Progetto Impianto Termico: Quando è Obbligatorio

Il progetto dell'impianto di riscaldamento è sempre necessario quando si installa, si trasforma o si amplia un impianto termico: lo impone l'art. 5 del DM 37/2008. Cambia però chi può firmarlo. Sotto certe soglie basta il responsabile tecnico dell'impresa installatrice; sopra determinate potenze o configurazioni serve un progetto redatto da un professionista iscritto all'Albo. In parallelo, quasi ogni intervento sull'impianto fa scattare anche la Relazione tecnica ex Legge 10 (efficienza energetica). Qui chiariamo le due cose, spesso confuse tra loro.
Risposta rapida: quando serve il progetto dell'impianto di riscaldamento?
Il progetto è sempre obbligatorio per installazione, trasformazione o ampliamento (art. 5, c. 1, DM 37/2008). Deve essere firmato da un professionista abilitato quando l'impianto ha canne fumarie collettive ramificate oppure quando la climatizzazione ha potenzialità ≥ 40.000 frigorie/ora (circa 46,5 kW). Inoltre, quando la potenza al focolare supera i 35 kW scattano la denuncia INAIL (ex ISPESL) e un progetto a firma di tecnico abilitato. Sotto le soglie del DM 37/2008, il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Le due domande da non confondere
Quando si parla di "progetto dell'impianto termico" ci sono in realtà due obblighi distinti che viaggiano insieme ma nascono da norme diverse:
- Il progetto ai fini della sicurezza dell'impianto (regola dell'arte), disciplinato dal DM 22 gennaio 2008, n. 37. Riguarda la corretta realizzazione dell'impianto e sfocia nella Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore.
- La Relazione tecnica ex Legge 10 (efficienza energetica), oggi disciplinata dal D.Lgs. 192/2005. Attesta che l'edificio e l'impianto rispettano i requisiti minimi di prestazione energetica.
Sono documenti diversi, con soglie diverse e depositi diversi. Nel nostro Studio li gestiamo entrambi come parte del servizio di progettazione impianti, evitando che l'uno faccia dimenticare l'altro.
Il progetto secondo il DM 37/2008: sempre dovuto, non sempre da professionista
Il DM 37/2008 è la norma che regola la sicurezza degli impianti negli edifici (elettrici, termici, idrici, gas, ecc.). Il suo articolo 5, comma 1, è netto: per l'installazione, trasformazione e ampliamento di un impianto termico il progetto va sempre redatto.
La differenza sta in chi lo firma. Il comma 2 elenca i casi in cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi (ingegnere, architetto, geometra, perito, secondo la specifica competenza). Per gli impianti di climatizzazione, riscaldamento e refrigerazione le soglie sono:
- presenza di canne fumarie collettive ramificate;
- impianti di climatizzazione con potenzialità frigorifera ≥ 40.000 frigorie/ora (circa 46,5 kW).
Al di sotto di queste condizioni, il progetto può essere redatto in alternativa dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Attenzione: "può" non significa "non serve". Il documento progettuale deve comunque esistere ed essere allegato alla Dichiarazione di Conformità.
Tabella: chi redige il progetto dell'impianto termico
| Situazione impianto | Progetto obbligatorio? | Chi lo firma |
|---|---|---|
| Nuovo impianto sotto le soglie del comma 2 | Sì (art. 5, c.1) | Responsabile tecnico dell'impresa installatrice (o professionista) |
| Climatizzazione ≥ 40.000 frigorie/ora (~46,5 kW) | Sì | Professionista iscritto all'Albo |
| Presenza di canne fumarie collettive ramificate | Sì | Professionista iscritto all'Albo |
| Potenza al focolare > 35 kW (denuncia INAIL) | Sì (progetto + relazione tecnica) | Professionista abilitato |
| Semplice sostituzione di componente senza modifica dell'impianto | No (manutenzione) | - |
Il DM 37/2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 ed è la norma di riferimento su tutto il territorio nazionale, Roma compresa.
La soglia dei 35 kW: denuncia INAIL e sicurezza del locale
C'è una seconda soglia tecnica che ogni proprietario dovrebbe conoscere, distinta da quelle del DM 37/2008. Quando la potenza nominale al focolare supera i 35 kW (per impianti ad acqua calda con temperatura non superiore a 110 °C), l'impianto deve essere progettato da un tecnico abilitato e vanno assolti adempimenti aggiuntivi:
- la denuncia all'INAIL (ex ISPESL), con progetto e relazione tecnica a firma di professionista abilitato e le successive verifiche periodiche dell'impianto in pressione;
- il rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi relative al locale di installazione della centrale termica.
Attenzione a un punto spesso frainteso: i 35 kW non coincidono con la soglia dei controlli dei Vigili del Fuoco. L'attività n. 74 dell'allegato I al DPR 151/2011 (impianti per la produzione di calore) scatta oltre i 116 kW: fino a 350 kW è in categoria A (SCIA antincendio), da 350 a 700 kW in categoria B, oltre 700 kW in categoria C. Nella fascia da 35 a 116 kW non c'è la pratica antincendio dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, ma restano gli obblighi INAIL e le regole tecniche sul locale.
