Relazione tecnica ex Legge 10 (o "relazione energetica") attesta che il progetto rispetta le prescrizioni sul contenimento dei consumi energetici. Il nome deriva dall'art. 28 della Legge 10/1991, ma oggi la relazione è disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e redatta secondo gli schemi del DM 26 giugno 2015 ("decreto requisiti minimi").

È obbligatoria, in sintesi, ogni volta che l'intervento incide sul sistema involucro-impianto, tra cui:

  • nuova installazione di un impianto termico in un edificio;
  • ristrutturazione dell'impianto termico esistente;
  • sostituzione del generatore di calore (caldaia, pompa di calore) al di sopra delle soglie di legge o con cambio di tipologia/combustibile;
  • interventi di riqualificazione energetica dell'involucro.

A differenza del progetto DM 37/2008, la Relazione Legge 10 va sempre redatta da un tecnico abilitato e depositata prima dell'inizio dei lavori, contestualmente al titolo edilizio (CILA, SCIA o permesso). Il livello di dettaglio dipende dal tipo di intervento. Approfondiamo requisiti, contenuti e verifiche nella pagina dedicata alla Relazione tecnica Legge 10.

Nota conservativa sui numeri. La casistica di dettaglio sulla sostituzione del solo generatore (soglie di potenza, presenza o meno di cambio combustibile) è articolata e va sempre valutata sul caso concreto. Non ci si affidi a una singola cifra "universale": il criterio corretto è verificare se l'intervento tocca l'involucro o l'impianto e con quali caratteristiche. I nostri tecnici fanno questa verifica prima di ogni deposito.

Come si deposita a Roma: SUET e PEC

Le due pratiche seguono percorsi diversi anche nel deposito.

  • La Dichiarazione di Conformità e il relativo progetto (DM 37/2008) vanno depositati presso lo Sportello Unico per l'Edilizia entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori (art. 11 del decreto), di norma insieme alla pratica edilizia.
  • La Relazione ex Legge 10 va depositata prima dell'inizio dei lavori. A Roma Capitale la documentazione, firmata digitalmente, viene di norma veicolata insieme alla pratica edilizia sul portale SUET (Sportello Unico per l'Edilizia Telematico) — obbligatorio per SCIA e Permesso di Costruire — oppure trasmessa via PEC all'ufficio competente.

Iter tipico gestito dallo Studio

FaseDocumentoMomento
1. ProgettazioneProgetto impianto (DM 37/2008) + Relazione Legge 10Prima dei lavori
2. Deposito energeticoRelazione ex Legge 10 via SUET / PECPrima dell'inizio lavori
3. EsecuzioneRealizzazione a regola d'arteCantiere (a cura dell'impresa)
4. Fine lavoriDichiarazione di Conformità dell'installatoreA ultimazione
5. Deposito conformitàDoCo + progetto allo Sportello UnicoEntro 30 giorni

Lo Studio si occupa della parte tecnica, progettuale e documentale; la realizzazione fisica dell'impianto è sempre a carico dell'impresa installatrice abilitata ai sensi del DM 37/2008. Un buon coordinamento tra progetto e cantiere si assicura anche con la direzione lavori.

Progetto termico e gli altri impianti dell'edificio

Un intervento sull'impianto di riscaldamento raramente è isolato. Spesso si accompagna a interventi sull'impianto elettrico (alimentazione di caldaie, pompe di calore, termoregolazione) e sugli impianti termoidraulici nel loro complesso. Se si punta all'efficienza, entra in gioco anche la pratica ENEA per accedere alle detrazioni.

Al termine dei lavori, per compravendite o locazioni, va aggiornato l'Attestato di Prestazione Energetica (APE): la sostituzione del generatore o la nuova installazione modificano la classe energetica dell'immobile e richiedono un APE coerente.

