Piani di Sicurezza (POS): cosa sono e chi li redige

Ultimo aggiornamento: · Contenuto verificato sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Piani di Sicurezza (POS): cosa sono e chi li redige

piano operativo di sicurezza

I piani di sicurezza sono i documenti che, in un cantiere edile, valutano i rischi delle lavorazioni e definiscono le misure di prevenzione e protezione da adottare. I principali sono tre: il POS (Piano Operativo di Sicurezza), redatto da ogni impresa esecutrice; il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), redatto dal coordinatore quando operano più imprese; il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), aziendale. Sono tutti disciplinati dal D.Lgs. 81/2008.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento di sicurezza che ogni impresa esecutrice deve redigere prima di iniziare i lavori in un cantiere edile. È disciplinato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i suoi contenuti minimi sono fissati dall'Allegato XV, punto 3.2.

Il nostro studio tecnico geometra a Roma redige e aggiorna POS per imprese di costruzioni, ristrutturazione e manutenzione che operano in città e nei comuni della provincia.

Cos'è il POS e a cosa serve

Il POS è il documento con cui il datore di lavoro dell'impresa esecutrice valuta i rischi specifici delle proprie lavorazioni in cantiere e definisce le misure di prevenzione e protezione che adotterà. Non è un generico piano di "security" aziendale: è un atto tecnico riferito a un preciso cantiere temporaneo o mobile e alle attività che vi si svolgono.

Serve a:

  • valutare i rischi connessi alle lavorazioni che l'impresa eseguirà in quel cantiere;
  • individuare le misure di sicurezza, le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari;
  • definire ruoli, responsabilità e procedure di emergenza del personale di cantiere;
  • dimostrare la conformità dell'impresa agli obblighi del D.Lgs. 81/2008.

Quando è obbligatorio

Il POS è sempre obbligatorio per ogni impresa esecutrice che opera in un cantiere temporaneo o mobile, indipendentemente dal numero di imprese presenti e dalla durata dei lavori. L'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 richiama espressamente anche il caso dell'unica impresa, comprese le imprese familiari e quelle con meno di dieci addetti.

In presenza di più imprese, ognuna redige il proprio POS, che deve risultare coerente con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore.

Il POS riguarda il cantiere, non il titolo edilizio: è dovuto sia che i lavori siano avviati con CILA, SCIA o permesso di costruire. La presenza del cantiere e di un'impresa che esegue lavorazioni è ciò che fa scattare l'obbligo.

POS, PSC e PiMUS: chi fa cosa

Sono documenti diversi e complementari, spesso confusi tra loro:

DocumentoChi lo redigeA cosa serve
POS – Piano Operativo di SicurezzaIl datore di lavoro di ciascuna impresa esecutriceValuta i rischi delle lavorazioni della singola impresa nel cantiere
PSC – Piano di Sicurezza e CoordinamentoIl coordinatore per la progettazione (CSP)Coordina la sicurezza quando in cantiere operano più imprese, anche non contemporaneamente
PiMUS – Piano di Montaggio, Uso e SmontaggioL'impresa che monta il ponteggio (da persona competente)Disciplina le operazioni sui ponteggi metallici fissi

Il POS non sostituisce il PSC né il PiMUS: dove sono previsti, devono coesistere ed essere coerenti tra loro.

Differenza tra POS, PSC e DVR

POS, PSC e DVR sono i tre piani di sicurezza più spesso confusi, ma rispondono a esigenze diverse. In sintesi: il DVR riguarda l'azienda nel suo complesso, il POS riguarda il singolo cantiere per ogni impresa, il PSC coordina la sicurezza tra più imprese sullo stesso cantiere.

PianoAmbitoChi lo redigeRiferimento normativo
DVR – Documento di Valutazione dei RischiTutti i rischi dell'attività aziendale (non riferito al singolo cantiere)Il datore di lavoro (obbligo non delegabile)Art. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008
POS – Piano Operativo di SicurezzaLe lavorazioni della singola impresa in uno specifico cantiereIl datore di lavoro di ciascuna impresa esecutriceArt. 96 e Allegato XV del D.Lgs. 81/2008
PSC – Piano di Sicurezza e CoordinamentoIl coordinamento tra le imprese presenti nel cantiereIl coordinatore per la progettazione (CSP)Art. 100 e Allegato XV del D.Lgs. 81/2008

Il DVR è un documento aziendale e obbligatorio per (quasi) ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore: fotografa i rischi generali dell'impresa, a prescindere dal cantiere. Il POS ne è la "declinazione di cantiere": cala la valutazione dei rischi sulle lavorazioni concrete che l'impresa svolgerà in quel preciso cantiere. Il PSC, infine, non è un piano di una singola impresa ma lo strumento con cui il coordinatore fa dialogare i diversi POS quando in cantiere operano più imprese.

