Denuncia Impianto di Terra (DPR 462): Iter e Modello

Ultimo aggiornamento: · Contenuto verificato sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Denuncia dell'impianto di terra (DPR 462/01): iter e modello

Schema dell'iter della denuncia dell'impianto di terra secondo il DPR 462/01: dalla dichiarazione di conformita dell'installatore all'invio telematico all'INAIL via portale CIVA e all'assegnazione della matricola.

La denuncia dell'impianto di terra prevista dal DPR 462/2001 e l'adempimento con cui il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, invia la dichiarazione di conformita dell'impianto all'INAIL (ex ISPESL) e all'ASL o ARPA territorialmente competente. Non e una pratica edilizia ne una verifica: e la comunicazione ufficiale che "battezza" l'impianto, gli assegna una matricola e fa partire il ciclo delle verifiche periodiche. Si presenta oggi solo per via telematica, tramite il portale CIVA dell'INAIL, allegando la dichiarazione di conformita rilasciata dall'installatore ai sensi del DM 37/2008.

Risposta rapida: chi deve fare la denuncia dell'impianto di terra e quando?

L'obbligo e del datore di lavoro (l'azienda o l'attivita con almeno un lavoratore, anche un solo dipendente o socio equiparato). La denuncia va inviata entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, tramite il portale CIVA dell'INAIL, allegando la dichiarazione di conformita dell'installatore. L'INAIL assegna una matricola all'impianto; da quel momento decorre l'obbligo delle verifiche periodiche (ogni 5 anni o ogni 2 anni nei luoghi a maggior rischio).

Cos'e la denuncia DPR 462/01 e a cosa serve

Il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 e il regolamento che semplifica il procedimento per la denuncia di installazione e la successiva verifica di tre categorie di impianti nei luoghi di lavoro:

  • gli impianti di messa a terra degli impianti elettrici;
  • gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (protezione contro i fulmini);
  • gli impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione (ambienti ATEX).

Il cuore del decreto e il principio dell'omologazione tramite dichiarazione di conformita. L'articolo 2, comma 1 stabilisce che la messa in esercizio dell'impianto non puo avvenire prima della verifica eseguita dall'installatore, che rilascia la dichiarazione di conformita: questa dichiarazione equivale a omologazione dell'impianto. In pratica, non serve piu un collaudo preventivo di un ente terzo: la responsabilita della corretta esecuzione "a regola d'arte" e dell'impresa che ha realizzato l'impianto.

La denuncia vera e propria e disciplinata dall'articolo 2, comma 2: entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita all'ente competente. E quindi un adempimento informativo e di registrazione, distinto sia dalla pratica edilizia al Comune sia dalla verifica tecnica periodica. La dichiarazione di conformita che si allega e la stessa prevista dal DM 37/2008 e rilasciata dall'installatore: se vuoi capire com'e fatta e cosa deve contenere, trovi il dettaglio nella pagina sulla dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico.

Chi deve presentarla: il datore di lavoro

Il soggetto obbligato e il datore di lavoro, cioe chiunque abbia alle proprie dipendenze uno o piu lavoratori (dipendenti subordinati, ma anche figure a essi equiparate ai fini della sicurezza). Il campo di applicazione del DPR 462/01 sono i luoghi di lavoro: la denuncia scatta quando nell'immobile e presente un'attivita lavorativa con personale.

Alcuni criteri utili per orientarsi:

  • Attivita con dipendenti (uffici, negozi, laboratori, capannoni, studi, strutture ricettive): obbligo pieno di denuncia e successive verifiche periodiche.
  • Libero professionista o titolare senza alcun lavoratore: in assenza di lavoratori l'obbligo formale del DPR 462/01 non si applica; resta comunque la responsabilita generale sulla sicurezza dell'impianto.
  • Condominio con lavoratori (portiere, addetti alle pulizie dipendenti del condominio): le parti comuni configurano un luogo di lavoro e l'amministratore, in qualita di datore di lavoro, e tenuto agli adempimenti.
  • Abitazione privata senza lavoratori domestici: fuori dal campo del DPR 462/01.

