Zone Territoriali Omogenee (ZTO): Significato e Zone A-F

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Zone Territoriali Omogenee (ZTO): Significato e Zone A-F

Schema delle zone territoriali omogenee A-F del DM 1444/1968 con corrispondenza ai tessuti del PRG di Roma Capitale

Le zone territoriali omogenee (ZTO) sono le sei categorie — A, B, C, D, E, F — con cui il DM 2 aprile 1968, n. 1444 classifica il territorio comunale in base a caratteristiche e destinazione: centro storico (A), completamento (B), espansione (C), produttivo (D), agricolo (E) e attrezzature di interesse generale (F). A ciascuna zona la legge associa limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanze e standard di spazi pubblici. Attenzione però: sul Piano Regolatore Generale di Roma non troverai scritto "zona B" o "zona C", perché la Capitale usa una zonizzazione propria (città storica, consolidata, da ristrutturare, della trasformazione, articolata in tessuti). Le ZTO restano il riferimento nazionale con cui quel piano viene costruito e letto.

Risposta rapida: cosa sono le zone territoriali omogenee?

Sono le sei classi di territorio (A, B, C, D, E, F) definite dall'art. 2 del DM 1444/1968, tuttora vigente. Fissano gli standard urbanistici minimi (18 mq/abitante di spazi pubblici, art. 3) e i limiti di edificabilità che ogni Comune deve rispettare quando redige il proprio strumento urbanistico.

Le sei zone del DM 1444/1968: A, B, C, D, E, F

Il DM 1444/1968 è il decreto che, in attuazione della legge urbanistica del 1942 e della "legge ponte" del 1967, fissa con valore nazionale i limiti inderogabili che ogni piano comunale deve rispettare. L'art. 2 individua sei zone territoriali omogenee, cioè porzioni di territorio con caratteristiche insediative e funzionali simili:

  • Zona A — centro storico. Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che ne sono parte integrante. Qui l'obiettivo è la conservazione, non l'espansione.
  • Zona B — completamento. Le parti totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A. Il decreto considera "parzialmente edificate" le aree in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore a 1/8 (12,5%) della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale supera 1,5 mc/mq.
  • Zona C — espansione. Le parti inedificate o scarsamente edificate destinate a nuovi complessi insediativi. È la zona della crescita urbana pianificata, di norma attuata tramite piano attuativo.
  • Zona D — produttivo. Le parti destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o assimilati (artigianato, logistica, commercio all'ingrosso).
  • Zona E — agricolo. Le parti destinate a usi agricoli, con edificabilità molto contenuta e legata alla conduzione del fondo.
  • Zona F — attrezzature. Le parti destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale (scuole, ospedali, parchi urbani, impianti tecnologici).

Questa classificazione non è un dettaglio da tecnici: determina cosa si può costruire e quanto. Prima di acquistare un terreno o progettare un intervento, capire in quale zona ricade è il primo passo — lo stesso che si verifica con il certificato di destinazione urbanistica e con i controlli su come verificare se un terreno è edificabile.

Indici e usi ammessi: tabella di sintesi

La tabella seguente riassume i caratteri di ciascuna zona e i limiti di densità esplicitamente fissati dal DM 1444/1968. Dove il decreto non impone un valore fisso, l'indice è definito dallo strumento urbanistico comunale: in quei casi indichiamo il criterio, non un numero che sarebbe fuorviante.

ZonaDestinazioneUso prevalente ammessoDensità fondiaria (DM 1444)
ACentro storicoConservazione e recupero dell'esistenteNuove costruzioni ≤ 5 mc/mq; risanamento entro le densità preesistenti
BCompletamentoResidenza e servizi in tessuti già edificatiDefinita dal piano comunale (zona già consolidata)
CEspansioneNuova residenza tramite piano attuativoDefinita dal piano, entro standard e limiti di altezza/distanze
DProduttivoIndustria, artigianato, logisticaDefinita dal piano; standard specifici per insediamenti produttivi
EAgricoloAttività agricola e residenza del conduttoreMax 0,03 mc/mq per le abitazioni
FAttrezzatureServizi e impianti di interesse generaleDefinita dal piano in funzione della dotazione di standard

I valori 5 mc/mq (zona A) e 0,03 mc/mq (zona E) sono i limiti fissati direttamente dall'art. 7 del DM 1444/1968. Per le zone B, C, D e F l'indice preciso lo stabilisce il PRG del singolo Comune: leggere il valore "a memoria" è l'errore più comune.

