Se stai valutando un impianto fotovoltaico, una pala eolica di piccola taglia o un sistema di accumulo per la tua casa o il tuo condominio a Roma, una novità normativa di questi giorni ti riguarda da vicino. È in arrivo un Modello Unico SUER pensato per chi installa impianti da fonti rinnovabili in regime di attività libera, cioè senza bisogno di autorizzazioni preventive. Lo prevede uno schema di decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che ha appena incassato un passaggio decisivo nell'iter istituzionale.
Cosa prevede lo schema di decreto sul Modello Unico SUER
Il 7 luglio 2026 la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che adotta il Modello Unico per la trasmissione delle informazioni relative agli impianti a fonti rinnovabili soggetti a regime di attività libera. Lo riporta l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), che ha pubblicato gli esiti della seduta il 9 luglio 2026.
Secondo quanto riferito da Edilportale, lo schema introduce una nuova sezione del modello, la Parte III, che stabilisce l'obbligo di invio telematico entro 5 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto. La novità riguarda non solo il fotovoltaico, ma anche eolico, sistemi di accumulo e altri impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER).
Il provvedimento trova la sua base giuridica nell'articolo 7, comma 10, del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 — il cosiddetto Testo Unico Rinnovabili — che a sua volta attua l'articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Il regime di attività libera: cosa significa in pratica
Il regime di attività libera è la categoria che il Testo Unico Rinnovabili riserva agli impianti che non necessitano di un'autorizzazione preventiva per essere realizzati e messi in esercizio. In cambio di questa semplificazione, chi installa resta comunque tenuto a comunicare i dati dell'impianto alla pubblica amministrazione: è proprio questo l'adempimento che il nuovo Modello Unico va a disciplinare in modo uniforme.
Le fonti disponibili non entrano nel dettaglio delle soglie di potenza che, tecnologia per tecnologia, determinano quando un impianto rientra nel regime di attività libera piuttosto che in regimi più complessi. Per questo, se hai dubbi sul regime applicabile al tuo caso specifico, la scelta più prudente è far verificare la situazione da un tecnico prima di procedere.
Non è la prima volta: cosa cambia rispetto al modello già esistente
Il principio del "modello unico" per gli impianti rinnovabili non nasce oggi. Già con il Decreto Ministeriale 2 agosto 2022, n. 297 del Ministero della Transizione Ecologica era stato introdotto un modello unico semplificato per gli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale complessiva fino a 200 kW.
La differenza principale è nel perimetro e nella cornice normativa: il nuovo schema si inserisce nel Testo Unico Rinnovabili del 2024 e, aggiungendo la Parte III, estende la logica del modello unico oltre il solo fotovoltaico, includendo eolico, accumuli e altri impianti FER in attività libera, con un termine preciso di 5 giorni per l'invio telematico dopo l'entrata in esercizio.
| Aspetto | Prima (dal 2022) | Con il nuovo Modello Unico (Parte III) |
|---|---|---|
| Impianti coperti | Fotovoltaico fino a 200 kW | Fotovoltaico, eolico, accumuli e altri impianti FER in attività libera |
| Adempimento | Modello unico semplificato | Invio telematico entro 5 giorni dall'entrata in esercizio |
| Base normativa | DM 2 agosto 2022, n. 297 | Art. 7, comma 10, D.Lgs. 190/2024 |
| Stato dell'iter | In vigore | Intesa in Conferenza Unificata il 7 luglio 2026; non ancora in vigore |
A che punto è l'iter e da quando si applicherà
È importante essere precisi su questo punto: al momento si tratta di uno schema di decreto, non di un provvedimento già in vigore. Ha superato il passaggio dell'intesa in Conferenza Unificata il 7 luglio 2026, un passaggio necessario ma non l'ultimo dell'iter di adozione. Le fonti consultate non indicano ancora una data di entrata in vigore né i passaggi successivi previsti: il provvedimento non chiarisce ancora quando il nuovo obbligo di invio telematico entro 5 giorni diventerà effettivamente operativo.
Cosa significa per te a Roma
Se stai programmando un impianto fotovoltaico sul tetto di casa, un sistema di accumulo abbinato o, in condominio, una soluzione condivisa, questa novità ti interessa soprattutto per la fase successiva all'installazione: quella in cui l'impianto va comunicato formalmente alla pubblica amministrazione.
In sintesi, per chi rientra nel regime di attività libera:
- l'adempimento principale resta la trasmissione telematica dei dati dell'impianto, non una richiesta di autorizzazione preventiva;
- con la Parte III del Modello Unico, il termine indicato per l'invio è di 5 giorni dall'entrata in esercizio;
- la novità copre più tecnologie rispetto al passato, non solo il fotovoltaico fino a 200 kW.
Nell'attesa che il decreto completi l'iter, per chi ha un impianto in fase di progettazione o già installato conviene comunque verificare con un tecnico se il proprio caso rientra nel regime di attività libera e quali adempimenti risultano oggi effettivamente dovuti.
Domande frequenti
Cos'è il Modello Unico SUER? È il modello che uniforma la trasmissione delle informazioni sugli impianti a fonti rinnovabili in regime di attività libera. Lo schema di decreto attualmente in intesa aggiunge una Parte III dedicata a fotovoltaico, eolico, accumuli e altri impianti FER.
Quando entra in vigore il nuovo obbligo? Lo schema ha ricevuto l'intesa in Conferenza Unificata il 7 luglio 2026, ma le fonti non specificano ancora una data di entrata in vigore né i passaggi successivi dell'iter.
Entro quanto tempo va inviato il modello dopo l'installazione? Secondo quanto riportato, il termine previsto dalla nuova Parte III è di 5 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
Serve il geometra per gestire il Modello Unico? Le fonti non specificano le modalità operative di invio. In generale, per verificare il regime applicabile al proprio impianto e gestire correttamente gli adempimenti conviene rivolgersi a un tecnico abilitato.
Articolo redatto dallo studio sulla base delle fonti elencate sotto e aggiornato al 11 luglio 2026. Le norme cambiano: per il tuo caso specifico contattaci.
Fonti
- "Rinnovabili in attività libera, arriva il Modello Unico sul SUER" — Edilportale, 8 luglio 2026
- "Odg, esiti e atti Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 7 luglio 2026" — ANCE, 9 luglio 2026