Il datore di lavoro puo operare direttamente sul portale oppure delegare un tecnico (ad esempio un geometra o un consulente) alla presentazione telematica. Lo Studio non realizza materialmente l'impianto ne rilascia la dichiarazione di conformita, che spetta all'installatore abilitato, ma cura la parte documentale e la pratica e coordina il rapporto con l'installatore, come avviene nel piu ampio percorso di progettazione degli impianti.

L'iter passo per passo: dalla messa in esercizio alla matricola

Ecco la sequenza corretta degli adempimenti, dal completamento dei lavori alla registrazione presso l'INAIL.

FaseChiCosa avvieneTempistica
1. Realizzazione impiantoImpresa installatriceEsecuzione dell'impianto di terra a regola d'arteDurante i lavori
2. Dichiarazione di conformitaInstallatore abilitatoVerifica iniziale e rilascio della DiCo (equivale a omologazione)A fine lavori
3. Messa in esercizioDatore di lavoroL'impianto viene attivato e utilizzatoDopo la DiCo
4. Denuncia (comunicazione)Datore di lavoro (o delegato)Invio telematico della DiCo all'INAIL via CIVAEntro 30 giorni dalla messa in esercizio
5. Assegnazione matricolaINAILL'impianto viene registrato e riceve un numero di matricolaA seguito della denuncia
6. Verifiche periodicheASL/ARPA o Organismo abilitatoControlli tecnici a scadenza sull'impianto matricolatoOgni 5 o 2 anni

Il termine dei 30 giorni decorre dalla messa in esercizio, non dalla data della dichiarazione di conformita: nella pratica le due date spesso coincidono o distano pochi giorni, ma il riferimento normativo e l'attivazione dell'impianto. La denuncia si presenta esclusivamente tramite il portale CIVA (Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi) dell'INAIL, accedendo con SPID o CIE; il sistema inoltra la comunicazione anche all'ASL o ARPA territorialmente competente. Al termine della procedura l'INAIL rilascia la matricola che identifica l'impianto in tutte le comunicazioni successive.

Documenti necessari e costi indicativi

Per completare correttamente la denuncia sul portale CIVA occorre avere a disposizione:

  • la dichiarazione di conformita (DiCo) dell'impianto, completa dei suoi allegati obbligatori, rilasciata dall'installatore ai sensi del DM 37/2008;
  • i dati identificativi dell'azienda e dell'unita produttiva (sede, attivita, PAT INAIL);
  • le caratteristiche dell'impianto (tipologia, ubicazione, eventuale classificazione del luogo, ad esempio locale medico, cantiere, ambiente a maggior rischio incendio);
  • le credenziali di accesso (SPID/CIE del datore di lavoro o del delegato).

Sul fronte dei costi, la presentazione della denuncia tramite CIVA prevede il pagamento di un diritto INAIL di importo contenuto (nell'ordine di alcune decine di euro, tramite pagoPA); l'importo esatto e definito dall'INAIL e va verificato sul portale al momento dell'invio. A questo si aggiunge, se ci si avvale di un professionista, l'eventuale onorario per la predisposizione e l'invio telematico della pratica. La dichiarazione di conformita ha invece un costo a se, a carico dell'impresa installatrice nell'ambito dei lavori.

Attenzione: la denuncia DPR 462/01 e cosa diversa dalla comunicazione al distributore per l'allaccio della fornitura e dalla pratica edilizia al Comune. Sono tre canali distinti, con destinatari e tempi propri. Uno studio tecnico aiuta a non confonderli e a rispettare tutte le scadenze.

Se stai realizzando o rifacendo l'impianto elettrico dei tuoi locali, la denuncia di terra e uno degli adempimenti che si innestano sul progetto: puoi vedere quando scatta l'obbligo di progetto nella pagina sull'obbligo di progetto dell'impianto elettrico e come si documenta la rete di terra nello schema unifilare dell'impianto.

