Fare la CILA edilizia a Roma: tempi, costi, sanzioni, cosa fare e quando farlo? I dettagli per fine Lavori, variazione catastale e detrazioni fiscali.

In questo articolo vado ad illustrare l’iter che va intrapreso prima di dare inizio a dei lavori di ristrutturazione interni attraverso l’autorizzazione edilizia denominata CILA Roma (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). La C.I.L.A. è legifera da un Decreto nazionale ma ogni Comune, con delle delibere, l’ha adattata secondo le esigenze specifiche del proprio territorio. Essendo che il mio lavoro si svolge principalmente a Roma dunque, andrò a dettagliare nello specifico questo Comune da qui nasce il mio titolo CILA Roma.

EDILIZIA PRIVATA ROMA

GEOMETRA, EDILIZIA PRIVATA ROMA

CILA Roma (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)

Per la CILA nel Comune di Roma Municipio può fare la richiesta il proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo (Affittuario, Usufruttuario o Compromissario acquirente, autorizzati dal proprietario). Come dicevamo, l’articolo riguarda le opere da effettuarsi solo su immobili ricadenti all’interno del territorio del COMUNE DI ROMA

CILA Roma: quando fare la richiesta

Quando si vogliono eseguire le seguenti tipologie di lavori, previste dall’art. 6 del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380 così come modificato dall’art. 5 del D.L 25 marzo 2010 n. 40 convertito in legge dalla L. 22 maggio 2010 n. 73 e ss.mm.ii.:
 interventi di manutenzione straordinaria di cui all’ art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/01, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’ edificio;
 modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.

Cosa fare

Una comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), da presentarsi esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma SUET, attiva sul sito del Dipartimento P.A.U., a questo indirizzo.

Fine Lavori e variazione catastale

È opportuno che, il richiedente dell’ istanza, terminati i Lavori, comunichi all’Ufficio Tecnico la data di ultimazione degli stessi allegando alla stessa un certificato di collaudo finale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato. È necessario invece presentare la ricevuta dell’avvenuta richiesta di variazione catastale o la dichiarazione che non sono intervenute modifiche di classamento.

CILA a Roma: tempi, costi e sanzioni

I lavori possono iniziare a partire dalla data della presentazione della documentazione suindicata. La CILA a Roma costa € 251,24 di diritti di segreteria.

La mancata comunicazione dell’inizio lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comporta il pagamento di € 251,24 di diritti di segreteria e di una sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi (€ 333,00) quando la comunicazione, se pure tardiva, viene fatta spontaneamente e l’intervento è in corso di esecuzione.

Metodo di pagamento

Il pagamento dei diritti di segreteria e dell’eventuale sanzione verrà effettuata, contestualmente alla presentazione dell’istanza, attraverso il canale telematico del sistema SUET.

Norme di riferimento

D.P.R 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.
Normativa comunale ( N.T.A. del PRG vigente, R.E.G., ecc…. ).

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CHI PUò USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI FISCALI?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. Quindi, se hai un lavoro e risiedi in Italia, potrai accedere al bonus.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: 

proprietari o nudi proprietari;

titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

locatari (affittuari) o comodatari;

soci di cooperative divise e indivise;

imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l’azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;

soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Infine, mi preme precisarti che la detrazione spetta indistintamente in caso di prima casa e seconda casa.

Hanno diritto alla detrazione anche il familiare convivente, il promissario acquirente (a seguito di compromesso), il coniuge separato assegnatario dell’immobile, il componente dell’unione civile e il convivente more uxorio.

Quali sono gli adempimenti richiesti per la detrazione? Comunicazione all'Enea.

Per poter richiedere la detrazione per ristrutturazione del 50%, in alcuni casi, occorre presentare una pratica edilizia (CILA, SCIA, Permesso di costruire) in Comune a firma di tecnico abilitato prima dell’inizio dei lavori.

Per alcune opere ricadenti nel bonus ristrutturazione e nel bonus mobili, è necessario l’invio di una comunicazione all’Enea e, in generale, l’asseverazione dell’intervento a firma di un tecnico che verifichi la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla legge. L’invio dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori, in modalità telematica (sito Enea).

 

Qual è la dicitura del bonifico parlante?

Quando ti appresterai a pagare l’idraulico, il muratore, l’elettricista, caldaista, ingegnere, architetto o geometra non pagare in contanti!!!! Occorre pagare il tutto tramite bonifico indicando precise causali. Fortunatamente molte banche hanno predisposto dei bonifici pre-compilati. Sicuramente attraverso la home-banking troverai questo servizio.

Altrimenti ti segnalo le corrette diciture delle causali:

Causale bonus 50 % ristrutturazione edilizia:

Lavori edilizi (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) – Pagamento fattura n. ___ del___ a favore di ___ partita Iva ___, C.f. beneficiario detrazione_________”.

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