Per questo, sopra i 35 kW il "fai da te" non è praticabile: il progetto va firmato da un professionista che coordina le diverse pratiche. È il tipico caso delle centrali termiche condominiali e delle utenze non residenziali. Se l'intervento riguarda anche una nuova installazione di climatizzatori o pompe di calore, in assenza di separazione idraulica le potenze si sommano e vanno valutate nel loro insieme.
La Relazione tecnica ex Legge 10: quasi sempre obbligatoria
Qui si tocca il cuore del secondo obbligo. La Relazione tecnica ex Legge 10 (o "relazione energetica") attesta che il progetto rispetta le prescrizioni sul contenimento dei consumi energetici. Il nome deriva dall'art. 28 della Legge 10/1991, ma oggi la relazione è disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e redatta secondo gli schemi del DM 26 giugno 2015 ("decreto requisiti minimi").
È obbligatoria, in sintesi, ogni volta che l'intervento incide sul sistema involucro-impianto, tra cui:
- nuova installazione di un impianto termico in un edificio;
- ristrutturazione dell'impianto termico esistente;
- sostituzione del generatore di calore (caldaia, pompa di calore) al di sopra delle soglie di legge o con cambio di tipologia/combustibile;
- interventi di riqualificazione energetica dell'involucro.
A differenza del progetto DM 37/2008, la Relazione Legge 10 va sempre redatta da un tecnico abilitato e depositata prima dell'inizio dei lavori, contestualmente al titolo edilizio (CILA, SCIA o permesso). Il livello di dettaglio dipende dal tipo di intervento. Approfondiamo requisiti, contenuti e verifiche nella pagina dedicata alla Relazione tecnica Legge 10.
Nota conservativa sui numeri. La casistica di dettaglio sulla sostituzione del solo generatore (soglie di potenza, presenza o meno di cambio combustibile) è articolata e va sempre valutata sul caso concreto. Non ci si affidi a una singola cifra "universale": il criterio corretto è verificare se l'intervento tocca l'involucro o l'impianto e con quali caratteristiche. I nostri tecnici fanno questa verifica prima di ogni deposito.
Come si deposita a Roma: SUET e PEC
Le due pratiche seguono percorsi diversi anche nel deposito.
- La Dichiarazione di Conformità e il relativo progetto (DM 37/2008) vanno depositati presso lo Sportello Unico per l'Edilizia entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori (art. 11 del decreto), di norma insieme alla pratica edilizia.
- La Relazione ex Legge 10 va depositata prima dell'inizio dei lavori. A Roma Capitale la documentazione, firmata digitalmente, viene di norma veicolata insieme alla pratica edilizia sul portale SUET (Sportello Unico per l'Edilizia Telematico) — obbligatorio per SCIA e Permesso di Costruire — oppure trasmessa via PEC all'ufficio competente.
Iter tipico gestito dallo Studio
| Fase | Documento | Momento |
|---|---|---|
| 1. Progettazione | Progetto impianto (DM 37/2008) + Relazione Legge 10 | Prima dei lavori |
| 2. Deposito energetico | Relazione ex Legge 10 via SUET / PEC | Prima dell'inizio lavori |
| 3. Esecuzione | Realizzazione a regola d'arte | Cantiere (a cura dell'impresa) |
| 4. Fine lavori | Dichiarazione di Conformità dell'installatore | A ultimazione |
| 5. Deposito conformità | DoCo + progetto allo Sportello Unico | Entro 30 giorni |
Lo Studio si occupa della parte tecnica, progettuale e documentale; la realizzazione fisica dell'impianto è sempre a carico dell'impresa installatrice abilitata ai sensi del DM 37/2008. Un buon coordinamento tra progetto e cantiere si assicura anche con la direzione lavori.
Progetto termico e gli altri impianti dell'edificio
Un intervento sull'impianto di riscaldamento raramente è isolato. Spesso si accompagna a interventi sull'impianto elettrico (alimentazione di caldaie, pompe di calore, termoregolazione) e sugli impianti termoidraulici nel loro complesso. Se si punta all'efficienza, entra in gioco anche la pratica ENEA per accedere alle detrazioni.
Al termine dei lavori, per compravendite o locazioni, va aggiornato l'Attestato di Prestazione Energetica (APE): la sostituzione del generatore o la nuova installazione modificano la classe energetica dell'immobile e richiedono un APE coerente.
Conclusione: chiarire prima, non dopo
Il momento peggiore per scoprire che serviva un progetto firmato da un professionista, o che mancava la Relazione Legge 10, è a lavori conclusi: si rischia di dover sanare il deposito, con tempi e costi maggiori. La regola pratica è semplice: prima di ogni intervento sull'impianto termico si verifica quali obblighi scattano, si predispone la documentazione e la si deposita nei tempi corretti.
I nostri tecnici a Roma seguono l'intero percorso, dal calcolo delle potenze alla scelta di chi deve firmare il progetto, fino al deposito su SUET. Richiedi un preventivo gratuito: valutiamo il tuo caso specifico e ti diciamo con chiarezza cosa serve, senza documenti inutili e senza sorprese in cantiere.
