Verifica Messa a Terra: Chi la Fa e Ogni Quanto (DPR 462)

Ultimo aggiornamento: · Contenuto verificato sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Verifica messa a terra: chi la fa e ogni quanto (DPR 462/01)

Tecnico esegue la verifica periodica dell'impianto di messa a terra con strumento di misura su un quadro elettrico in un luogo di lavoro

La verifica della messa a terra e il controllo periodico obbligatorio dell'impianto di terra previsto dal DPR 462/01 per i luoghi di lavoro. Non la esegue l'elettricista che ha fatto l'impianto, ma un organismo di ispezione abilitato dal Ministero (oppure la ASL o l'ARPA). La periodicita e biennale (ogni 2 anni) nei cantieri, nei locali a uso medico e negli ambienti a maggior rischio di incendio o esplosione, e quinquennale (ogni 5 anni) in tutti gli altri ambienti ordinari. Va tenuta distinta dalla verifica a vista che l'installatore fa a fine lavori.

Risposta rapida: chi fa la verifica di messa a terra e ogni quanto?

La fa solo un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (accreditato ACCREDIA), oppure ASL o ARPA: mai l'installatore o lo studio di progettazione. La frequenza e biennale in cantieri, locali medici e ambienti a maggior rischio incendio/esplosione, quinquennale in tutti gli altri luoghi di lavoro (art. 4 del DPR 462/01).

Cos'e la verifica periodica dell'impianto di terra

Il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 disciplina le verifiche obbligatorie degli impianti di messa a terra, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (impianti antifulmine) e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, all'interno dei luoghi di lavoro. E la norma che semplifica e regola i controlli imposti a tutela della sicurezza elettrica.

L'obiettivo e concreto: l'impianto di terra e cio che, in caso di guasto, disperde a terra la corrente e fa intervenire le protezioni, evitando la folgorazione. Un impianto che era a norma anni fa puo degradarsi nel tempo (corrosione dei dispersori, morsetti allentati, modifiche non documentate). La verifica periodica serve proprio a certificare che l'impianto sia ancora efficiente, non solo che lo fosse il giorno dell'installazione.

Attenzione al perimetro: il DPR 462/01 riguarda i luoghi di lavoro (aziende, uffici, negozi, studi professionali, condomini per le parti a servizio dei lavoratori come ascensori e autoclave, cantieri). L'appartamento di civile abitazione, in cui non lavora personale dipendente, di norma non rientra nell'obbligo di verifica periodica: per la casa contano la dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico o, per gli impianti vecchi, la dichiarazione di rispondenza.

Il ciclo di vita: omologazione, prima verifica e verifiche periodiche

Per capire quando scatta l'obbligo e utile vedere l'intero percorso previsto dal DPR 462/01.

FaseCosa succedeChi la esegueRiferimento
Messa in esercizio (omologazione)L'impianto viene attivato dopo la dichiarazione di conformita dell'installatore, che vale come omologazioneImpresa installatriceart. 2 DPR 462/01
Invio DiCoEntro 30 giorni dalla messa in esercizio la DiCo va inviata a INAIL (ex ISPESL) e ASL/ARPADatore di lavoroart. 2 DPR 462/01
Verifica a campioneControllo a campione sulla conformita di parte degli impianti denunciatiINAIL (ex ISPESL)art. 3 DPR 462/01
Verifica periodicaControllo ricorrente di efficienza dell'impiantoOrganismo abilitato / ASL / ARPAart. 4 DPR 462/01
Comunicazione INAILIl datore di lavoro comunica il nominativo dell'organismo scelto (piattaforma CIVA)Datore di lavoroart. 7-bis DPR 462/01

Per l'omologazione non serve una verifica del datore di lavoro: e la dichiarazione di conformita rilasciata dall'installatore al termine dei lavori a mettere in regola l'impianto alla messa in esercizio. Da quella data decorre il conteggio della periodicita. Le verifiche periodiche successive si contano invece dalla data dell'ultimo verbale di verifica. La "prima verifica a campione" prevista dall'art. 3 e invece un controllo che INAIL effettua solo su una quota degli impianti denunciati, e non va confuso con la verifica periodica obbligatoria.

Chi esegue la verifica: NON l'installatore

E il punto piu frainteso, ed e quello dove molte aziende sbagliano in buona fede. La verifica periodica del DPR 462/01 puo essere eseguita esclusivamente da uno di questi soggetti:

  • gli Organismi di ispezione di tipo A, abilitati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT, ex Ministero dello Sviluppo Economico) e accreditati da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
  • le ASL (Aziende Sanitarie Locali) territorialmente competenti;
  • le ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente).