Dopo la denuncia: le verifiche periodiche

La denuncia non chiude gli obblighi: al contrario, fa partire il ciclo delle verifiche periodiche, che sono l'oggetto tecnico centrale del DPR 462/01. La denuncia registra l'impianto (fase documentale); la verifica periodica ne controlla nel tempo l'efficienza (fase tecnica). Le due cose sono complementari: per il dettaglio completo su come si svolge il controllo, chi lo esegue e cosa attesta il verbale, trovi la pagina dedicata alla verifica di messa a terra secondo il DPR 462/01.

L'articolo 4 del decreto fissa la periodicita delle verifiche per gli impianti di messa a terra:

Tipo di luogoPeriodicita della verifica
Attivita ordinarie (uffici, negozi, laboratori, capannoni)ogni 5 anni
Cantieriogni 2 anni
Locali a uso medicoogni 2 anni
Ambienti a maggior rischio in caso di incendioogni 2 anni
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX)ogni 2 anni (art. 6)

Un punto spesso frainteso riguarda chi puo eseguire le verifiche periodiche. Non possono farle ne l'elettricista ne lo studio di progettazione: sono riservate all'ASL/ARPA territorialmente competente oppure agli Organismi di ispezione abilitati dal Ministero (organismi accreditati). Il datore di lavoro, indicata la propria scelta tramite CIVA, richiede la verifica al soggetto abilitato prescelto. E bene sapere che, distinta dalle verifiche periodiche, esiste anche la prima verifica a campione che l'INAIL puo effettuare sui nuovi impianti denunciati (art. 3), con funzione di controllo: non sostituisce ne annulla l'obbligo di verifica periodica a carico del datore di lavoro.

Se dalla verifica emergono non conformita, l'impianto va sistemato: e il momento in cui puo rendersi necessario un vero e proprio adeguamento dell'impianto elettrico alle norme, con successivo aggiornamento della documentazione. La rete di terra, del resto, e un elemento trasversale a tutto l'impianto elettrico e va coordinata anche con gli impianti termoidraulici e con le nuove installazioni come i climatizzatori o il fotovoltaico.

Impianto di terra e nuovi impianti (fotovoltaico, pompe di calore)

La denuncia DPR 462/01 torna in gioco ogni volta che si interviene in modo sostanziale sull'impianto o si aggiungono nuove sezioni che modificano la rete di terra. Due casi ricorrenti oggi:

  • Impianto fotovoltaico. L'installazione di un impianto fotovoltaico su un'attivita produttiva comporta la messa a terra delle strutture e dei quadri: la nuova configurazione va gestita nel rispetto del DPR 462/01. Vedi la pagina sull'installazione dell'impianto fotovoltaico a Roma e sul progetto dell'impianto fotovoltaico.
  • Pompe di calore e climatizzazione. L'inserimento di macchine come le pompe di calore, oltre agli aspetti energetici della relazione tecnica ex Legge 10 e della pratica ENEA, richiede il corretto collegamento a terra delle unita: aspetti che rientrano nel dimensionamento complessivo dell'impianto.

In tutti questi casi la sequenza corretta e sempre la stessa: dichiarazione di conformita dell'installatore, denuncia entro 30 giorni via CIVA, avvio delle verifiche periodiche. Coordinare questi passaggi con il progetto e la parte piu delicata, ed e esattamente il terreno di uno studio tecnico.

Come ti seguiamo a Roma

Lo Studio non esegue materialmente l'impianto e non rilascia la dichiarazione di conformita (che spetta all'impresa installatrice abilitata), ma cura per te tutta la parte tecnica e documentale che ruota attorno alla denuncia DPR 462/01:

  • verifica della documentazione dell'installatore (DiCo e allegati) prima della presentazione;
  • predisposizione e invio della denuncia all'INAIL tramite il portale CIVA, su delega del datore di lavoro;
  • gestione della matricola e delle comunicazioni successive (scelta dell'organismo per le verifiche periodiche);
  • coordinamento tra progetto elettrico, adeguamenti e altri impianti dell'immobile, per un quadro unitario e in regola.

