Libretto di Impianto: Cos'è, Chi lo Compila, Obblighi

Ultimo aggiornamento: · Contenuto verificato sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Libretto di impianto per la climatizzazione compilato accanto a una pompa di calore, con i dati del generatore e del responsabile dell'impianto

Il libretto di impianto è il documento obbligatorio che accompagna gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva per tutta la loro vita utile. Introdotto dal D.M. 10 febbraio 2014 in attuazione del D.P.R. 74/2013, deve essere compilato dall'installatore (per i nuovi impianti) o dal manutentore (per quelli esistenti) e conservato dal responsabile dell'impianto — proprietario, amministratore o conduttore. Vi confluiscono anche i rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE).

Risposta rapida: chi compila il libretto di impianto e quando è obbligatorio?

Lo compila materialmente l'installatore al momento della messa in esercizio di un nuovo impianto, oppure il manutentore al primo intervento utile su un impianto esistente. È obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e, dal 2014, anche per la climatizzazione estiva (condizionatori e pompe di calore). Il libretto va comunque redatto per ogni impianto; l'obbligo di controllo di efficienza energetica (RCEE) scatta invece dalle soglie di potenza (≥ 10 kW in inverno, ≥ 12 kW in estate). Custodirlo e tenerlo aggiornato spetta al responsabile dell'impianto.

Cos'è il libretto di impianto e a cosa serve

Il libretto di impianto è la "carta d'identità" tecnica dell'impianto di climatizzazione. È stato istituito dal D.M. 10 febbraio 2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014), che ha sostituito i vecchi "libretto di impianto" e "libretto di centrale" con un modello unico, esteso — questa la novità — anche agli impianti di climatizzazione estiva fino ad allora esenti. Gli obblighi si applicano dal 1° giugno 2014.

Il documento raccoglie in modo ordinato tutte le informazioni sull'impianto:

  • i dati identificativi dell'edificio e dell'unità immobiliare;
  • le caratteristiche dei generatori (caldaia, pompa di calore, macchina frigorifera) e dei terminali;
  • i dati del responsabile e dell'eventuale terzo responsabile;
  • lo storico degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica;
  • il codice catasto assegnato dal catasto regionale degli impianti termici.

In pratica, senza libretto aggiornato l'impianto è considerato non a norma sotto il profilo documentale: è il primo documento che un ispettore o un manutentore richiede. La sua corretta gestione si integra con la progettazione degli impianti termoidraulici e, per gli split e le pompe di calore, con l'installazione dei climatizzatori.

Chi lo compila: installatore, manutentore e responsabile dell'impianto

Qui si concentra la confusione più frequente. Le figure coinvolte sono tre, con ruoli distinti:

FiguraChi èCosa fa sul libretto
InstallatoreImpresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008Compila la prima volta il libretto per gli impianti nuovi e genera il codice catasto
ManutentoreDitta abilitata che esegue manutenzione e controlliCompila il libretto per gli impianti già esistenti (al primo intervento) e lo aggiorna a ogni manutenzione; redige il RCEE
Responsabile dell'impiantoProprietario, amministratore di condominio, conduttore o terzo responsabileCustodisce il libretto, lo tiene a disposizione e ne garantisce l'aggiornamento

La distinzione è netta: la responsabilità della conservazione è del responsabile dell'impianto, ma la compilazione tecnica è a carico dell'installatore o del manutentore, che dispongono dei dati e delle abilitazioni necessarie. Per una singola unità residenziale il responsabile può essere anche l'inquilino o il comodatario (l'occupante a qualsiasi titolo); nei condomini con impianto centralizzato è l'amministratore.

Il ruolo del catasto regionale (CURITEL nel Lazio)

Il libretto non resta solo in casa: i suoi dati confluiscono nel catasto regionale degli impianti termici. Nel Lazio il riferimento è il CURITEL (Catasto Unico Regionale degli Impianti TErmici del Lazio), istituito dal Regolamento regionale 23 dicembre 2020, n. 30 (art. 22). Il codice catasto viene generato dall'installatore o dal manutentore in fase di prima registrazione e riportato nella prima scheda del libretto. A trasmettere i rapporti di controllo è sempre l'impresa abilitata, non il cittadino.

Nota operativa (Lazio). Alla data di pubblicazione il CURITEL non è ancora pienamente operativo: nel frattempo, come previsto dallo stesso Regolamento 30/2020, i rapporti di controllo vanno trasmessi all'autorità competente per territorio (per i Comuni sopra i 40.000 abitanti, come Roma Capitale, è il Comune stesso). Conviene sempre verificare le modalità aggiornate sul portale della Regione Lazio.

