Da due pronunce del Consiglio di Stato emerge una netta differenza tra vincolo paesaggistico e vincolo idrogeologico
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Un edificio abusivo, realizzato in un’area sottoposta a vincolo, può ottenere il condono edilizio? La risposta non è univoca, ma dipende dal tipo di vincolo cui è soggetta l’area su cui sorge l’opera. In alcuni casi il condono è concesso a condizione che il vincolo sia stato apposto dopo la realizzazione dell’opera. In altri casi, il vincolo ha una sorta di efficacia retroattiva e impedisce il condono anche se apposto dopo la realizzazione dell’abuso.
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Condono edilizio e vincolo paesaggistico
Con la sentenza 5262/2021, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul caso di una costruzione realizzata nella fascia di 300 metri dal mare. Oltre a confermare il diniego del condono, i giudici hanno spiegato il funzionamento del vincolo paesaggistico.
Secondo il CdS, devono intendersi espressamente escluse dal condono edilizio le opere realizzate successivamente alla istituzione del vincolo. Di conseguenza, sono condonabili soltanto le opere realizzate su immobili assoggettati a vincolo dopo la loro realizzazione.
Condono edilizio e vincolo idrogeologico
Il CdS, con la sentenza 6140/2021, è arrivato ad una conclusione diversa nel caso in cui l’area o l’immobile siano sottoposti a vincolo idrogeologico.
I giudici hanno spiegato che, sebbene la presenza di un vincolo idrogeologico non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area, la sua presenza impone ai proprietari l’obbligo di conseguire, prima della realizzazione dell’intervento, il rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente amministrazione, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio.
Le opere soggette a vincolo idrogeologico, si legge nella sentenza, non sono condonabili se in contrasto con il suddetto vincolo, anche se questo è stato apposto successivamente. In questo caso, il Comune non ha alcun margine di discrezionalità e deve provvedere alla demolizione.