Se hai realizzato o stai per mettere in esercizio un impianto di terra e non sai da dove partire con la denuncia, raccontaci la tua situazione: dopo una prima valutazione ti diciamo con chiarezza quali documenti servono, entro quando presentare la comunicazione e con quale scadenza partiranno le verifiche. Richiedi un preventivo gratuito: i nostri tecnici a Roma ti seguono passo passo, dalla pratica documentale fino alle verifiche periodiche.

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Domande frequenti

Chi deve presentare la denuncia dell'impianto di terra secondo il DPR 462/01?

L'obbligo e del datore di lavoro, cioe di chi ha alle proprie dipendenze almeno un lavoratore (anche un solo dipendente o figura equiparata). Riguarda i luoghi di lavoro: uffici, negozi, laboratori, capannoni, strutture ricettive e le parti comuni condominiali con personale dipendente. Le abitazioni private e i professionisti senza lavoratori sono fuori dal campo di applicazione. Il datore di lavoro puo presentare la denuncia in autonomia o delegare un tecnico all'invio telematico.

Entro quanto tempo va fatta la denuncia e con quale procedura?

La dichiarazione di conformita va inviata entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto (art. 2, comma 2, DPR 462/01). La presentazione avviene esclusivamente per via telematica tramite il portale CIVA dell'INAIL, accedendo con SPID o CIE e allegando la dichiarazione di conformita dell'installatore; il sistema inoltra la comunicazione anche all'ASL o ARPA competente. Al termine l'INAIL assegna all'impianto un numero di matricola, che lo identifica in tutte le comunicazioni successive.

Che differenza c'e tra la denuncia e la verifica dell'impianto di terra?

Sono due adempimenti distinti e complementari. La denuncia e la comunicazione documentale con cui l'impianto viene registrato presso l'INAIL entro 30 giorni dalla messa in esercizio. La verifica periodica e invece il controllo tecnico dell'efficienza dell'impianto, che si ripete a scadenza (ogni 5 anni per le attivita ordinarie, ogni 2 anni nei luoghi a maggior rischio) ed e eseguito da ASL/ARPA o da un Organismo abilitato. La denuncia fa partire il ciclo delle verifiche, ma non lo sostituisce.

Cosa serve per presentare la denuncia sul portale CIVA?

Occorrono la dichiarazione di conformita dell'impianto completa degli allegati obbligatori (rilasciata dall'installatore ai sensi del DM 37/2008), i dati identificativi dell'azienda e dell'unita produttiva, le caratteristiche dell'impianto e del luogo (ad esempio locale medico, cantiere, ambiente a maggior rischio incendio) e le credenziali SPID o CIE del datore di lavoro o del delegato. La presentazione prevede il pagamento di un diritto INAIL di importo contenuto tramite pagoPA.

Ogni quanto vanno rifatte le verifiche periodiche dopo la denuncia?

Secondo l'art. 4 del DPR 462/01, gli impianti di messa a terra vanno verificati ogni cinque anni nelle attivita ordinarie e ogni due anni nei cantieri, nei locali a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione la periodicita e biennale (art. 6). Le verifiche possono essere eseguite solo da ASL/ARPA o da Organismi di ispezione abilitati dal Ministero, non dall'elettricista o dallo studio di progettazione.

Chi rilascia la dichiarazione di conformita da allegare alla denuncia?

La dichiarazione di conformita (DiCo) e rilasciata esclusivamente dall'impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori, iscritta alla Camera di Commercio e in possesso dei requisiti tecnico-professionali del DM 37/2008. Ne il progettista ne lo studio tecnico ne il proprietario possono rilasciarla al posto dell'installatore. Ai sensi del DPR 462/01 questa dichiarazione equivale a omologazione dell'impianto ed e il documento che si allega alla denuncia sul portale CIVA.

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