Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): guida completa 2026
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento, previsto dall'articolo 100 del D.Lgs 81/2008 (Titolo IV), che pianifica la sicurezza in un cantiere edile in cui operano più imprese. Individua prima dell'apertura del cantiere i rischi delle lavorazioni e le misure per eliminarli o ridurli, con particolare attenzione ai rischi da interferenza tra imprese diverse. È redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed è parte integrante del contratto d'appalto.
In sintesi: il PSC è obbligatorio quando in cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici (art. 90, comma 3, D.Lgs 81/2008), a prescindere dalla durata e dall'importo dei lavori. Se in cantiere opera una sola impresa, il PSC non serve.
Se stai per avviare lavori a Roma con più imprese in cantiere, questa guida ti spiega quando il PSC è obbligatorio, cosa contiene, chi lo redige, quanto costa e come si distingue da POS e DVR. Il nostro studio tecnico può assumere l'incarico di Coordinatore della Sicurezza e redigere il piano a norma.
Cos'è il PSC e a cosa serve
Il PSC è costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni correlate alla complessità dell'opera e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, finalizzate a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La relazione comprende anche la stima dei costi della sicurezza, definita al punto 4 dell'Allegato XV.
In base all'articolo 100 del D.Lgs 81/2008, il piano è corredato da tavole esplicative di progetto sugli aspetti della sicurezza, tra cui almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, quando la natura dei lavori lo richiede, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del PSC sono definiti nell'Allegato XV dello stesso decreto.
Il PSC serve concretamente a:
- coordinare la presenza di più imprese e lavoratori autonomi sullo stesso cantiere;
- analizzare e gestire i rischi da interferenza tra le diverse lavorazioni (il cuore del piano);
- definire misure preventive, apprestamenti e DPI comuni;
- pianificare i tempi delle fasi di lavoro (cronoprogramma) e stimare i costi della sicurezza;
- fornire alle imprese un riferimento operativo unico, cui i singoli POS devono conformarsi.
Il PSC è un documento di cantiere, non di singola impresa: guarda all'intera opera e alle sue interazioni, mentre la valutazione dei rischi propri di ogni azienda resta affidata al DVR e al POS.
Quando è obbligatorio il PSC
Il PSC è obbligatorio nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, a prescindere dalla durata e dal tipo di intervento (art. 90, comma 3, D.Lgs 81/2008). In questi casi il committente o il responsabile dei lavori designa il Coordinatore per la progettazione (CSP), che redige il piano contestualmente alla progettazione dell'opera.
Non è invece richiesto quando in cantiere opera una sola impresa e per gli interventi destinati a far fronte a un pericolo grave e imminente o per esigenze di protezione civile.
| Situazione in cantiere | PSC obbligatorio? |
|---|---|
| Più imprese esecutrici (anche non contemporanee) | Sì |
| Una sola impresa che subappalta a un'altra impresa | Sì (diventano più imprese) |
| Una sola impresa, nessun subappalto a imprese | No (resta il POS) |
| Lavoratore autonomo + un'impresa | Sì, se le presenze configurano più imprese esecutrici |
| Intervento urgente per pericolo grave e imminente | No |
La regola dei "più imprese" e il subappalto
L'errore più comune è ritenere che con "un solo appaltatore" non serva mai il PSC. In realtà, se l'unica impresa affidataria subappalta anche solo una lavorazione a un'altra impresa (per esempio l'impresa edile che si affianca all'elettricista o all'idraulico che operano come imprese), il cantiere ospita più imprese esecutrici e il PSC torna obbligatorio. Va verificato caso per caso: è una delle prime valutazioni che facciamo quando ci contatti.
Due precisazioni per chi ristruttura a Roma
- Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, le funzioni del Coordinatore per la progettazione possono essere svolte dal Coordinatore per l'esecuzione (CSE) (art. 90, comma 11, D.Lgs 81/2008). Attenzione: se l'opera è soggetta a permesso di costruire, il CSP va comunque nominato a prescindere dall'importo.
- In presenza di più imprese, va trasmessa anche la notifica preliminare (art. 99 D.Lgs 81/2008) alla ASL e all'Ispettorato territoriale del lavoro competenti, prima dell'inizio dei lavori (vedi sezione dedicata).
Per approfondire le figure coinvolte puoi consultare le nostre pagine su Coordinatore della Sicurezza e Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Chi redige il PSC: CSP e CSE
Il PSC è redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), come stabilito dall'articolo 91 del D.Lgs 81/2008. La redazione avviene durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte alle imprese.
Il documento è poi verificato e gestito in cantiere dal Coordinatore per l'esecuzione (CSE), nominato ai sensi dell'art. 92, che ne cura l'applicazione e può richiederne l'aggiornamento al variare delle condizioni di lavoro. Una copia del PSC deve essere messa a disposizione di tutte le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti, che sono tenuti a rispettarne le prescrizioni.
