Validità attestato di prestazione energetica con ediliziaprivata.roma@gmail.com
In questo video preso dal web, vediamo le principali informazioni che ogni cliente, richiedente l’ape (ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA) anche chiamato certificazione energetica APE.
La validità massima di 10 anni è legata alla presenza del libretto di caldaia/di centrale dell’impianto termico e alla sua allegazione alla copia dell’APE da consegnare al proprietario/acquirente/locatario.
Nel Campo “Note” dell’APE, il Soggetto Certificatore dovrà specificare: – di avere preso visione del libretto, riportando la data dell’ultima manutenzione della caldaia e del controllo dei fumi previsti per legge; – che la validità massima di 10 anni è comunque subordinata al rispetto da parte del proprietario/inquilino/terzo responsabile delle disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).
Nel caso di non disponibilità del libretto di caldaia/di centrale dell’impianto termico, ovvero nel caso in cui quest’ultimo non riportasse la data dell’ultima manutenzione e del controllo dei fumi previsti per legge, nel Campo “Note” dell’APE, il Soggetto Certificatore dovrà specificare:
- l’impossibilità di avere preso visione e/o di avere ottenuto copia del libretto;
- l’incompletezza e/o il non aggiornamento del libretto.

Che la validità massima di 10 anni è legata:
• alla successiva allegazione all’APE in possesso del proprietario/ acquirente/locatario del libretto, opportunamente aggiornato dopo avere effettuato le operazioni di manutenzione della caldaia e di controllo dei fumi previsti per legge;
• al rispetto da parte del proprietario/inquilino/terzo responsabile delle disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).
Nel caso non venissero eseguite le operazioni di manutenzione e di controllo dei fumi previsti per legge:
La validità dell’APE è limitata al 31 dicembre dell’anno successivo a quello del rilascio, intendendosi non soddisfatte le disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).
IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA SPECIFICATO, ALLA COPIA DELL’APE DA PRESENTARE ALLA REGIONE NON È NECESSARIO ALLEGARE IL LIBRETTO DI CALDAIA/DI CENTRALE DELL’IMPIANTO TERMICO.
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