L'edificabilità di un terreno agricolo, in particolare, è tra le più fraintese: la zona E non è "non edificabile", ma consente volumi minimi e finalizzati. Approfondiamo il tema in cosa si può costruire su un terreno agricolo e nelle regole per una casa mobile su terreno agricolo.

Gli standard urbanistici collegati alle ZTO

Le zone territoriali omogenee non servono solo a stabilire quanto si costruisce, ma anche quanti spazi pubblici devono accompagnare l'edificazione. L'art. 3 del DM 1444/1968 impone, per gli insediamenti residenziali, una dotazione minima inderogabile di 18 mq per abitante di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde o a parcheggio, così ripartiti:

  • 4,50 mq/ab per l'istruzione (asili nido, scuole materne e dell'obbligo);
  • 2,00 mq/ab per attrezzature di interesse comune;
  • 9,00 mq/ab per verde attrezzato, gioco e sport;
  • 2,50 mq/ab per parcheggi pubblici.

È il motivo per cui un'area di espansione (zona C) non può essere riempita solo di edifici: una quota di superficie va destinata a servizi. Per capire la logica dietro questi numeri e come incidono su un intervento a Roma, vedi l'approfondimento sugli standard urbanistici. Il tema si intreccia con la lottizzazione e i piani attuativi, lo strumento con cui in zona C questi standard vengono materialmente realizzati e ceduti al Comune.

Come si legge la zona sul PRG di Roma (e perché è diversa dalle ZTO)

Qui sta il punto più delicato e più frainteso. Il DM 1444/1968 detta i criteri con cui i Comuni redigono i piani; ogni PRG poi adotta la propria classificazione. Il Piano Regolatore Generale di Roma Capitale, vigente dal 2008, non ripartisce la città in "zone A-F", ma la organizza come un sistema di città contigue — la città storica, la città consolidata, la città da ristrutturare e la città della trasformazione — all'interno del sistema insediativo, articolate in tessuti e ambiti, affiancate dal sistema ambientale, dei servizi e delle infrastrutture.

La corrispondenza logica, in linea di massima, è questa:

Zona DM 1444Componente indicativa del PRG di Roma
A — centro storicoCittà storica (tessuti storici, disciplina di dettaglio in scala 1:5.000)
B — completamentoCittà consolidata (tessuti già edificati)
C — espansioneCittà della trasformazione / ambiti di riqualificazione
D — produttivoAmbiti e tessuti produttivi del sistema insediativo
E — agricoloSistema ambientale e agro romano
F — attrezzatureSistema dei servizi e delle infrastrutture, Centralità

Attenzione: è una lettura orientativa, non un'equivalenza automatica. Ogni tessuto del PRG di Roma ha proprie Norme Tecniche di Attuazione (NTA) che ne fissano indici, altezze, usi ammessi e modalità di intervento, e che non coincidono meccanicamente con i valori del DM. Per orientarsi tra elaborati, sigle dei tessuti e cartografia serve un metodo: lo spieghiamo passo passo in come leggere il PRG di Roma. Il valore edificatorio concreto — l'indice da cui ricavare la cubatura realizzabile — si calcola invece come mostriamo in come calcolare l'indice di edificabilità e la cubatura.

Prima di ogni operazione su un terreno resta indispensabile verificare non solo la zona, ma anche i vincoli sovraordinati (paesaggistici, idrogeologici, storico-archeologici) che possono limitare l'edificabilità a prescindere dalla ZTO: il metodo è in come verificare i vincoli su un terreno, mentre le aree tutelate a Roma richiedono spesso anche l'autorizzazione paesaggistica.

Il DM 1444 è ancora in vigore?

Sì. A oltre cinquant'anni dall'emanazione, il DM 1444/1968 è tuttora vigente e i suoi standard restano un riferimento inderogabile. Nel tempo il quadro si è evoluto: l'art. 2-bis del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) — inserito dall'art. 30 del DL 69/2013, convertito nella Legge 98/2013 — ha attribuito alle Regioni la facoltà di prevedere, con propria legge, deroghe ai limiti di densità, altezza e distanza del DM 1444, ma solo nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario (non per il singolo edificio). In altre parole, i valori del decreto sono la base nazionale, ma la disciplina di dettaglio va sempre cercata nel PRG comunale e nella legge regionale del Lazio, non nel solo DM.