Il datore di lavoro di ciascuna impresa non redige il PSC, ma resta responsabile del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) e del rispetto delle prescrizioni del piano in cantiere.
| Figura | Sigla | Cosa fa rispetto al PSC |
|---|---|---|
| Coordinatore per la progettazione | CSP | Redige il PSC in fase di progetto (art. 91) |
| Coordinatore per l'esecuzione | CSE | Applica, verifica e aggiorna il PSC in cantiere (art. 92) |
| Committente / responsabile dei lavori | — | Nomina CSP e CSE, trasmette la notifica preliminare (artt. 89-90) |
| Datore di lavoro dell'impresa | — | Redige il POS, rispetta il PSC, non lo redige |
Per capire quando le due funzioni di coordinamento possono coincidere e quali requisiti professionali servono, vedi la pagina Coordinatore della Sicurezza.
Contenuti del PSC (Allegato XV)
L'Allegato XV individua i contenuti minimi del piano. I principali sono:
- Identificazione e descrizione dell'opera: indirizzo del cantiere, contesto dell'area, descrizione sintetica dell'opera con riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.
- Soggetti con compiti di sicurezza: responsabile dei lavori, CSP, CSE (se nominato), datori di lavoro delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi.
- Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in relazione all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.
- Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive.
- Prescrizioni operative e DPI per gestire le interferenze tra le lavorazioni.
- Misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi di protezione collettiva.
- Gestione delle emergenze: pronto soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, con i riferimenti telefonici delle strutture sul territorio.
- Durata e cronoprogramma delle fasi di lavoro e stima dell'entità del cantiere in uomini-giorno.
- Stima dei costi della sicurezza (punto 4 dell'Allegato XV).
Al PSC si aggiungono le tavole di progetto sulla sicurezza, tra cui la planimetria di organizzazione del cantiere e, se necessario, la tavola tecnica degli scavi.
Differenza tra PSC, POS e DVR
PSC, POS e DVR sono i tre documenti-cardine della sicurezza, ma rispondono a domande diverse e sono redatti da soggetti diversi. Confonderli è l'errore più frequente: il DVR riguarda l'azienda nel suo complesso, il POS riguarda la singola impresa in quel cantiere, il PSC riguarda l'intero cantiere con più imprese.
| Aspetto | PSC | POS | DVR |
|---|---|---|---|
| Norma | Art. 100 + Allegato XV | Art. 89 + Allegato XV | Artt. 17, 28-29 |
| Chi lo redige | Coordinatore per la progettazione (CSP) | Datore di lavoro di ogni impresa esecutrice | Datore di lavoro di ogni azienda |
| Ambito | L'intero cantiere e le interferenze tra imprese | Le lavorazioni della singola impresa in quel cantiere | Tutti i rischi dell'attività aziendale |
| Quando è obbligatorio | Cantieri con più imprese | Sempre, per ogni impresa che opera in cantiere | Sempre, per ogni azienda con lavoratori |
| Rapporto | Documento "sovraordinato" | Deve essere coerente con il PSC | Documento aziendale a monte del cantiere |
In pratica: il PSC coordina, il POS attua le prescrizioni del PSC per la propria impresa, il DVR è il documento aziendale generale che il POS declina sul cantiere. Approfondisci nella pagina dedicata al Piano Operativo di Sicurezza (POS).
E il PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo)?
Quando non è prevista la nomina del Coordinatore per la progettazione (lavori eseguiti direttamente dall'appaltatore senza imprese subaffidatarie), nella prassi tecnica si redige talvolta un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS), con contenuti analoghi a quelli del PSC indicati al punto 3.1 dell'Allegato XV. Il PSS non è più un adempimento imposto dalla legge per i privati: nato nel contesto degli appalti pubblici (art. 131 del D.Lgs. 163/2006), ha perso la sua tipicità normativa con l'abrogazione di tale articolo ad opera del D.Lgs. 50/2016, e il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) non lo ha reintrodotto tra gli atti obbligatori. Nei cantieri senza CSP la sicurezza resta comunque presidiata dai POS di ciascuna impresa e dai principi generali di valutazione dei rischi; il PSS può però essere ancora richiesto dal committente o dal capitolato, e resta un utile riferimento tecnico riconosciuto anche in giurisprudenza come parametro di diligenza professionale.
Notifica preliminare (art. 99)
Insieme al PSC, quando il cantiere ricade nei casi previsti, va trasmessa la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 D.Lgs 81/2008. È l'atto con cui si comunica l'apertura del cantiere agli organi di vigilanza prima dell'inizio dei lavori.
La notifica è obbligatoria per:
- i cantieri di cui all'art. 90, comma 3 (quelli con presenza di più imprese esecutrici);
- i cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo che vi ricadono per varianti sopravvenute in corso d'opera;
- i cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Va trasmessa alla ASL e alla Direzione (Ispettorato) territoriale del lavoro competenti; copia della notifica deve inoltre essere affissa in modo visibile in cantiere e tenuta a disposizione dell'organo di vigilanza. Ce ne occupiamo noi, insieme alla redazione del piano.