Obblighi: cosa deve fare chi ha un impianto di climatizzazione

Gli obblighi a carico del responsabile dell'impianto sono essenzialmente tre:

  1. Dotarsi del libretto e conservarlo (fisico o digitale a seconda delle regole regionali).
  2. Tenerlo aggiornato a ogni intervento significativo: nuovo generatore, sostituzione di componenti, cambio di responsabile.
  3. Far eseguire manutenzione e controlli da imprese abilitate, con la periodicità prevista.

Attenzione a non confondere manutenzione e controllo di efficienza energetica: sono due operazioni diverse, con tempistiche che non coincidono (rispettivamente artt. 7 e 8 del D.P.R. 74/2013).

  • La manutenzione (pulizia, verifica del funzionamento) segue le indicazioni del costruttore riportate nel libretto d'uso; in mancanza, le norme tecniche UNI.
  • Il controllo di efficienza energetica verifica i rendimenti minimi e si conclude con la redazione del RCEE (vedi sezione dedicata).

Per gli impianti che contengono gas fluorurati (la stragrande maggioranza dei climatizzatori e delle pompe di calore) si aggiunge la normativa F-Gas (D.P.R. 146/2018): l'installazione e la manutenzione devono essere svolte da personale con patentino F-Gas e da imprese certificate, con registrazione degli interventi nell'apposita Banca Dati gestita dalle Camere di Commercio. Questo aspetto è approfondito nella pagina sull'installazione dei climatizzatori; per gli aspetti elettrici della connessione si veda l'impianto elettrico.

Il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE)

Il RCEE è il documento che l'operatore rilascia al termine del controllo di efficienza energetica. Ne consegna copia al responsabile dell'impianto e ne trasmette copia al catasto regionale (nel Lazio, il CURITEL o, fino alla sua entrata in esercizio, l'autorità competente per territorio). Il rapporto attesta che l'impianto rispetta i rendimenti minimi dell'Allegato B del D.P.R. 74/2013.

Quando scatta l'obbligo di RCEE — le soglie di potenza utile nominale del generatore sono:

Tipo di impiantoSoglia obbligo RCEE
Climatizzazione invernale (generatori a fiamma)10 kW
Climatizzazione estiva (macchine frigorifere, pompe di calore)12 kW

Ogni quanto va fatto il controllo — la periodicità dell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 varia in base al tipo di generatore e alla potenza (le Regioni possono introdurre cadenze proprie):

Impianto e potenzaPeriodicità RCEE
Climatizzazione estiva (frigo/pompe di calore) 12–100 kWogni 4 anni
Climatizzazione estiva (frigo/pompe di calore) oltre 100 kWogni 2 anni
Climatizzazione invernale a gas (metano/GPL) 10–100 kWogni 4 anni
Climatizzazione invernale a gas (metano/GPL) oltre 100 kWogni 2 anni
Climatizzazione invernale a combustibile liquido/solido 10–100 kWogni 2 anni
Climatizzazione invernale a combustibile liquido/solido oltre 100 kWogni 1 anno

La gran parte degli impianti domestici (split e caldaie a gas sotto i 100 kW) rientra quindi nel controllo ogni 4 anni. Verifica sempre le disposizioni della Regione Lazio, che possono precisare cadenze e modalità di trasmissione.

Sanzioni e casi particolari

Il quadro sanzionatorio è definito dall'art. 15 del D.Lgs. 192/2005. In caso di mancata redazione del RCEE o di omessi controlli, gli importi previsti dalla legge sono:

  • per il responsabile dell'impianto (proprietario, conduttore, amministratore o terzo responsabile): sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro;
  • per l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione che non redige o non trasmette il RCEE: sanzione da 1.000 a 6.000 euro.

Sul fronte F-Gas, la mancata registrazione degli interventi nella Banca Dati entro i termini di legge comporta ulteriori sanzioni a carico dell'impresa. Trattandosi di importi di legge, è comunque prudente riscontrarli sul testo vigente delle norme e sulle eventuali disposizioni regionali.

Casi particolari da gestire con un tecnico:

  • Compravendita o subentro: alla vendita dell'immobile il libretto va consegnato al nuovo proprietario, con aggiornamento del responsabile; è un tassello che si intreccia con l'APE / certificazione energetica.
  • Nuovo impianto o ristrutturazione rilevante: può servire la relazione tecnica ex Legge 10 e, per gli interventi con incentivi, la pratica ENEA.
  • Impianti a pompa di calore e fotovoltaico: la logica documentale si estende agli impianti a fonti rinnovabili, come nel caso dell'impianto fotovoltaico, spesso abbinato alle pompe di calore.

