Consiglio di Stato: se un’opera abusiva è privata della sua funzionalità e riconoscibilità, può essere considerata legittima, se conforme a norme e prescrizioni
TETTOIA ABUSIVA TRASFORMATA IN PERGOLATO FOTOVOLTAICO: NO ALLA DEMOLIZIONE

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5567 del 27 luglio 2021, ha confermato la sentenza del Tar Lombardia n. 29 del 7 gennaio 2021, relativa alla possibilità di evitare la demolizione di una tettoia abusiva trasformata in pergolato a sostegno di pannelli fotovoltaici, assentibile mediante Cila a determinate condizioni.
L’ordine di demolizione riguardava una tettoia e un ripostiglio, divenuti abusivi per superamento della volumetria disponibile a seguito la costruzione di un edificio residenziale. Dopo la demolizione parziale delle strutture, era stata presentata una Comunicazione inizio lavori (Cila) inerente a:
- trasformazione della tettoia in un pergolato destinato a ospitare pannelli fotovoltaici;
- riduzione del ripostiglio nei limiti di superficie dei depositi di attrezzi agricoli.
Tettoia abusiva può diventare legittima se privata della sua funzionalità
Il Comune aveva acquisito la Cila e prescritto il rispetto della distanza minima di cinque centimetri tra i pannelli fotovoltaici, dando un’indicazione esplicita sui lavori da eseguire. Tali atti, secondo il Consiglio di Stato, smentiscono la presunta inerzia dell’Amministrazione verso le diffide presentate dal confinante, che si era opposto all’intervento.
La sentenza formula il principio che se un’opera abusiva è privata della sua funzionalità e riconoscibilità, può essere considerata legittima, se conforme a norme e prescrizioni. Nel caso in esame, il nuovo manufatto sorto dalla trasformazione della tettoia non doveva essere demolito in quanto considerato un pergolato.
Consiglio di Stato, sentenza n. 5567 del 27 luglio 2021
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