Conclusione: chiarire prima, non dopo

Il momento peggiore per scoprire che serviva un progetto firmato da un professionista, o che mancava la Relazione Legge 10, è a lavori conclusi: si rischia di dover sanare il deposito, con tempi e costi maggiori. La regola pratica è semplice: prima di ogni intervento sull'impianto termico si verifica quali obblighi scattano, si predispone la documentazione e la si deposita nei tempi corretti.

I nostri tecnici a Roma seguono l'intero percorso, dal calcolo delle potenze alla scelta di chi deve firmare il progetto, fino al deposito su SUET. Richiedi un preventivo gratuito: valutiamo il tuo caso specifico e ti diciamo con chiarezza cosa serve, senza documenti inutili e senza sorprese in cantiere.

Domande frequenti

Il progetto dell'impianto di riscaldamento è sempre obbligatorio?

Sì. L'art. 5, comma 1, del DM 37/2008 richiede sempre un progetto per l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento dell'impianto termico. Cambia solo chi lo firma: sotto le soglie di legge può redigerlo il responsabile tecnico dell'impresa installatrice, mentre sopra determinate potenze o con canne fumarie collettive ramificate serve un professionista iscritto all'Albo. La semplice manutenzione o sostituzione di un componente, senza modifica dell'impianto, non richiede invece un nuovo progetto.

Qual è la potenza oltre cui serve un professionista per il progetto?

Per la climatizzazione il DM 37/2008 fissa la soglia a 40.000 frigorie/ora (circa 46,5 kW): oltre questo valore il progetto va firmato da un professionista iscritto all'Albo, così come in presenza di canne fumarie collettive ramificate. Inoltre, quando la potenza al focolare supera i 35 kW, scattano la denuncia INAIL (ex ISPESL) e un progetto a firma di tecnico abilitato. Sotto queste condizioni il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Che differenza c'è tra progetto DM 37/2008 e Relazione Legge 10?

Sono due documenti distinti. Il progetto ex DM 37/2008 riguarda la sicurezza e la realizzazione a regola d'arte dell'impianto e sfocia nella Dichiarazione di Conformità dell'installatore. La Relazione tecnica ex Legge 10, oggi disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e dal DM 26/06/2015, riguarda invece l'efficienza energetica e attesta il rispetto dei requisiti minimi di prestazione. Servono entrambi in molti interventi, ma nascono da norme diverse e hanno tempi di deposito diversi.

Quando va depositata la Relazione Legge 10 a Roma?

La Relazione ex Legge 10 va depositata prima dell'inizio dei lavori, contestualmente al titolo abilitativo (CILA, SCIA o Permesso di Costruire). A Roma Capitale la documentazione, firmata digitalmente, viene di norma trasmessa tramite il portale SUET (Sportello Unico per l'Edilizia Telematico) insieme alla pratica edilizia, oppure via PEC all'ufficio competente. Il portale SUET è obbligatorio per SCIA e Permesso di Costruire.

La soglia dei 35 kW fa scattare la pratica antincendio dei Vigili del Fuoco?

No, sono due cose diverse. Oltre i 35 kW di potenza al focolare scattano la denuncia INAIL (ex ISPESL), il progetto a firma di tecnico abilitato e le regole tecniche sul locale della centrale termica. La pratica antincendio dei Vigili del Fuoco (attività 74 del DPR 151/2011, con SCIA antincendio) scatta invece solo oltre i 116 kW. Nella fascia 35-116 kW valgono gli obblighi INAIL, ma non la pratica antincendio ai sensi del DPR 151/2011.

Serve il progetto anche solo per sostituire la caldaia?

Dipende. La semplice sostituzione del generatore con uno di potenza e tipologia analoghe rientra nella manutenzione e non richiede un nuovo progetto DM 37/2008. Tuttavia, se cambia la tipologia (ad esempio da caldaia a pompa di calore), il combustibile o si superano determinate soglie di potenza, può essere necessaria sia una progettazione sia la Relazione Legge 10. La valutazione va fatta caso per caso: consigliamo di verificare con un tecnico prima di procedere.

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