Hai bisogno di delega planimetria catastale? In questo articolo riporteremo tutto ciò che occorre sapere sulle pratiche catastali, e riporteremo principalmente le informazioni dal sito governativo dell’Agenzia delle entrate.
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DELEGA PLANIMETRIA CATASTALE: la visura della planimetria
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2022
La planimetria catastale è il disegno tecnico, di norma in scala 1:200, di un’unità immobiliare registrata in Catasto, da cui è possibile desumere, in conformità alle regole catastali, contorni, suddivisione e destinazione dei locali interni, dati metrici e altre informazioni.
La planimetria può essere richiesta gratuitamente dai titolari di diritti reali, risultanti in catasto, o da loro delegati (modulo di delega per l’accesso alle planimetrie – pdf).
La delega planimetria catastale, archiviate nella banca dati informatica, relative agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può avvenire presso qualsiasi Ufficio provinciale – Territorio, sportello catastale decentrato o in modalità telematica tramite i servizi disponibili sul sito dell’Agenzia. La consultazione non comprende il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che amministrano autonomamente le proprie banche dati catastali e immobiliari.
La consultazione dei dati disponibili solo in formato cartaceo è possibile unicamente presso l’Ufficio provinciale – Territorio competente.
Nella maggior parte dei casi le informazioni sono già inserite nella banca dati, ma in caso di mancata informatizzazione della planimetria (regolarmente presentata agli Uffici dell’Agenzia) si può richiedere l’inserimento in banca dati utilizzando il servizio telematico di “Correzione dati catastali online (Contact Center)” oppure presentando apposita istanza presso l’Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia territorialmente competente.

DELEGA PLANIMETRIA CATASTALE: Accesso alle planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali o a unità immobiliari soppresse per delega planimetria catastale
Presso gli Uffici provinciali – Territorio, è possibile consultare le planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali o ad unità immobiliari soppresse.
Le planimetrie catastali riferite a unità immobiliari soppresse potranno essere rilasciate solo ai soggetti che, al momento della soppressione, vantavano diritti reali di godimento sull’unità immobiliare e, in genere, a chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi, nonché ai soggetti riconducibili alle unità immobiliari derivate da quelle oggetto di soppressione.
Nel caso di planimetrie presenti nella banca dati informatizzata il rilascio è gratuito secondo le modalità sopra riportate. In questo caso, e per i soli uffici migrati al SIT (Sistema Integrato del Territorio), le planimetrie sono consultabili anche dai servizi telematici di presentazione documenti.
Per le planimetrie disponibili solo in formato cartaceo, relative a stadi superati, o soppressi, dell’unità immobiliare presenti nell’archivio censuario informatizzato, oppure correlate a periodi antecedenti alla data di impianto meccanografico e richiamate solo nei modelli 55, è consentito il rilascio della copia conforme secondo le modalità previste per le certificazioni catastali, previo pagamento dei tributi speciali e dell’imposta di bollo. In tal caso la richiesta deve essere motivata, ad esempio, per esigenze collegate a profili urbanistici ed edilizi stabiliti a livello comunale o regionale, oppure ad attività di carattere peritale finalizzate all’individuazione di particolari profili civilistici, mirati a definire questioni contenziose, tali per cui risulta necessario ricostruire la storia grafica di ciascuna unità immobiliare.
delega planimetria catastale:
- AGGIORNAMENTO PLANIMETRIA CATASTALE COSTO obbligo aggiornamento catastale per lavori interni
- VOLTURA CATASTALE ROMA
DELEGA PLANIMETRIA CATASTALE: Implementazione delle modalità di consultazione telematica per delega planimetria catastale da parte dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti immobiliari e dei professionisti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale:
Documento ufficiale riguardo delega planimetria catastale ( riportato di seguito):
2.2. Il collaboratore richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere a diretta conoscenza del fatto
che il proprio delegante è un:
a) professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato
– da parte di uno dei soggetti legittimati – della redazione di atti tecnici di aggiornamento del
catasto edilizio urbano o di altri atti e attività concernenti l’immobile, ovvero di adempimenti
delega planimetria catastale delega planimetria catastale
connessi alla stipula di atti concernenti l’immobile, nonché dall’autorità giudiziaria;
ovvero delega planimetrica catastale
b) notaio od altro pubblico ufficiale incaricato della stipula di atti concernenti l’immobile.