Costi e tempi
I costi della sicurezza stimati nel PSC comprendono, secondo l'Allegato XV:
- apprestamenti previsti nel piano (ponteggi, recinzioni, servizi di cantiere);
- misure preventive e DPI per lavorazioni interferenti;
- impianti di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, antincendio ed evacuazione fumi (vedi anche SCIA antincendio);
- mezzi e servizi di protezione collettiva;
- procedure di sicurezza e interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni;
- misure per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature e infrastrutture.
Una regola importante: i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta e vanno tenuti distinti dai costi delle lavorazioni.
Il costo di redazione del PSC (la parcella tecnica del coordinatore) varia in base alla dimensione e alla complessità del cantiere, al numero di imprese coinvolte e alla durata dei lavori: per questo non indichiamo una tariffa fissa. Anche i tempi dipendono dal progetto, ma il piano deve essere comunque completato prima della richiesta delle offerte e prima dell'inizio delle attività in cantiere. Per una valutazione precisa, contattaci per un preventivo gratuito.
Come ti aiutiamo a Roma
Il nostro studio tecnico segue i cantieri di ristrutturazione e ampliamento in tutta Roma e provincia, dal coordinamento della sicurezza alla direzione lavori. In particolare possiamo:
- valutare se nel tuo cantiere il PSC è obbligatorio in base al numero di imprese e al tipo di titolo edilizio;
- assumere l'incarico di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione e redigere il PSC a norma dell'Allegato XV;
- predisporre il capitolato tecnico, il computo metrico e la stima dei costi della sicurezza;
- curare la notifica preliminare alla ASL e all'Ispettorato del lavoro e l'aggiornamento del piano in corso d'opera;
- verificare la coerenza tra PSC e i POS delle singole imprese esecutrici.
Per i lavori di ristrutturazione ci occupiamo del coordinamento del progetto e delle pratiche, mentre l'esecuzione è affidata a imprese partner selezionate e supervisionate dal nostro studio, così da seguire il cantiere dalla progettazione fino alla sicurezza operativa: vedi la ristrutturazione chiavi in mano a Roma.
Domande frequenti
Il PSC è sempre obbligatorio?
No. È obbligatorio quando in cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici (art. 90, comma 3, D.Lgs 81/2008). Con una sola impresa non è richiesto, mentre resta sempre necessario il POS di ciascuna impresa.
Qual è la differenza tra PSC e POS?
Il PSC è redatto dal Coordinatore per la progettazione e disciplina i rischi dell'intero cantiere e le interferenze tra le imprese. Il POS è redatto dal datore di lavoro di ogni impresa e riguarda i rischi delle proprie lavorazioni. Il POS deve essere coerente con il PSC.
Che differenza c'è tra PSC e DVR?
Il DVR è il documento di valutazione dei rischi dell'azienda nel suo complesso (artt. 17 e 28 D.Lgs 81/2008), obbligatorio per ogni datore di lavoro con lavoratori. Il PSC riguarda invece uno specifico cantiere con più imprese. Sono documenti distinti: il DVR non sostituisce il PSC e viceversa.
Chi deve redigere il PSC?
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008. Per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, la funzione può essere svolta dal Coordinatore per l'esecuzione (art. 90, comma 11).
Serve il PSC se ho un solo appaltatore che però subappalta?
Sì. Se l'impresa affidataria subappalta anche una sola lavorazione a un'altra impresa, in cantiere operano più imprese esecutrici e il PSC diventa obbligatorio. Va verificato caso per caso.
Quanto costa il Piano di Sicurezza e Coordinamento?
Il costo di redazione dipende dalla complessità e dalla durata del cantiere e dal numero di imprese coinvolte: non esiste una tariffa unica. I costi della sicurezza stimati nel piano (art. 4 Allegato XV) sono cosa distinta dalla parcella del coordinatore e non sono soggetti a ribasso. Contattaci per un preventivo gratuito sul tuo progetto.
Serve anche la notifica preliminare?
Sì, quando in cantiere operano più imprese (o quando un'unica impresa supera i 200 uomini-giorno): la notifica preliminare (art. 99 D.Lgs 81/2008) va trasmessa alla ASL e all'Ispettorato territoriale del lavoro prima dell'inizio dei lavori e affissa in cantiere.
Il PSC va aggiornato durante i lavori?
Sì. Il Coordinatore per l'esecuzione (CSE) verifica l'applicazione del piano e ne cura l'aggiornamento al variare delle condizioni di cantiere, ad esempio per varianti, nuove imprese o nuove lavorazioni.
Hai un cantiere a Roma con più imprese?
Verifichiamo insieme l'obbligo del PSC, redigiamo il piano a norma dell'Allegato XV e seguiamo il coordinamento della sicurezza dall'inizio alla fine dei lavori. Contattaci per un preventivo gratuito.