Questo è il motivo per cui, in pratica, non basta sapere che un terreno è "in zona C" o "in zona E": occorre incrociare la classificazione con le NTA del piano, con i vincoli e con la normativa regionale. Il quadro edilizio generale resta ancorato al DPR 380/2001, Testo Unico dell'Edilizia, che disciplina titoli e procedure per costruire.

In sintesi e come possiamo aiutarti

Le zone territoriali omogenee A-F del DM 1444/1968 sono la "grammatica" con cui si legge il territorio: dicono se un'area è centro storico, completamento, espansione, produttivo, agricolo o attrezzatura, e fissano gli standard minimi. A Roma, però, questa grammatica va tradotta nella zonizzazione propria del PRG (città storica, consolidata, da ristrutturare, della trasformazione), leggendo tessuti e NTA per capire l'edificabilità reale. È un lavoro di lettura incrociata dove un dettaglio — un vincolo, una sigla di tessuto, un indice — cambia il risultato.

Se stai valutando un terreno o un intervento a Roma e vuoi sapere con certezza in quale zona ricade, quali indici e usi sono ammessi e cosa dice davvero il PRG, i nostri tecnici a Roma curano la lettura degli strumenti urbanistici, la verifica al Comune e l'inquadramento del tuo caso. Richiedi un preventivo gratuito: analizziamo la destinazione urbanistica e ti diciamo, senza giri di parole, cosa è possibile fare.

Domande frequenti

Cosa sono le zone territoriali omogenee A, B, C, D, E, F?

Sono le sei categorie con cui il DM 1444/1968 (art. 2) classifica il territorio comunale: A centro storico, B completamento (aree già edificate), C espansione (nuovi insediamenti), D produttivo (industria e artigianato), E agricolo, F attrezzature di interesse generale. A ciascuna corrispondono limiti di densità, altezza, distanze e standard di spazi pubblici che ogni Comune deve rispettare.

Il PRG di Roma usa le zone A-F del DM 1444?

No, non direttamente. Il PRG di Roma Capitale (vigente dal 2008) organizza il territorio con una classificazione propria — città storica, consolidata, da ristrutturare e della trasformazione, articolata in tessuti e ambiti. Le zone A-F del DM restano il criterio nazionale con cui quel piano è costruito, ma sulla cartografia romana si leggono i tessuti e le relative Norme Tecniche di Attuazione, non le sigle A-F.

Che differenza c'è tra zona A e zona B?

La zona A è il centro storico, con parti di pregio storico, artistico o ambientale dove si privilegia la conservazione; le nuove costruzioni non possono superare 5 mc/mq (art. 7 DM 1444/1968). La zona B è di completamento: comprende aree già edificate (superficie coperta almeno pari a 1/8, cioè il 12,5%, della superficie fondiaria e densità superiore a 1,5 mc/mq) diverse dal centro storico, con indici fissati dal piano comunale.

Quanto si può costruire in zona agricola (zona E)?

In zona E l'edificabilità è molto contenuta: l'art. 7 del DM 1444/1968 fissa per le abitazioni una densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq, legata alla conduzione del fondo. Non significa che la zona sia non edificabile, ma i volumi ammessi sono minimi e finalizzati all'attività agricola. Le regole di dettaglio dipendono dal PRG comunale e dalla legge regionale.

Il DM 1444/1968 è ancora in vigore nel 2026?

Sì, è tuttora vigente e i suoi standard minimi restano inderogabili. Dal 2013 l'art. 2-bis del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), inserito dall'art. 30 del DL 69/2013 convertito in Legge 98/2013, consente alle Regioni di introdurre deroghe ai limiti di densità, altezza e distanza nell'ambito degli strumenti urbanistici. Per il caso concreto vanno sempre lette anche le NTA del PRG comunale e la normativa regionale del Lazio.

Come faccio a sapere in che zona ricade il mio terreno a Roma?

Occorre incrociare la cartografia del PRG con le Norme Tecniche di Attuazione del tessuto interessato e verificare eventuali vincoli sovraordinati. Lo strumento ufficiale che attesta la destinazione urbanistica è il certificato di destinazione urbanistica (CDU), rilasciato dal Comune. I nostri tecnici a Roma effettuano la lettura del piano e la verifica per il tuo caso specifico.

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