2.3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 2.2, allo scadere della delega di cui al punto
1.1, revocano l’accesso al sistema delega planimetrica catastaletelematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione
delle planimetrie catastali.
2.4. L’incarico professionale di cui alla lettera a) del punto 2.2 è conservato in originale dal
professionista per un periodo di 5 anni.
3. Attivazione del servizio
3.1. La data di attivazione del servizio di cui al presente provvedimento è stabilita con
comunicato del Direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.
4. Disposizioni finali
4.1. Il presvdelega planimetrica catastaleente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, ai
sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Motivazioni
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 16 settembre 2010 ha stabilito la
disciplina relativa alle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali.
In tale contestodelega planimetrica catastale è stato definito l’adelega planimetrica catastalembito soggettivo di applicazione di detta disciplina,
individuando i destinatari dell’abilitazione al servizio di consultazione teldelega planimetrica catastaleematica nei soggetti
abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio
urbano di cui all’art. 1, codelega planimetrica catastalemma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché nei notai
ovvero nei segretari o delegati della pubblica amministrazione abilitati all’utilizzo delle
procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
Sono, inoltre, state definite le modalità di presentazione della richiesta, effettuata direttamente
dai soggetti abilitati e da questi sottoscritta con firma digitale.3

Considerata l’opportunità di snelliredelega planimetrica catastale e rendere più agevole per questi soggetti il servizio di
consultazione telematica delle planimetrie catastali, con il presente provvedimento si
incrementano le modalità di accesso al servizio allargando l’ambito di operatività ad ogni atto
o attività per cui si è ricevuto apposito incarico e prevedendo la possibilità, per i medesimi
soggetti abilitati, di abilitare a loro volta propri collaboratori ad effettuare e sottoscrivere in
proprio la richiesta di consultazione nell’interesse dei soggetti medesimi al fine
dell’espletamento dell’incarico.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 64; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente le procedure telematiche di
registrazione, trascrizione e voltura;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (artt.
38, 47 e 76);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei
dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati;
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per l’anno 2005), concernente la
presentazione degli atti di aggiornamento per via telematica (art. 1, comma 374);
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice
dell’amministrazione digitale;4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, concernente i termini, le condizioni e le modalità
relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali;
Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, (art. 2, comma 68, il quale prevede che le consultazioni catastali sono eseguite
secondo le delega planimetrica catastalemodalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 12 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006, concernente le modalità di esecuzione delle
visure catastali;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 13 giugno 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, concernente il regolamento sulla disciplina
del diritto di accesso ai documenti amministrativi (in particolare l’art. 15, concernente gli atti
sottratti all’accesso);
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, recante disposizioni in materia di aggiornamento del catasto (art. 19);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia del territorio in data 16 settembre 2010 ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 ddelega planimetrica catastaleicembre 2007, n. 244, concernente la disciplina delle modalità di
consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla
presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, che definisce le regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, recante regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici nonché di formazionedelega planimetrica catastale e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma
1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007 n. 244.
DOCUMENTO NECESSARIO DELEGA PLANIMETRIA CATASTALE
Con questo modello il Contribuente, titolare di diritti reali su un immobile, può delegare un’altra persona a
richiedere la planimetria del bene di Sua proprietà presso gli uffici dell’Agenzia, di seguito riportato:
DELEGA PLANIMETRIA CATASTALE: informazioni sui costi dal sito agenzia delle entrate:
Il rilascio di copia delle planimetrie riferite a stadi superati o ad unità soppresse e presenti nei soli archivi cartacei prevede il pagamento dei tributi speciali catastali – pdf e dell’imposta di bollo (secondo quanto previsto per le certificazioni catastali).
Per ogni copia si versano 16 euro a titolo di tributi speciali catastali.
Ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati (oltre ai primi quattro elementi) si aggiungono ulteriori 4 euro
In particolare, per il rilascio di copia di planimetrie l’importo ulteriore sarà dovuto ogni quattro unità immobiliari urbane.
