Progetto Impianto Elettrico: Quando e Obbligatorio

Ultimo aggiornamento: · Contenuto verificato sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Progetto Impianto Elettrico: Quando e Obbligatorio

Schema unifilare di un impianto elettrico con quadro e circuiti, elaborato per il progetto ai sensi del DM 37/2008

Il progetto dell'impianto elettrico e sempre obbligatorio ai sensi del DM 37/2008: cio che cambia in base a superficie, potenza e destinazione d'uso e chi lo firma. Sotto certe soglie basta il responsabile tecnico dell'impresa installatrice; superate quelle soglie, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'Albo (geometra, perito, ingegnere). La soglia chiave per un'abitazione e potenza impegnata superiore a 6 kW oppure superficie superiore a 400 mq.

Risposta rapida: quando serve il progetto del professionista per l'impianto elettrico?

Per un'abitazione serve il progetto firmato da un professionista iscritto all'Albo quando la potenza impegnata supera 6 kW oppure la superficie dell'unita supera 400 mq (art. 5, comma 2, DM 37/2008). Sotto queste soglie il progetto puo firmarlo il responsabile tecnico dell'impresa installatrice. In ogni caso, un progetto ci vuole sempre.

Il progetto e sempre obbligatorio: cambia solo chi lo firma

Uno degli equivoci piu diffusi e pensare che, per un impianto elettrico "piccolo", il progetto non serva. Non e cosi. Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 (il decreto che ha sostituito la vecchia Legge 46/90) rende il progetto obbligatorio in tutti i casi di nuova installazione, trasformazione o ampliamento di un impianto, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'edificio.

Cio che il decreto disciplina, all'articolo 5, non e se fare il progetto, ma chi puo redigerlo e firmarlo:

  • sotto le soglie dimensionali dell'art. 5, comma 2, il progetto puo essere elaborato, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice abilitata;
  • al di sopra delle stesse soglie, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali (geometra, perito industriale, ingegnere), nell'ambito delle rispettive competenze.

E una distinzione che pesa: superare la soglia senza il progetto del professionista significa avere un impianto non a norma, con ricadute sulla sicurezza, sull'agibilita e sull'accesso alle detrazioni fiscali.

Le soglie del DM 37/08 per l'impianto elettrico

Il cuore della norma e l'art. 5, comma 2, lettera a). Per gli impianti elettrici il progetto del professionista iscritto all'Albo e obbligatorio in presenza di almeno una di queste condizioni. Le soglie sono alternative: basta superarne una.

Tipo di utenzaSoglia di potenzaSoglia di superficie
Utenza domestica (singola unita abitativa)oltre 6 kW di potenza impegnataoltre 400 mq di superficie
Tutte le utenze condominialiil progetto del professionista e sempre richiesto(nessuna soglia di superficie)
Immobili a uso produttivo, commercio, terziariooltre 6 kW in bassa tensione (o alimentazione oltre 1.000 V)oltre 200 mq di superficie

Attenzione al parametro giusto: si guarda la potenza impegnata (quella contrattualizzata con il fornitore e legata al contatore), non la potenza degli apparecchi accesi in un dato momento. Il tradizionale contatore domestico da 3 kW resta quindi sotto soglia; la scelta di portarlo a 6 kW o piu, sempre piu comune con piano a induzione, pompa di calore e ricarica dell'auto elettrica, puo far scattare l'obbligo del progetto del professionista.

Perche le utenze condominiali e il terziario hanno regole piu severe

Come si vede in tabella, per le parti comuni condominiali il progetto del professionista e richiesto sempre, mentre per negozi, uffici e locali produttivi la soglia di superficie scende da 400 a 200 mq (a parita di soglia di potenza, 6 kW). Il legislatore considera questi ambienti mediamente piu affollati e piu esposti al rischio elettrico, e quindi anticipa la necessita di un progetto firmato da un professionista. Su questi immobili conviene sempre una valutazione tecnica preliminare, che possiamo inquadrare nel nostro studio di progettazione impianti.