Nessun altro e autorizzato: ne l'elettricista che ha realizzato l'impianto, ne lo studio di progettazione, ne il manutentore. La ragione e l'indipendenza: chi verifica non deve avere rapporti di lavoro con impiantisti, progettisti o venditori di materiale elettrico, per evitare conflitti di interesse. E una forma di controllo "terzo", simile a una revisione, e per questo deve restare separata da chi ha costruito o mantiene l'impianto.

L'elenco degli organismi abilitati e pubblicato e aggiornato sul sito del Ministero. Dal 2020, inoltre, il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL il nominativo dell'organismo incaricato, tramite il portale telematico CIVA (art. 7-bis, introdotto dal cosiddetto Decreto Milleproroghe).

Verifica periodica di legge vs verifica a vista dell'installatore

Sono due cose diverse e complementari, e confonderle e l'errore piu comune.

Verifica a vista / strumentale dell'installatoreVerifica periodica DPR 462/01
QuandoA fine lavori, prima della messa in esercizioOgni 2 o 5 anni per tutta la vita dell'impianto
ChiImpresa installatrice abilitataOrganismo abilitato, ASL o ARPA
A cosa serveRilasciare la dichiarazione di conformita (DiCo)Certificare che l'impianto e ancora efficiente
Norma di riferimentoDM 37/2008 e CEI 64-8DPR 462/01

La verifica dell'installatore (prove strumentali e controllo a vista secondo la CEI 64-8) confluisce nella dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico prevista dal DM 37/2008. E il presupposto dell'omologazione, ma non sostituisce la verifica periodica di legge, che spetta a un soggetto indipendente.

Ogni quanto: periodicita biennale e quinquennale

La periodicita e fissata dall'art. 4 del DPR 462/01 e dipende dal tipo di ambiente, secondo il livello di rischio.

PeriodicitaAmbientiEsempi tipici
Biennale (ogni 2 anni)Ambienti a maggior rischio in caso di incendio (MARCI); cantieri; locali a uso medico; ambienti con pericolo di esplosione (ATEX)Cantieri edili, ambulatori e studi medici, autorimesse, depositi, attivita soggette a CPI antincendio
Quinquennale (ogni 5 anni)Tutti gli altri luoghi di lavoro ordinari; impianti antifulmine in luoghi ordinariUffici, negozi, studi professionali, capannoni ordinari, condomini (parti comuni con lavoratori)

Il criterio e semplice: piu alto e il rischio per le persone, piu frequente e il controllo. Un cantiere o un ambulatorio, dove il pericolo di folgorazione o incendio e maggiore, richiedono la verifica ogni 2 anni; un ufficio o un negozio standard ogni 5 anni.

E responsabilita del datore di lavoro rispettare le scadenze e conservare i verbali: la mancata verifica periodica e sanzionata e, soprattutto, in caso di infortunio o incendio l'assenza dei controlli obbligatori pesa sulla posizione di chi doveva farli eseguire.

Quanto costa la verifica di messa a terra

Per le verifiche eseguite dagli enti pubblici (ASL/ARPA) esiste una tariffa fissata per decreto in base alla potenza dell'impianto, mentre gli organismi privati abilitati applicano prezzi di mercato: per questo il costo effettivo varia. In generale dipende dalla potenza dell'impianto, dal numero di cabine di trasformazione e quadri, dall'estensione dell'edificio, dalla presenza di un impianto antifulmine e dalla logistica del sito. Indicativamente, per una piccola attivita commerciale o un ufficio con impianto in bassa tensione la spesa e contenuta e si tratta di poche centinaia di euro; cresce in modo sensibile per impianti industriali, cabine di trasformazione in media tensione o siti a maggior rischio.

Per un preventivo attendibile e sempre necessario partire dai documenti dell'impianto. Qui il valore di uno studio tecnico e proprio nella preparazione: verificare che la dichiarazione di conformita, lo schema unifilare dell'impianto elettrico e la documentazione tecnica siano completi e aggiornati fa risparmiare tempo (e contestazioni) durante il sopralluogo dell'organismo. Se emergono non conformita, si programma l'adeguamento dell'impianto elettrico alle norme prima della verifica, evitando l'esito negativo.