Una differenza pratica importante riguarda i tempi: per una nuova impresa il DVR può essere completato entro un termine dall'avvio dell'attività, mentre il POS deve essere pronto prima dell'inizio dei lavori, perché il coordinatore per l'esecuzione deve poterne verificare l'idoneità e la coerenza con il PSC.

Contenuti minimi del POS (Allegato XV)

Secondo l'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, il POS deve contenere almeno:

  1. Dati identificativi dell'impresa esecutrice: datore di lavoro, sede legale e uffici di cantiere, recapiti.
  2. Specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa e dai lavoratori autonomi subaffidatari.
  3. Nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione, e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
  4. Nominativo del medico competente, ove previsto.
  5. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
  6. Nominativi di direttore tecnico di cantiere e capocantiere; numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti e autonomi.
  7. Mansioni di sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata.
  8. Descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro.
  9. Elenco di ponteggi, ponti su ruote a torre e altre opere provvisionali di notevole importanza.
  10. Elenco di macchine, attrezzature e impianti utilizzati in cantiere.
  11. Elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate, con le relative schede di sicurezza.
  12. Esito della valutazione del rischio rumore.
  13. Misure preventive e protettive e DPI adottati in relazione alle lavorazioni, integrative rispetto a quelle del PSC quando presente.
  14. Procedure complementari richieste dal PSC.
  15. Documentazione su informazione e formazione fornita ai lavoratori.

Il POS deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di cantiere: nuove lavorazioni o tecnologie, nuove assunzioni, subappalti, modifiche organizzative, varianti progettuali, richieste del coordinatore o aggiornamenti del PSC.

Documenti e informazioni necessari

Per redigere un POS completo e su misura del tuo cantiere ci servono in genere:

  • anagrafica dell'impresa e relativa visura camerale;
  • organigramma della sicurezza (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS, addetti emergenze);
  • descrizione delle lavorazioni che l'impresa eseguirà nello specifico cantiere;
  • elenco di attrezzature, macchine e opere provvisionali impiegate;
  • schede di sicurezza delle sostanze e dei prodotti utilizzati;
  • attestati di formazione dei lavoratori e nomine delle figure della sicurezza;
  • PSC e notifica preliminare, se presenti, per garantire la coerenza del documento.

Costi e tempi

Per il POS non esiste un costo "di legge": a differenza di tributi o diritti fissi, qui si tratta della parcella professionale per la stesura del documento. L'onorario dipende dalla complessità del cantiere, dal numero e tipo di lavorazioni, dalla presenza di subappalti e dal coordinamento con il PSC. Per questo motivo non indichiamo cifre standard: forniamo un preventivo gratuito e personalizzato dopo aver inquadrato il tuo cantiere.

Sui tempi di trasmissione la prassi operativa richiede di consegnare il POS in anticipo rispetto all'avvio delle attività:

  • l'impresa esecutrice lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione prima di iniziare i lavori;
  • le imprese subappaltatrici lo consegnano con maggiore anticipo all'impresa affidataria.

Concordiamo con te le tempistiche in funzione del cronoprogramma del cantiere.

Attenzione alle sanzioni. L'omessa redazione del POS è sanzionata penalmente a carico del datore di lavoro dell'impresa esecutrice (arresto o ammenda ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 81/2008, per la violazione dell'art. 96), con sanzioni ulteriori per redazione incompleta. Affidarsi a un tecnico evita contestazioni e blocchi del cantiere.

Come ti aiutiamo a Roma

Il nostro studio tecnico geometra a Roma affianca imprese e committenti in tutte le pratiche di sicurezza del cantiere:

  • redazione del POS conforme all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, calibrato sulle tue lavorazioni;
  • aggiornamento e revisione del POS in caso di varianti, subappalti o richieste del coordinatore;
  • coordinamento con il PSC e con le altre imprese presenti in cantiere;
  • supporto sulle figure della sicurezza (RSPP, addetti emergenze, RLS) e sulla documentazione di formazione;
  • assistenza completa nelle pratiche edilizie e di cantiere a Roma e provincia.