Gli altri casi che impongono sempre il professionista

Oltre alle soglie dimensionali, l'art. 5 del DM 37/2008 elenca situazioni in cui il progetto del professionista iscritto all'Albo e richiesto a prescindere da metri quadri e kilowatt, per la delicatezza dell'impianto:

  • impianti con lampade fluorescenti (tubi a catodo freddo, tipici delle insegne luminose) di potenza complessiva superiore a 1.200 VA resa dagli alimentatori;
  • impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (parafulmini) in edifici di volume superiore a 200 mc;
  • impianti in locali a uso medico o in ambienti a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione;
  • impianti elettrici in immobili alimentati a tensione superiore a 1.000 V;
  • impianti radiotelevisivi e antenne quando coesistono con un impianto elettrico soggetto a obbligo di progetto.

Se il tuo impianto rientra in una di queste categorie, il progetto del professionista e la relativa competenza specialistica non sono un'opzione. Questi impianti si intrecciano spesso con altre discipline dell'edificio: dalla verifica dei carichi termici agli altri impianti tecnologici, come gli impianti termoidraulici o l'installazione dei climatizzatori.

Cosa contiene il progetto e a cosa serve

Il progetto dell'impianto elettrico non e un semplice disegno. E l'elaborato tecnico che dimostra, prima ancora dell'esecuzione, che l'impianto sara realizzato "a regola d'arte" secondo la norma tecnica di riferimento, la CEI 64-8. In genere comprende:

  • relazione tecnica con i criteri di dimensionamento e i carichi previsti;
  • schema elettrico (tipicamente uno schema unifilare del quadro e dei circuiti);
  • planimetrie con la collocazione di quadro, punti presa, punti luce, dorsali e messa a terra;
  • calcoli di dimensionamento di cavi, protezioni (magnetotermici e differenziali) e coordinamento con l'impianto di terra;
  • indicazione dei materiali e componenti conformi.

Il progetto e il documento su cui si baseranno sia l'esecuzione da parte dell'impresa installatrice, sia la Dichiarazione di Conformita che l'impresa rilascia a fine lavori. Per approfondire la disciplina generale, i livelli prestazionali CEI 64-8 e le certificazioni finali dell'impianto elettrico, rimandiamo alla nostra pagina dedicata all'impianto elettrico a Roma.

Progetto, esecuzione e certificazione: chi fa cosa

Vale la pena chiarire i ruoli, perche spesso vengono confusi. Il nostro Studio si occupa della parte tecnica e documentale; l'installazione fisica dell'impianto e sempre a carico dell'impresa installatrice abilitata.

FaseChi la esegueDocumento
Progetto (sopra soglia)Professionista iscritto all'AlboProgetto firmato art. 5 DM 37/08
Progetto (sotto soglia)Professionista o responsabile tecnico dell'impresaProgetto o schema equivalente
InstallazioneImpresa installatrice abilitataLavori a regola d'arte (CEI 64-8)
Certificazione finaleImpresa installatriceDichiarazione di Conformita (DiCo)
Verifica in cantiereDirettore dei lavori (se nominato)Verbali di direzione lavori

Sul piano edilizio, il rifacimento di un impianto elettrico e di norma qualificato come manutenzione straordinaria e richiede a Roma la presentazione della CILA tramite il portale SUET del Comune. Il progetto tecnico dell'impianto e cosa distinta dal titolo edilizio: sono due documenti diversi, entrambi necessari quando l'intervento lo richiede.

Impianto elettrico ed efficienza energetica

Quando l'impianto elettrico si integra con altri sistemi, la soglia del DM 37/08 non e l'unico parametro. Un impianto elettrico che serve una pompa di calore o un impianto di climatizzazione entra nel bilancio energetico dell'edificio: in molti casi occorre la relazione tecnica ex Legge 10/1991 e, per l'impianto fotovoltaico, la gestione dell'immissione in rete. Con la nona edizione della CEI 64-8, che dedica una parte specifica agli "utenti attivi" (chi produce energia con il fotovoltaico), il coordinamento tra progetto elettrico ed efficienza diventa ancora piu rilevante.