Il ruolo dello studio tecnico

Lo Studio non e l'organismo abilitato e non rilascia il verbale di verifica periodica: quello e compito, per legge, del soggetto terzo indipendente. Il nostro contributo e a monte e a valle del controllo, ed e dove un cittadino o un'azienda di Roma trova il vantaggio maggiore:

  • ricostruire la documentazione mancante dell'impianto (dichiarazione di conformita, dichiarazione di rispondenza per gli impianti vecchi, schemi), spesso il vero ostacolo alla verifica;
  • gestire correttamente la denuncia dell'impianto di terra alla messa in esercizio, presupposto da cui parte tutto il percorso di verifica;
  • redigere il progetto dell'impianto elettrico quando obbligatorio in caso di rifacimento o adeguamento e coordinare la verifica con gli altri adempimenti tecnici dell'edificio, dagli impianti termoidraulici alla progettazione impianti nel suo complesso.

I nostri tecnici, geometri iscritti all'Albo, seguono la parte tecnica e documentale; la verifica in senso stretto la esegue l'organismo abilitato, mentre l'esecuzione di eventuali lavori di adeguamento spetta all'impresa installatrice. In questo modo ogni figura fa la propria parte, nel rispetto delle competenze previste dalla legge.

Devi far verificare l'impianto di terra della tua attivita, o non sai se sei in regola con il DPR 462/01? Lo Studio ti aiuta a mettere in ordine la documentazione, individuare la periodicita corretta e arrivare pronto alla verifica. Richiedi un preventivo gratuito: i nostri tecnici a Roma ti seguono passo dopo passo.

Domande frequenti

Chi puo fare la verifica di messa a terra secondo il DPR 462/01?

Solo un organismo di ispezione di tipo A abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (accreditato ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020), oppure la ASL o l'ARPA competente per territorio. Non puo eseguirla l'elettricista che ha realizzato l'impianto, ne lo studio di progettazione o il manutentore: la verifica deve essere fatta da un soggetto indipendente, per evitare conflitti di interesse.

Ogni quanto va fatta la verifica dell'impianto di terra?

La periodicita e stabilita dall'art. 4 del DPR 462/01 in base al rischio dell'ambiente: biennale (ogni 2 anni) in cantieri, locali a uso medico, ambienti a maggior rischio di incendio (MARCI) e ambienti con pericolo di esplosione (ATEX); quinquennale (ogni 5 anni) in tutti gli altri luoghi di lavoro ordinari, come uffici, negozi e studi professionali.

La verifica dell'installatore basta o serve anche quella periodica?

Sono due cose diverse. La verifica a vista e strumentale dell'installatore, fatta a fine lavori secondo il DM 37/2008 e la norma CEI 64-8, serve a rilasciare la dichiarazione di conformita e vale come omologazione dell'impianto. La verifica periodica del DPR 462/01 e invece un controllo ricorrente eseguito da un organismo indipendente, e non e sostituibile con la sola dichiarazione di conformita dell'installatore.

La verifica di messa a terra e obbligatoria anche per la casa?

Il DPR 462/01 si applica ai luoghi di lavoro. L'appartamento di civile abitazione in cui non operano lavoratori dipendenti di norma non rientra nell'obbligo di verifica periodica. Per la casa contano la dichiarazione di conformita per gli impianti nuovi o modificati, o la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore delle norme, quando la conformita originaria non e documentata.

Cosa devo comunicare all'INAIL per la verifica periodica?

Dal 2020 il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL il nominativo dell'organismo abilitato incaricato di eseguire le verifiche periodiche (art. 7-bis del DPR 462/01, introdotto dal Decreto Milleproroghe). La comunicazione si invia tramite il portale telematico CIVA dell'INAIL. Resta inoltre l'obbligo, alla messa in esercizio dell'impianto, di inviare la dichiarazione di conformita a INAIL (ex ISPESL) e ASL o ARPA entro 30 giorni.

Quanto costa la verifica dell'impianto di messa a terra?

Non c'e un prezzo unico: per gli enti pubblici (ASL/ARPA) la tariffa e fissata per decreto in base alla potenza dell'impianto, mentre gli organismi privati abilitati applicano prezzi di mercato. Il costo dipende da potenza, numero di cabine e quadri, estensione dell'edificio, presenza di un impianto antifulmine e logistica. Per un piccolo ufficio o negozio in bassa tensione la spesa e indicativamente di poche centinaia di euro; per impianti industriali con cabine in media tensione o siti a maggior rischio cresce in modo sensibile. Serve un sopralluogo e la documentazione dell'impianto per un preventivo attendibile.

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