Cassazione: non è necessario che siano terminati i lavori edili, sono sufficienti coperture e tamponature dei muri

13/09/2021 – Per ottenere la sanatoria, è necessario che la costruzione abusiva risulti ultimata entro le date limite indicate dalle leggi sul condono edilizio. Ma quando una costruzione può definirsi ultimata? Saperlo con esattezza è fondamentale e la Cassazione, con la sentenza 33083/2021, ha spiegato quali sono le condizioni per evitare la demolizione dell’immobile.
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Condono, il caso
Il caso preso in esame dai giudici riguarda la realizzazione di un immobile abusivo. Il responsabile ha chiesto e ottenuto il condono edilizio per evitare la demolizione, ma secondo la Corte d’Appello tale condono è illegittimo perché le opere sanate non erano state ultimate entro il 31 dicembre 1993, cioè la data limite per usufruire del secondo condono edilizio, disposto dalla Legge 724/1994.
A detta della Corte d’Appello, quindi, a prescindere dalla cubatura realizzata senza permessi, la volumetria non poteva essere assentita in sede amministrativa.
Condono, sufficiente il completamento delle strutture
La Cassazione ha spiegato che la Corte d’Appello è arrivata ad una conclusione errata perché è partita dal presupposto che una costruzione può essere considerata ultimata quando siano terminati i lavori edili, comprese le rifiniture esterne, mentre la struttura in esame si presentava “al grezzo”.
Al contrario, secondo la Cassazione, per ottenere il condono è sufficiente che siano stati completati la copertura e il tamponamento delle mura perimetrali. Non è necessario che siano state realizzate anche le finiture.
La Cassazione ha aggiunto che la Corte d’Appello non aveva tenuto in considerazione i verbali del sopralluogo, ai quali emergeva che l’immobile era già dotato delle strutture essenziali, comprendenti la copertura, le mura perimetrali e i servizi.
Sulla base di questi motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso del responsabile dell’abuso e annullato l’ordine di demolizione.
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