Subingresso Attivita Commerciale a Roma: SCIA e Voltura

Ultimo aggiornamento: · Contenuto verificato sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Subingresso in Attivita Commerciale a Roma: SCIA, Voltura e Requisiti

Il subingresso in un'attivita commerciale a Roma e' la procedura con cui una nuova persona (o societa) subentra nella titolarita o nella gestione di un'attivita gia' avviata: un negozio, un bar, un ristorante, un pubblico esercizio. Avviene tipicamente per acquisto d'azienda, affitto d'azienda, donazione o successione per causa di morte. Non si apre un'attivita nuova: si prosegue una attivita esistente, con i suoi titoli, la sua ubicazione e la sua storia autorizzativa.

Il cuore della procedura e' una SCIA di subingresso presentata al SUAP (Sportello Unico per le Attivita Produttive) del Comune di Roma Capitale, con cui il subentrante dichiara i propri requisiti morali e, dove richiesti, professionali, e ottiene la voltura delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi. Per le attivita alimentari si aggiunge la notifica sanitaria ai sensi del Reg. (CE) 852/2004. In questa guida trovi tutti i passaggi, i documenti, i tempi e gli errori piu' frequenti, con il taglio pratico del nostro studio tecnico a Roma.

Cos'e' il subingresso e quando serve

Il subingresso e' il trasferimento della titolarita o della gestione di un'attivita commerciale gia' esistente da un soggetto (cedente) a un altro (subentrante). La cornice normativa e' il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (che ha recepito la Direttiva Servizi 2006/123/CE, cd. "Bolkestein"), integrato per il commercio dal D.Lgs. 114/1998 e, in materia di semplificazione, dal D.Lgs. 147/2012.

Si ha subingresso, ad esempio, quando:

  • si acquista l'azienda (o un ramo d'azienda) di un negozio o pubblico esercizio;
  • si prende in affitto d'azienda l'attivita, gestendola per conto proprio pur non essendone proprietari;
  • si riceve l'attivita in donazione o per conferimento in societa;
  • si eredita l'attivita per successione mortis causa.

La differenza chiave e' tra subingresso nella titolarita (cessione o donazione: cambia il proprietario dell'azienda) e subingresso nella gestione (affitto d'azienda: cambia chi gestisce, ma la proprieta resta al cedente). In entrambi i casi occorre un atto scritto (cessione o affitto d'azienda) redatto e autenticato da notaio, iscritto al Registro delle Imprese: senza l'atto, il subingresso non e' perfezionabile.

La SCIA di subingresso al SUAP di Roma

Il trasferimento della gestione o della titolarita degli esercizi commerciali e' soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita) da presentare in via telematica al SUAP del Comune di Roma Capitale. La SCIA di subingresso consente di avviare subito l'attivita (o proseguirla senza interruzione) al momento della presentazione, salvo i successivi controlli dell'ente.

Con la SCIA il subentrante dichiara:

  • i propri dati identificativi e quelli dell'impresa;
  • gli estremi dell'atto di cessione o affitto d'azienda (data, notaio, repertorio);
  • il possesso dei requisiti soggettivi (morali e, se dovuti, professionali);
  • gli estremi del titolo in cui subentra (autorizzazione, SCIA o comunicazione originaria).
Tipo di subingressoTitolo da presentareEffetto sull'attivita
Acquisto o donazione (titolarita)SCIA di subingresso al SUAPVoltura del titolo al nuovo titolare
Affitto d'azienda (gestione)SCIA di subingresso al SUAPVoltura temporanea al gestore, per la durata del contratto
Successione per morteSCIA/comunicazione di subingressoProsecuzione da parte degli eredi
Reintestazione a fine affittoSCIA di subingresso (o reintestazione)Il titolo torna al proprietario dell'azienda

Per le attivita che partono da una SCIA commerciale (esercizio di vicinato, somministrazione), la logica del titolo di partenza e' spiegata nella nostra guida alla SCIA commerciale a Roma.

La voltura delle autorizzazioni e dei titoli

"Voltura" significa intestare al subentrante i titoli abilitativi collegati all'attivita. Non tutte le attivita hanno la stessa combinazione di titoli: dipende dalla tipologia. La SCIA di subingresso, di regola, traina la voltura di:

Attenzione: alcuni titoli non passano automaticamente con il subingresso. La concessione di suolo pubblico (dehors, tavolini) e l'insegna possono richiedere una domanda di voltura o una nuova istanza a se' stante. E' uno dei punti in cui piu' spesso si commettono errori: si subentra nell'attivita ma si dimentica di regolarizzare l'occupazione dei tavolini all'esterno, con il rischio di sanzioni.

