Se possiedi un terreno agricolo nel Lazio e stavi valutando un impianto fotovoltaico a terra, la notizia recente cambia poco nella sostanza ma la conferma in modo definitivo: il divieto di fotovoltaico a terra su terreno agricolo resta valido. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 16 luglio 2026, n. 127, depositata quel giorno e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 luglio 2026.
La pronuncia non introduce regole nuove, ma chiude una discussione che teneva in sospeso molti proprietari e sviluppatori: il limite imposto nel 2024 ai pannelli fotovoltaici posati a terra nelle zone agricole non è incostituzionale. Vediamo cosa significa in pratica per chi ha un terreno in provincia di Roma o altrove nel Lazio.
Cosa ha deciso la Consulta sul fotovoltaico a terra in terreno agricolo
Il caso nasce da un dubbio sollevato dal Tar Lazio. Il giudice amministrativo aveva messo in discussione la legittimità dell'articolo 5 del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 (il cosiddetto Decreto Agricoltura), che vietava l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole, salvo alcune eccezioni.
Secondo il Tar, la misura avrebbe sottratto troppo territorio allo sviluppo delle rinnovabili, rischiando di ostacolare gli obiettivi europei su energia pulita e neutralità climatica.
La Corte Costituzionale ha respinto questa lettura. Nella sentenza spiega che il divieto non riguarda tutti gli impianti a energia solare, ma solo quelli con moduli appoggiati direttamente al suolo. Restano infatti sempre realizzabili gli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra, purché progettati per preservare la continuità delle coltivazioni e del pascolo.
Perché il divieto è legittimo: il bilanciamento tra rinnovabili e suolo agricolo
Il cuore della decisione sta nel bilanciamento tra due interessi entrambi di rilievo costituzionale: la diffusione delle fonti rinnovabili e la tutela del suolo agricolo.
La Consulta ricorda che l'articolo 9 della Costituzione protegge sia l'ambiente e la biodiversità sia il paesaggio, compreso quello agrario. Questo significa che il legislatore può introdurre eccezioni alla diffusione delle rinnovabili per tutelare altri beni costituzionalmente protetti, come:
- il suolo agricolo, definito una risorsa scarsa e non rinnovabile;
- il paesaggio agrario;
- la biodiversità e gli ecosistemi;
- la sicurezza alimentare;
- la continuità delle coltivazioni.
Per i giudici costituzionali, il divieto è idoneo perché colpisce solo le installazioni più invasive per il terreno, necessario perché non esistono alternative meno restrittive con la stessa efficacia, e proporzionato perché lascia comunque aperta la strada alle configurazioni agrivoltaiche sopraelevate.
Cosa resta possibile: l'agrivoltaico con moduli sopraelevati
Il punto più utile per chi possiede un terreno agricolo riguarda proprio ciò che si può ancora fare. Il divieto non blocca tutte le forme di fotovoltaico in area agricola: resta sempre ammesso l'agrivoltaico con moduli collocati a un'altezza adeguata da terra.
La configurazione deve permettere la continuità delle attività colturali e pastorali sul fondo. La norma non fissa una misura unica e predeterminata per l'altezza dei moduli: l'adeguatezza va valutata in base alla funzione che l'impianto deve svolgere in concreto rispetto alle coltivazioni presenti.
Le eccezioni al divieto: dove si può ancora installare il fotovoltaico a terra
Oltre all'agrivoltaico sopraelevato, la disciplina del 2024 prevedeva deroghe specifiche per alcune categorie di aree, tra cui:
- cave e miniere cessate;
- discariche chiuse o ripristinate;
- aree interne o prossime a stabilimenti industriali;
- siti ferroviari, aeroportuali e autostradali;
- comunità energetiche rinnovabili;
- progetti collegati al PNRR.
