Bonus Barriere Architettoniche 2026 a Roma: cosa cambia

Contenuto verificato e aggiornato nel 2026 sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Dal 1° gennaio 2026 lo scenario degli incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche è cambiato in modo sostanziale: la detrazione potenziata al 75% (l'art. 119-ter del DL 34/2020), valida fino al 31 dicembre 2025, non è più disponibile per le spese sostenute a partire dal 2026. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) non ha prorogato quella misura. Questo non significa che gli interventi non siano più agevolati: rientrano ora nel bonus ristrutturazioni ordinario (art. 16-bis del TUIR), con aliquote e massimali diversi. In questa guida, aggiornata al 29 giugno 2026, lo studio tecnico chiarisce cosa cambia per chi possiede un immobile a Roma e vuole installare ascensori, rampe, servoscala o piattaforme elevatrici.

Nota sulla possibile proroga del 75%. Alla data di pubblicazione sono in discussione emendamenti al decreto Milleproroghe per riproporre il 75% fino al 31/12/2026, ma non risulta in vigore alcun testo di legge convertito che lo confermi. Finché non c'è una norma pubblicata, trattiamo il 75% come non più applicabile alle spese 2026. Verifichiamo l'eventuale aggiornamento normativo caso per caso prima di impostare la pratica.

A chi conviene e cosa copre

L'agevolazione riguarda gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici già esistenti. Tipicamente: installazione di ascensori, montascale, servoscala, piattaforme elevatrici, rampe e adeguamenti per la mobilità. Possono accedervi:

  • persone fisiche (proprietari, nudi proprietari, titolari di diritti reali, locatari, comodatari) per gli immobili posseduti o detenuti a titolo idoneo;
  • condomìni per gli interventi sulle parti comuni (es. ascensore condominiale);
  • titolari di reddito d'impresa o esercenti arti e professioni, per gli immobili posseduti.

Un punto importante: per accedere all'agevolazione non è necessaria la presenza di una persona con disabilità nell'immobile. Conta la tipologia dell'intervento e il rispetto dei requisiti tecnici, non la condizione personale dell'occupante.

Aliquote e massimali 2026 (e confronto con il 75% cessato)

Dal 2026 le stesse opere sono incentivate tramite l'art. 16-bis del TUIR, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). L'aliquota dipende dal fatto che l'immobile sia o meno abitazione principale del titolare del diritto reale.

RegimePeriodo speseAliquotaMassimale di spesaQuote annuali
75% — art. 119-ter (CESSATO)fino al 31/12/202575%50.000 € (unifamiliari/unità indipendenti); 40.000 €/unità (edifici 2–8 unità); 30.000 €/unità (oltre 8 unità)10 quote (spese dal 1/1/2024); 5 quote (spese fino al 31/12/2023)
Ordinario art. 16-bis — abitazione principaledal 1/1/202650%96.000 € per unità immobiliare10 quote annuali
Ordinario art. 16-bis — altri immobilidal 1/1/202636%96.000 € per unità immobiliare10 quote annuali

Per il 2027 il quadro normativo prevede un'ulteriore riduzione (36% abitazione principale / 30% altri immobili): è un'indicazione coerente con la normativa vigente, ma da validare sul testo definitivo quando si arriverà a quell'annualità.

Requisiti e adempimenti

Per ottenere la detrazione (sia nel vecchio 75% sia nel regime ordinario 2026) restano fermi alcuni requisiti tecnici e procedurali:

  • rispetto dei requisiti tecnici del DM 236/1989 (la norma di riferimento sull'accessibilità degli edifici);
  • pagamento con bonifico parlante dedicato (bancario o postale), che riporti causale, codice fiscale del beneficiario e P.IVA del fornitore;
  • per gli interventi di importo rilevante, asseverazione tecnica e attestazione della congruità dei prezzi rispetto ai prezzari MIT;
  • intervento su edificio già esistente.

Un chiarimento utile: per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è prevista la comunicazione ENEA. Quell'adempimento riguarda gli interventi di efficienza energetica (ecobonus e risparmio energetico), non queste opere. Se nello stesso cantiere realizzi anche interventi energetici, la comunicazione ENEA scatta solo per quella parte (vedi pratica ENEA).

Come si recupera la detrazione

Dal 2024 in poi il beneficio si recupera esclusivamente come detrazione IRPEF in dichiarazione, ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati aboliti in via generale dal DL 11/2023 e non sono più utilizzabili per queste spese, salvo strette eccezioni transitorie ormai esaurite. Quindi occorre avere capienza IRPEF sufficiente per assorbire le quote: questo è un aspetto da valutare con il proprio commercialista prima di avviare i lavori.