Per approfondire il documento di coordinamento tra più imprese puoi consultare anche la nostra pagina dedicata al Piano di Sicurezza e Coordinamento e quella sul Coordinatore della Sicurezza, la figura che verifica e coordina i piani di sicurezza in cantiere.

Domande frequenti

Quali sono i piani di sicurezza in cantiere?

I principali piani di sicurezza in un cantiere edile sono tre: il POS (Piano Operativo di Sicurezza), redatto da ciascuna impresa esecutrice per le proprie lavorazioni; il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), redatto dal coordinatore quando operano più imprese; il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), documento aziendale del datore di lavoro. Nei cantieri con ponteggi si aggiunge il PiMUS. Sono tutti disciplinati dal D.Lgs. 81/2008.

Che differenza c'è tra POS e DVR?

Il DVR è un documento aziendale che valuta tutti i rischi dell'impresa, a prescindere dal cantiere, ed è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008). Il POS è invece riferito a uno specifico cantiere e alle lavorazioni che l'impresa vi svolgerà (art. 96 e Allegato XV). Il POS è la declinazione di cantiere della valutazione dei rischi contenuta nel DVR.

Il POS è obbligatorio anche se in cantiere c'è una sola impresa?

Sì. Il POS è sempre obbligatorio per ogni impresa esecutrice che opera in un cantiere temporaneo o mobile, anche quando è presente una sola impresa e non è richiesto il PSC. L'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 lo prevede espressamente anche per le imprese familiari e con meno di dieci addetti.

Chi deve redigere il POS?

Lo redige il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, sia l'impresa affidataria sia le imprese subappaltatrici. Ogni impresa presente in cantiere predispone il proprio POS.

Che differenza c'è tra POS e PSC?

Il POS è il documento operativo della singola impresa e riguarda le sue lavorazioni; il PSC è il piano di coordinamento, redatto dal coordinatore, che gestisce i rischi del cantiere quando vi operano più imprese. Sono documenti distinti e complementari: il POS deve essere coerente con il PSC quando quest'ultimo è previsto.

Quanto costa far redigere un POS?

Non esiste un costo fisso di legge: si tratta della parcella professionale, che varia in base alla complessità del cantiere e delle lavorazioni. Ti forniamo un preventivo gratuito dopo aver valutato il tuo caso specifico.

Quando va aggiornato il POS?

Va aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni del cantiere: nuove lavorazioni o tecnologie, nuove assunzioni, subappalti, varianti progettuali, modifiche organizzative o richieste del coordinatore.

Contattaci per un preventivo gratuito

Hai un cantiere a Roma e ti serve il Piano Operativo di Sicurezza? Il nostro studio tecnico redige il tuo POS conforme al D.Lgs. 81/2008 e ti segue in tutte le pratiche di cantiere. Contattaci ora per una consulenza e un preventivo gratuito e personalizzato.

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Domande frequenti

Il POS è obbligatorio anche se in cantiere c'è una sola impresa?

Sì. Il POS è sempre obbligatorio per ogni impresa esecutrice che opera in un cantiere temporaneo o mobile, anche quando è presente una sola impresa e non è richiesto il PSC. L'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 lo prevede espressamente anche per le imprese familiari e con meno di dieci addetti.

Chi deve redigere il POS?

Lo redige il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, sia l'impresa affidataria sia le imprese subappaltatrici. Ogni impresa presente in cantiere predispone il proprio POS.

Che differenza c'è tra POS e PSC?

Il POS è il documento operativo della singola impresa e riguarda le sue lavorazioni; il PSC è il piano di coordinamento, redatto dal coordinatore, che gestisce i rischi del cantiere quando vi operano più imprese. Sono documenti distinti e complementari: il POS deve essere coerente con il PSC quando quest'ultimo è previsto.

Quanto costa far redigere un POS?

Non esiste un costo fisso di legge: si tratta della parcella professionale, che varia in base alla complessità del cantiere e delle lavorazioni. Ti forniamo un preventivo gratuito dopo aver valutato il tuo caso specifico.

Quando va aggiornato il POS?

Va aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni del cantiere: nuove lavorazioni o tecnologie, nuove assunzioni, subappalti, varianti progettuali, modifiche organizzative o richieste del coordinatore.

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