La Corte ha respinto anche il rilievo secondo cui il divieto avrebbe dovuto distinguere tra terreni effettivamente coltivati e terreni abbandonati o degradati. Per la Consulta conta la classificazione urbanistica del terreno, non il suo uso attuale: un criterio scelto per garantire certezza del diritto, perché non dipende da situazioni contingenti come l'abbandono temporaneo dell'area. Anche le colture ordinarie, non solo quelle biologiche o di pregio (DOP, IGP, DOC), rientrano nella tutela.
| Situazione | Fotovoltaico a terra ammesso? |
|---|---|
| Terreno agricolo, moduli a terra, nessuna deroga | No |
| Terreno agricolo, agrivoltaico con moduli sopraelevati | Sì, se garantisce continuità colturale/pastorale |
| Terreno agricolo in area di deroga (cave dismesse, discariche, siti industriali, ferroviari, ecc.) | Sì, nei limiti previsti |
| Terreno con destinazione non agricola | Regole ordinarie sulle aree idonee |
Le regole oggi in vigore per l'agrivoltaico
Un aspetto importante: la sentenza riguarda la disciplina del 2024, che nel frattempo è stata abrogata e sostituita. Le norme esaminate dalla Corte erano contenute nell'articolo 20, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di attuazione della direttiva RED II), introdotto dal Decreto Agricoltura del 2024. Oggi la materia è disciplinata dal Testo Unico Rinnovabili, cioè il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
Nello specifico, la regola attuale è l'articolo 11-bis del Dlgs 190/2024, introdotto dal Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175 (Decreto Aree idonee) e modificato in sede di conversione dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4. La Consulta precisa che la sua pronuncia non si estende automaticamente a queste nuove regole, perché presentano differenze rilevanti rispetto a quelle giudicate.
Le novità principali dell'articolo 11-bis riguardano soprattutto la parte documentale: chi propone un impianto agrivoltaico con moduli sopraelevati deve acquisire una dichiarazione asseverata, redatta da un professionista abilitato, che attesti l'idoneità dell'impianto a mantenere almeno l'80% della produzione lorda vendibile del fondo. La dichiarazione va allegata al progetto presentato nel procedimento autorizzativo e resa disponibile per i controlli.
Cosa significa per te se hai un terreno agricolo nel Lazio
Se stai valutando un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo in provincia di Roma o altrove nel Lazio, il primo passo è verificare la classificazione urbanistica del terreno, non il suo utilizzo di fatto. Se l'area è agricola, occorre poi capire:
- se il progetto rientra in una delle deroghe previste dall'articolo 11-bis;
- oppure se va sviluppato come impianto agrivoltaico con moduli adeguatamente sopraelevati.
In questo secondo caso serve dimostrare, con un progetto coordinato tra parte energetica e parte agronomica, che la disposizione delle strutture, le distanze, le altezze e gli spazi di manovra siano compatibili con le coltivazioni o le attività pastorali del fondo. È un passaggio tecnico che richiede una verifica puntuale sul singolo terreno: la classificazione, le eventuali deroghe applicabili e la compatibilità agronomica vanno sempre valutate caso per caso.
Domande frequenti
Si può installare il fotovoltaico su un terreno agricolo? Non con moduli a terra, salvo che l'area rientri in una delle deroghe previste dalla legge (ad esempio cave dismesse o siti industriali). Resta invece sempre possibile l'agrivoltaico con moduli sopraelevati che non ostacolino le coltivazioni.
Cosa ha deciso la sentenza della Corte Costituzionale sul fotovoltaico a terra? La sentenza 127/2026 ha dichiarato legittimo il divieto introdotto nel 2024, ritenendolo un equilibrio ragionevole tra sviluppo delle rinnovabili e tutela del suolo agricolo, del paesaggio e della biodiversità.
Quanto deve essere alto un impianto agrivoltaico per essere legale? La norma non fissa un'altezza minima fissa: richiede che i moduli siano collocati "in posizione adeguatamente elevata" in modo da garantire la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito, oltre al mantenimento di almeno l'80% della produzione lorda vendibile.
Serve il geometra per un impianto agrivoltaico su terreno agricolo? Sì: la verifica della classificazione urbanistica, l'individuazione delle eventuali deroghe e la compatibilità del progetto con le coltivazioni sono passaggi tecnici che richiedono un professionista abilitato, anche per la dichiarazione asseverata richiesta dalla norma.
Articolo redatto dallo studio sulla base delle fonti elencate sotto e aggiornato al 28 luglio 2026. Le norme cambiano: per il tuo caso specifico contattaci.
Fonti
- Corte Costituzionale, sentenza 16 luglio 2026, n. 127, depositata il 16 luglio 2026 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 luglio 2026.
- Fotovoltaico a terra: è legittimo il divieto nelle aree agricole — Edilportale, 27 luglio 2026.