Requisiti morali e professionali del subentrante

Chi subentra deve possedere i requisiti morali e, per alcune attivita, i requisiti professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010. E' la condizione senza la quale il subingresso non e' valido.

Requisiti morali (sempre richiesti). Riguardano l'assenza di determinate condanne penali e di provvedimenti che impediscono l'esercizio dell'attivita; per il subentrante persona giuridica valgono per gli amministratori. Si aggiunge la verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 per i soggetti indicati dalla legge.

Requisiti professionali (solo per il settore alimentare e la somministrazione). Servono per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti). Si dimostrano, in alternativa, con:

  • la pregressa iscrizione al REC (Registro Esercenti il Commercio) per il settore alimentare o la somministrazione;
  • il superamento di un corso professionale abilitante (l'attuale requisito, spesso indicato come SAB);
  • un titolo di studio idoneo (in ambito alimentare/somministrazione) o un'adeguata esperienza lavorativa documentata nel settore.

Per il commercio non alimentare (abbigliamento, ferramenta, oggettistica) e per la generalita degli esercizi di vicinato bastano i requisiti morali: non serve un requisito professionale.

Tipo di attivitaRequisiti moraliRequisiti professionali
Commercio non alimentareSi'No
Commercio alimentareSi'Si' (art. 71, comma 6)
Somministrazione (bar, ristorante)Si'Si' (SAB / ex REC)
Servizi (parrucchiere, estetista, autoriparazione)Si'Si', abilitazione di settore

Notifica sanitaria per le attivita alimentari

Se l'attivita tratta alimenti (bar, ristorante, gastronomia, alimentari, laboratorio), il subingresso comporta anche la notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004. In caso di cambio di operatore del settore alimentare (OSA), il nuovo titolare deve presentare la notifica per aggiornare l'intestazione della registrazione presso l'ASL competente (a Roma, il SIAN / Servizio Igiene degli Alimenti), di norma contestualmente alla SCIA di subingresso tramite il SUAP.

La notifica sanitaria attesta che il subentrante e' il nuovo responsabile dell'attivita alimentare e che restano garantiti i requisiti igienico-sanitari e il piano di autocontrollo HACCP. Trovi il dettaglio nelle nostre pagine su notifica sanitaria per le attivita alimentari a Roma e sulle autorizzazioni sanitarie ASL.

Il caso della successione per morte

La successione mortis causa ha regole particolari. Alla morte del titolare, gli eredi possono proseguire provvisoriamente l'attivita anche se non sono ancora in possesso del requisito professionale, purche' abbiano i requisiti morali. In questa fase transitoria devono comunque presentare la comunicazione di subingresso al SUAP.

Chi continua l'esercizio deve poi regolarizzare la posizione: conseguire il requisito professionale entro i termini previsti oppure nominare un delegato (preposto) che ne sia in possesso. Sono profili delicati e con termini che variano: conviene farsi seguire per non incorrere in decadenze del titolo.

Documenti necessari per il subingresso

Per una SCIA di subingresso a Roma servono di norma:

  • atto di cessione o affitto d'azienda in forma scritta, autenticato dal notaio e registrato;
  • dati anagrafici e fiscali del subentrante (e degli amministratori, se societa);
  • estremi del titolo originario in cui si subentra (autorizzazione/SCIA/comunicazione del cedente);
  • dichiarazione dei requisiti morali (e antimafia, dove richiesta);
  • dichiarazione dei requisiti professionali e relativa prova (attestato SAB, iscrizione REC, titolo di studio o esperienza), per il settore alimentare;
  • documentazione per la notifica sanitaria e l'aggiornamento HACCP, per le attivita alimentari;
  • eventuale documentazione per la voltura di insegna e dehors.

Se l'attivita occupa un locale che ha subito modifiche edilizie non regolarizzate, prima di subentrare puo' essere necessaria una verifica: talvolta serve una CILA a Roma o l'accertamento della conformita del locale rispetto alla destinazione d'uso commerciale.

Tempi del subingresso

Con la SCIA, l'attivita puo' proseguire senza interruzione dal momento della presentazione al SUAP; l'ente svolge i controlli nei termini di legge e puo' chiedere integrazioni. Il subingresso "effettivo" (avvio della gestione) e la comunicazione al SUAP devono rispettare le tempistiche previste dal Comune e dalla normativa regionale: la comunicazione va presentata entro il termine stabilito dall'effettivo trasferimento dell'attivita.