La planimetria catastale può essere richiesta online dai titolari anche per quota del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli immobili attraverso il servizio telematico Consultazione personale.
I professionisti e i pubblici ufficiali abilitati alla presentazione telematica dei documenti possono richiedere la visura della planimetria catastale tramite la piattaforma “Sister”; in questo caso è obbligatorio indicare un soggetto intestatario dell’immobile.
La planimetria non viene rilasciata se il soggetto indicato nella richiesta non risulta intestatario dell’immobile ovvero se il codice fiscale dell’intestatario non risulta validato in Anagrafe Tributaria.
È consentita la richiesta senza codice fiscale del soggetto intestatario o con codice fiscale non validato in Anagrafe Tributaria solo nel caso di incarico professionale dato da un soggetto in qualità di Erede.
Sono escluse dall’accesso telematico le planimetrie delle unità immobiliari urbane relative a:
- obiettivi sensibili per la sicurezza dello Stato
- immobili censiti nelle categorie B/3 (prigioni e riformatori), D/5 (istituti di credito, di cambio e assicurazione), E/5 (fabbricati adibiti a fortificazioni e loro dipendenze)
- immobili, non censiti nelle categorie indicate nel punto precedente, che risultino già attualmente secretati.
DELEGA PLANIMETRIA CATASTALE: come funziona? video pratici
In questo video preso dal web vediamo come è la procedura per la delega planimetria catastale:
Generalmente si utilizza la delega per le planimetrie quando ad avere bisogno del documento tramite il servizio di ricerca e consultazione online non è il proprietario dell’immobile o quando il proprietario non ha la possibilità di recarsi personalmente presso gli uffici catastali locali.
La planimetria catastale non è infatti un documento accessibile pubblicamente a chiunque sia interessato e, di conseguenza, sono autorizzati ad ottenerne una copia solo il proprietario dell’unità immobiliare oppure una terza persona fornita di regolare delega, anche nel caso in cui si tratti di un professionista.
La delega rappresenta quindi uno strumento di tutela per il proprietario di un immobile, visto che la visione dell’organizzazione interna degli spazi di un ambiente privato senza la sua autorizzazione rappresenta una violazione alla privacy.
Bisogna comunque ricordare che esistono alcune situazioni in cui è possibile richiedere una planimetria catastale anche senza una delega.
In base a quanto stabilito dalla legge, la richiesta può essere effettuata dal proprietario dell’unità immobiliare, da chi possiede diritto di godimento su di essa e da chi ha legittimo interesse o può dimostrare di agire per conto di proprietari e intestatari.
Possiamo fare un esempio concreto immaginando un’assemblea di condominio che ha deliberato la revisione delle tabelle millesimali. In una situaziondelega planimetrica catastalee di questo tipo, il tecnico incaricato della revisione a bisogno di avere a disposizione sia la visura catastale che le planimetrie e quindi può succedere che l’amministratore autorizzi a farne richiesta.v
Nel caso in cui il tecnico richieda la planimetria senza delega, non commette un infrazione, visto che l’aggiornamento delle tabelle millesimali viene effettuatov nell’interesse dei propriedelega planimetrica catastaletari delle unità immobiliari.
Il modulo, messo a disposizione dall’Agenzie delle Entrate, è piuttosto semplice e deve essere compilato inserendo i seguenti dati.
-Dati anagrafici del delegante come nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e codice fiscale. A questo proposito è importante sapere che solo il titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare può effettuare la delega e la titolarità del diritto reale deve risultare anche dalla visura catastale.
-Dati anagrafici del delegato come nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e codice fiscale.
-Dati relativi alle planimetrie oggetto della delega come comune, foglio e particella.
-Firma del delegante.
Alla delega deve poi essere allegata la copia di un documento di identità vadelega planimetrica catastalelido del delegante, il soggetto che autorizza un’altra persona a effettuare la visura catastale.
Il delegato, la persodelega planimetrica catastalena autorizzata a effettuare la visura catastale per conto di un altro individuo, dovrò poi presentarsi con un proprio documento di identità valido, in modo che sia possibile l’identificazione.
delega planimetria catastale cosa fare se non è conforme una volta richiesta
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