La certificazione energetica a Roma serve ad attestare la prestazione energetica di un edificio, questa intesa come la quantità di energia stimata o effettivamente consumata per soddisfare i diversi bisogni (riscaldamento ambiente, riscaldamento dell’acqua, raffreddamento, ventilazione, illuminazione…), sempre connessi ad un uso standard dell’edificio stesso. Lo scopo è quello di fornire un giudizio oggettivo sull’impatto energetico dell’edificio che consenta la sua confrontabilità con i limiti di legge e con le prestazioni di altri edifici e che fornisca al tempo stesso informazioni sulle potenzialità di miglioramento. Indirettamente, ma in maniera assolutamente non secondaria, l’attestato energetico dovrebbe peraltro rappresentare un incentivo all’adozione di tecnologie e accorgimenti costruttivi rivolti alrisparmio energetico, stimolando il costruttore e il venditore a qualificare il proprio prodotto e sensibilizzando l’acquirente o il locatario ad apprezzarne il risultato. La certificazione assume in tal senso una valenza promozionale rispetto alle migliori pratiche di risparmio energetico. Infine la certificazione energetica a Roma, attraverso una mappatura della situazione esistente e la definizione di standard qualitativi misurabili coadiuva l’amministrazione pubblica nell’opera di orientamento e corretta pianificazione dello sviluppo del territorio. L’obiettivo finale della certificazione è dunque di contribuire alla riduzione dei consumi del settore edilizio che, da solo, è responsabile di circa il 40% dei consumi di energia dell’Unione europea e dove, la stessa Comunità europea, stima possibile un risparmio del 22%. |
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Il metodo di calcolo della prestazione energetica degli edifici comprende nominalmente tutti i seguenti aspetti: 1. Caratteristiche termiche dell’edificio, compresa la sua tenuta all’aria; 2. Impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione; 3. impianto di condizionamento d’aria e ventilazione; 4. impianto d’illuminazione; 5. posizione ed orientamento degli edifici; 6. clima esterno; 7. sistemi solari passivi e protezione solare; 8. ventilazione naturale; 9. qualità del clima interno. Il calcolo tiene conto anche: 1. dei vantaggi prodotti da sistemi solari attivi e passivi; 2. della presenza di impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili; 3. dei sistemi di cogenerazione dell’elettricità; 4. sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini); illuminazione naturale. Attraverso una scala di valori ben definita, in un determinato sistema di valutazione, viene definita la classe energetica di un edificio, come avviene per gli elettrodomestici. |
Classe Energetica Edificio Roma
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi (indicazione nazionale, alcune regioni possono aver modificato le scadenze, anche anticipandole). dal 1° settembre 2007: edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni ediliziesuperiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti. dal 1° gennaio 2008: contratti Servizio Energia e Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;dal 1° luglio 2009: trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.dal 1° luglio 2010: contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari. |
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