Per questo un progetto ben fatto guarda oltre il singolo impianto: dimensiona per i carichi reali e futuri, e si coordina con l'intera progettazione dell'immobile.

In sintesi: come capire se serve il progetto del professionista

Poni tre domande, nell'ordine:

  1. Che potenza impegnata avra l'impianto? Se supera 6 kW, serve il professionista (vale anche per tutte le utenze condominiali).
  2. Che superficie ha l'unita? Oltre 400 mq per un'abitazione, oltre 200 mq per un immobile produttivo/terziario: serve il professionista.
  3. Ci sono condizioni speciali? Insegne luminose oltre 1.200 VA, parafulmine, locali medici, ambienti a rischio incendio o esplosione, tensione oltre 1.000 V: serve sempre il professionista.

Se la risposta a una sola di queste e "si", il progetto va affidato a un tecnico iscritto all'Albo. In caso di dubbio, la valutazione preliminare e gratuita e ti mette al riparo da un impianto non a norma.

Vuoi sapere se il tuo impianto elettrico rientra tra quelli che richiedono il progetto del professionista secondo il DM 37/08? I nostri tecnici a Roma valutano potenza, superficie e destinazione d'uso e ti dicono con chiarezza chi deve firmare il progetto e quali pratiche servono. Raccontaci il tuo intervento e richiedi un preventivo gratuito: ti seguiamo dalla progettazione fino alla verifica della certificazione finale.

Domande frequenti

Il progetto dell'impianto elettrico e sempre obbligatorio?

Si. Il DM 37/2008 rende il progetto obbligatorio per ogni nuova installazione, trasformazione o ampliamento di un impianto elettrico, qualunque sia la destinazione d'uso dell'edificio. Cio che cambia non e se fare il progetto, ma chi puo firmarlo: sotto le soglie dell'art. 5 puo bastare il responsabile tecnico dell'impresa installatrice, sopra le soglie serve un professionista iscritto all'Albo.

Oltre quale potenza o superficie serve il progetto del professionista?

Per una singola unita abitativa serve il professionista iscritto all'Albo quando la potenza impegnata supera 6 kW oppure la superficie supera 400 mq. Per tutte le utenze condominiali il progetto del professionista e sempre richiesto. Per immobili a uso produttivo, commerciale o terziario la soglia di superficie scende a 200 mq (sempre 6 kW per la potenza). Per le unita abitative le condizioni sono alternative: e sufficiente superarne una.

Chi puo firmare il progetto sotto le soglie del DM 37/08?

Sotto le soglie dimensionali dell'art. 5, comma 2, il progetto puo essere redatto, in alternativa al professionista, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice abilitata. Resta comunque necessario avere un progetto: il decreto non prevede impianti senza progetto, ma solo una diversa figura che lo firma in base alle dimensioni e alla tipologia.

Si guarda la potenza impegnata o quella degli apparecchi?

Si considera la potenza impegnata, cioe quella contrattualizzata con il fornitore e associata al contatore, non la somma degli apparecchi accesi in un dato momento. Un contatore domestico da 3 kW resta sotto soglia; passare a 6 kW o piu, come spesso richiesto da piano a induzione, pompa di calore o ricarica dell'auto elettrica, puo far scattare l'obbligo del progetto firmato dal professionista.

Ci sono impianti che richiedono sempre il professionista, a prescindere da mq e kW?

Si. Il progetto del professionista iscritto all'Albo e richiesto in ogni caso per: insegne e impianti a lampade fluorescenti a catodo freddo oltre 1.200 VA, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in edifici oltre 200 mc, locali a uso medico o ambienti a rischio incendio o esplosione, e impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V. In queste situazioni le soglie dimensionali non contano.

Il progetto dell'impianto elettrico e la stessa cosa della pratica edilizia (CILA)?

No, sono due documenti distinti. Il progetto dell'impianto (ai sensi del DM 37/08) descrive e dimensiona l'impianto dal punto di vista tecnico; la CILA e il titolo edilizio che a Roma si presenta al Comune tramite il portale SUET per il rifacimento, inquadrato come manutenzione straordinaria. Quando l'intervento lo richiede servono entrambi.

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