Come lo Studio ti supporta a Roma

Il libretto di impianto sembra un adempimento minore, ma è il documento che tiene in ordine — sotto il profilo tecnico e sanzionatorio — tutta la vita dell'impianto. I nostri tecnici a Roma verificano la corretta compilazione del libretto, la coerenza con il catasto regionale CURITEL, la scadenza dei controlli di efficienza energetica e l'inquadramento normativo dell'impianto, coordinando le figure abilitate (installatore, manutentore, certificatore F-Gas). Ci occupiamo della parte tecnica e documentale: l'esecuzione materiale degli interventi resta all'impresa installatrice o manutentrice.

Se hai dubbi sul libretto del tuo impianto, sulle scadenze del RCEE o sulla regolarità documentale di una climatizzazione da acquistare o vendere, richiedi un preventivo gratuito: lo Studio ti affianca nella verifica e nella messa in regola. Per un quadro più ampio della progettazione degli impianti e della direzione lavori, consulta le pagine dedicate.

Domande frequenti

Il libretto di impianto serve anche per il condizionatore?

Sì. Dal D.M. 10 febbraio 2014 il libretto è obbligatorio anche per la climatizzazione estiva, quindi per condizionatori e pompe di calore. Il libretto va redatto per l'impianto a prescindere dalla potenza; è l'obbligo di controllo di efficienza energetica (RCEE) a scattare dalla soglia di potenza utile nominale del generatore pari o superiore a 12 kW. Fino al 2014 questi impianti erano esenti; oggi rientrano nel modello unico di libretto insieme agli impianti di riscaldamento.

Chi deve compilare materialmente il libretto di impianto?

Lo compila l'installatore quando l'impianto è nuovo, al momento della messa in esercizio, generando anche il codice catasto. Per un impianto già esistente e sprovvisto di libretto, lo compila il manutentore al primo intervento utile. Il responsabile dell'impianto (proprietario, amministratore o conduttore) non lo compila tecnicamente ma è tenuto a custodirlo e a farlo aggiornare.

Che differenza c'è tra manutenzione e controllo di efficienza energetica (RCEE)?

Sono due operazioni distinte previste dagli artt. 7 e 8 del D.P.R. 74/2013. La manutenzione (pulizia, verifiche di funzionamento) segue le indicazioni del costruttore o, in mancanza, le norme UNI. Il controllo di efficienza energetica verifica i rendimenti minimi dell'impianto e si conclude con il rilascio del RCEE, il rapporto che viene consegnato al responsabile e trasmesso al catasto regionale (o, nel Lazio, all'autorità competente finché il CURITEL non è operativo).

Ogni quanto va fatto il controllo di efficienza energetica di un condizionatore?

Per gli impianti di climatizzazione estiva a pompa di calore o macchina frigorifera con potenza compresa tra 12 e 100 kW il RCEE va redatto ogni 4 anni; oltre 100 kW ogni 2 anni (Allegato A del D.P.R. 74/2013). La maggior parte degli impianti domestici rientra quindi nel controllo quadriennale. Le Regioni possono precisare cadenze e modalità: nel Lazio si fa riferimento al Regolamento regionale 30/2020 e al catasto CURITEL.

Cosa si rischia se non si tiene aggiornato il libretto o non si fanno i controlli?

L'art. 15 del D.Lgs. 192/2005 prevede sanzioni amministrative. Per il responsabile dell'impianto (proprietario, conduttore o amministratore) l'importo è compreso tra 500 e 3.000 euro; per l'operatore che non redige o non trasmette il RCEE tra 1.000 e 6.000 euro. Per gli impianti con gas fluorurati si aggiungono le sanzioni F-Gas per la mancata registrazione degli interventi nella Banca Dati.

Dove va trasmesso il libretto nel Lazio?

Nel Lazio i dati del libretto e i rapporti di controllo confluiscono nel CURITEL, il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, istituito dal Regolamento regionale 23 dicembre 2020, n. 30. Il codice catasto è generato dall'installatore o dal manutentore in fase di prima registrazione, ed è sempre l'impresa abilitata (non il cittadino) a trasmettere i RCEE. Finché il CURITEL non è pienamente operativo, i rapporti vanno inviati all'autorità competente per territorio (per Roma, il Comune).

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