Pratiche tecniche collegate

Quasi sempre l'installazione di un ascensore, una piattaforma elevatrice o una rampa richiede un titolo edilizio e documentazione tecnica a supporto. A seconda dell'intervento e del contesto (singola unità o parti comuni) può servire:

Per orientarti tra le agevolazioni puoi confrontare anche le altre guide: Bonus Ristrutturazioni 2026, Bonus Casa 2026 e Conto Termico 2026.

Come ti aiutiamo a Roma

Il nostro studio tecnico segue l'intero iter: sopralluogo, verifica dei requisiti DM 236/1989, scelta e presentazione del titolo edilizio corretto (CILA/SCIA), predisposizione di computo metrico e asseverazione di congruità dove richiesti, e coordinamento con il commercialista per la corretta fruizione della detrazione. Curiamo la documentazione necessaria affinché la spesa sia agevolabile senza contestazioni.

Disclaimer. Aliquote, massimali e quote indicati sono aggiornati al 2026 sulla base della normativa vigente, ma vanno verificati per il caso specifico (tipologia di immobile, titolarità, capienza fiscale). La consulenza fiscale puntuale e la dichiarazione dei redditi spettano al commercialista. La parcella per le prestazioni tecniche varia in base all'intervento: la definiamo dopo il sopralluogo.

Domande frequenti

Il bonus barriere architettoniche 75% è ancora valido nel 2026?

No. La detrazione al 75% prevista dall'art. 119-ter del DL 34/2020 è cessata il 31/12/2025: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 non è più richiedibile. Sono in discussione emendamenti per riproporla, ma alla data del 29/06/2026 non risulta in vigore alcuna proroga confermata.

Quale detrazione spetta dal 2026 per togliere le barriere architettoniche?

Questi interventi rientrano nel bonus ristrutturazioni ordinario (art. 16-bis TUIR): 50% se l'immobile è abitazione principale del titolare del diritto reale, 36% per gli altri immobili, con massimale di 96.000 € per unità immobiliare e detrazione in 10 quote annuali.

Posso usare lo sconto in fattura o la cessione del credito?

In via generale no. Dal DL 11/2023 entrambi sono stati aboliti per queste spese; il beneficio si recupera esclusivamente come detrazione IRPEF in 10 quote annuali, salvo casi residuali ormai esauriti.

Serve la presenza di una persona con disabilità per ottenere il bonus?

No. L'agevolazione si basa sulla tipologia di intervento (ascensori, rampe, servoscala, piattaforme elevatrici) e sul rispetto del DM 236/1989, non sulla presenza di una persona con disabilità nell'immobile.

Devo fare la comunicazione ENEA per l'ascensore o il montascale?

No. L'eliminazione delle barriere architettoniche non è un intervento di efficienza energetica e non richiede comunicazione ENEA. Quell'adempimento riguarda ecobonus e risparmio energetico.

Che titolo edilizio serve per installare un ascensore o una piattaforma elevatrice?

Dipende dall'intervento e dal contesto: spesso si tratta di manutenzione straordinaria con CILA o SCIA. Lo verifichiamo in sopralluogo e predisponiamo la pratica corretta.

Fonti ufficiali:

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Domande frequenti

Il bonus barriere architettoniche 75% è ancora valido nel 2026?

No. La detrazione al 75% prevista dall'art. 119-ter del DL 34/2020 è cessata il 31/12/2025: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 non è più richiedibile. Sono in discussione emendamenti per riproporla, ma alla data del 29/06/2026 non risulta in vigore alcuna proroga confermata.

Quale detrazione spetta dal 2026 per togliere le barriere architettoniche?

Questi interventi rientrano nel bonus ristrutturazioni ordinario (art. 16-bis TUIR): 50% se l'immobile è abitazione principale del titolare del diritto reale, 36% per gli altri immobili, con massimale di 96.000 € per unità immobiliare e detrazione in 10 quote annuali.

Posso usare lo sconto in fattura o la cessione del credito?

In via generale no. Dal DL 11/2023 entrambi sono stati aboliti per queste spese; il beneficio si recupera esclusivamente come detrazione IRPEF in 10 quote annuali, salvo casi residuali ormai esauriti.

Serve la presenza di una persona con disabilità per ottenere il bonus?

No. L'agevolazione si basa sulla tipologia di intervento (ascensori, rampe, servoscala, piattaforme elevatrici) e sul rispetto del DM 236/1989, non sulla presenza di una persona con disabilità nell'immobile.

Devo fare la comunicazione ENEA per l'ascensore o il montascale?

No. L'eliminazione delle barriere architettoniche non è un intervento di efficienza energetica e non richiede comunicazione ENEA. Quell'adempimento riguarda ecobonus e risparmio energetico.

Che titolo edilizio serve per installare un ascensore o una piattaforma elevatrice?

Dipende dall'intervento e dal contesto: spesso si tratta di manutenzione straordinaria con CILA o SCIA. Lo verifichiamo in sopralluogo e predisponiamo la pratica corretta.

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