C'e' anche un aspetto di decadenza: il diritto a subentrare (in particolare a riattivare un'attivita sospesa a seguito del trasferimento) e' soggetto a termini oltre i quali si perde. Poiche' questi termini dipendono dal tipo di attivita e dalla disciplina regionale del Lazio, e' bene verificarli caso per caso prima di firmare l'atto d'azienda.

Vuoi capire quali titoli devi volturare e in quali tempi per subentrare senza fermare l'attivita? Contattaci per un preventivo gratuito: analizziamo la situazione autorizzativa dell'esercizio prima dell'atto.

Aspetti fiscali: cosa valutare con il commercialista

Il subingresso ha risvolti fiscali e contrattuali importanti: imposta di registro sull'atto d'azienda, gestione dell'avviamento, subentro nei contratti di lavoro, apertura o variazione della partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese e comunicazioni alla Camera di Commercio. Sono aspetti che esulano dalla parte tecnica-autorizzativa e vanno impostati con il commercialista: il nostro studio si occupa della parte SUAP, edilizia e sanitaria, coordinandosi con il tuo consulente fiscale.

Come ti aiutiamo a Roma

Il subingresso e' un incastro di titoli che devono passare tutti, nell'ordine giusto, senza fermare l'attivita. Il nostro studio tecnico a Roma segue l'intero percorso:

  • verifica preliminare della situazione autorizzativa dell'esercizio (autorizzazioni, SCIA, notifica sanitaria, insegna, dehors) prima dell'acquisto o dell'affitto;
  • controllo dei requisiti morali e professionali del subentrante e individuazione delle soluzioni (SAB, delegato, esperienza);
  • predisposizione e invio della SCIA di subingresso al SUAP di Roma Capitale;
  • gestione della notifica sanitaria e dell'aggiornamento HACCP per le attivita alimentari;
  • coordinamento della voltura di insegna e occupazione di suolo pubblico;
  • verifica della conformita edilizia del locale rispetto alla destinazione d'uso commerciale.

Un titolo dimenticato o un requisito professionale non provato puo' bloccare il subingresso proprio quando l'attivita e' gia' partita: meglio mettere in fila tutto prima dell'atto, con l'occhio di un tecnico.

Domande frequenti

Che differenza c'e' tra subingresso nella titolarita e nella gestione?

Nel subingresso nella titolarita (cessione o donazione) cambia il proprietario dell'azienda. Nel subingresso nella gestione (affitto d'azienda) la proprieta resta al cedente e cambia solo chi gestisce, per la durata del contratto. In entrambi i casi serve un atto scritto e una SCIA di subingresso al SUAP.

Servono i requisiti professionali per ogni subingresso?

No. I requisiti morali sono sempre necessari. I requisiti professionali (art. 71 D.Lgs. 59/2010) servono solo per il commercio di alimentari e per la somministrazione (bar, ristoranti): si provano con SAB, pregressa iscrizione REC, titolo di studio idoneo o esperienza. Per il commercio non alimentare bastano i requisiti morali.

Come si presenta la SCIA di subingresso a Roma?

In via telematica al SUAP del Comune di Roma Capitale, allegando l'atto d'azienda e le dichiarazioni sui requisiti. Con la SCIA l'attivita puo' proseguire dal momento della presentazione, salvo i successivi controlli dell'ente.

Cosa succede alla notifica sanitaria in caso di subingresso?

Per le attivita alimentari il nuovo operatore (OSA) deve presentare la notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 852/2004 per aggiornare l'intestazione della registrazione presso l'ASL, di norma contestualmente alla SCIA di subingresso.

Posso subentrare in un'attivita ereditata senza avere il requisito professionale?

Nella successione per morte gli eredi possono proseguire provvisoriamente anche senza requisito professionale, purche' abbiano i requisiti morali, salvo poi conseguirlo entro i termini o nominare un delegato che ne sia in possesso.

Il dehors e l'insegna passano automaticamente col subingresso?

Non sempre. La concessione di suolo pubblico (dehors, tavolini) e l'insegna possono richiedere una voltura o una nuova domanda a parte: e' un errore frequente subentrare nell'attivita dimenticando questi titoli accessori.

Hai bisogno di un subingresso a Roma?

Ti seguiamo dal controllo dei titoli dell'attivita fino alla SCIA di subingresso, alla voltura delle autorizzazioni e alla notifica sanitaria, senza fermare l'esercizio. Contattaci per un preventivo gratuito e ricevi assistenza tecnica rapida a Roma.

Approfondimenti correlati

Pratiche e servizi collegati, per orientarti nell'iter completo.