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fonte riporata dal sito Agenzia delle entrate riguardo al regolamento su diagnodi energetiche
Reg. Deliberazioni n.33 del 19.07.2022
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della
vulnerabilità sismica e di diagnosi energetica per una pluralità di
immobili in uso all’Agenzia delle Entrate
IL COMITATO DI GESTIONE
nella riunione del 13 luglio 2022, alla quale hanno partecipato il Direttore
dell’Agenzia, avv. Ernesto Maria Ruffini, che ha presieduto il Comitato, e i
componenti, nominati ai sensi dell’art. 67, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, prof. Alessandro Santoro e, collegati a distanza, ai
sensi dell’art. 8, comma 5-bis, dello Statuto, cons. Francesca Quadri,
dott.ssa Cinzia Romagnolo e ing. Franco Maggio;
con la partecipazione, collegato a distanza ai sensi dell’art. 8, comma 5-bis,
dello Statuto, del dott. Pasquale Mirto, componente del Comitato nominato
ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che delibera nelle sole materie indicate dalla legge;
con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, della
Presidente, dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli, e dei componenti dott. Marco
Antonini e dott. Giovanni Battista Lo Prejato, collegati a distanza con le
modalità di cui all’art. 8, comma 5-bis, dello Statuto;
con la presenza, in qualità di segretario del Comitato di Gestione, della
dott.ssa Federica Corbo;
visto l’art. 68, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
stabilisce che il Comitato di Gestione delibera le spese che impegnano il
bilancio dell’Agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi
superiori al limite fissato dallo Statuto;ai sensi dell’articolo 7, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate,
il quale prevede che il Comitato delibera, su proposta del Direttore, le spese
superiori all’ammontare di duemilioniseicentomila euro;
premesso che l’Agenzia, per l’esercizio delle funzioni istituzionali, nonché
per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e di coloro
che accedono agli uffici, è tenuta ad assicurare “stabilità e solidità” ai
luoghi di lavoro, così come definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
premesso, altresì, che l’Agenzia del Demanio ha fornito indicazioni in
merito alla competenza ad effettuare le verifiche sismiche di cui
all’Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.
3274, presso gli immobili di proprietà dello Stato, anche condivisi tra più
Amministrazioni;
considerato che l’Agenzia, al fine di ottemperare alle richiamate
disposizioni, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia del Demanio, e in
previsione della prossima scadenza dei contratti di locazione per gli
immobili Fondo Immobili Pubblici e Fondo Patrimonio Uno, previste
rispettivamente per il 28 dicembre 2022 e 29 dicembre 2023, intende
procedere ad acquisire i servizi tecnici di ingegneria e architettura volti alla
valutazione della vulnerabilità sismica degli immobili di Fondo Immobili
Pubblici e Fondo Patrimonio Uno, mediante l’avvio di una procedura
aperta di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, attesa l’indisponibilità di Convenzioni Consip o di bandi
sul Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. e in considerazione del
valore complessivo della procedura superiore alla soglia comunitaria;
rilevato che il suddetto affidamento riguarderà, altresì, gli immobili di
proprietà dell’Agenzia delle Entrate, per i quali, oltre alla verifica della
vulnerabilità sismica, ove non ancora presente, verrà richiesta anche lavalutazione dell’efficienza energetica degli stessi ovvero la redazione della
diagnosi energetica; diagnosi energetica enea
rilevato che tale procedura di gara sarà organizzata in sedici lotti territoriali
e sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera b), del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
diagnosi energetica enea
valutato che all’esito della procedura, per ciascuno dei vari lotti di gara,
sarà sottoscritto con l’aggiudicatario un contratto normativo in forma
pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione del quale ciascuna struttura
territoriale potrà, successivamente, e in considerazione dei fabbisogni che
si manifesteranno nell’ambito territoriale di riferimento, sottoscrivere il
contratto esecutivo di competenza;diagnosi energetica enea
considerato che l’importo complessivo per la procedura in questione è pari
a euro 6.292.234,28, comprensivo del compenso per i professionisti, degli
oneri della sicurezza per rischi da interferenza, dell’IVA e di ogni altro
onere previsto dal conto economico d’appalto;diagnosi energetica enea
rilevato che l’acquisizione in oggetto è prevista nell’ambito della
programmazione biennale di beni e servizi 2022/2023 dell’Agenzia ai sensi
dell’art. 21 decreto n. 50/2016 e trova la copertura economica, relativa alla
sua prima annualità, nell’ambito del Budget 2022;
su proposta del Direttore;
con il voto favorevole dei componenti aventi diritto, di cui all’art. 67,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
ha deliberato

DIAGNOSI ENERGETICA ENEA
Il decreto legge 34/2020 “decreto rilancio” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, prevede l’innalzamento al 110% dell’aliquota di detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficienza energetica che soddisfano i requisiti di cui al decreto 06/08/2020 e per gli interventi antisismici di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
L’asseverazione va fatta sempre a fine lavori ed è possibile farla in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati. Deve essere redatta da un tecnico abilitato munito di polizza assicurativa espressamente stipulata per il SuperEcobonus 110%.
FONTE INFORMAZIONI: SITO ENEA DIAGNOSI ENERGETICA ENEA
Per completare un’asseverazione occorre caricare nel sistema i file PDF dei seguenti documenti: Copia della polizza assicurativa, APE ante intervento, APE post intervento e computo metrico dei lavori.
Per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati, che accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (Ecobonus aliquote del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
L’invio della Scheda Descrittiva è richiesto anche per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio di cui al Bonus Facciate (aliquota di detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021)
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La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli
effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già
stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio
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L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per
verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni
fiscali.
Il decreto 11 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11.09.2018)
ha definito le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli
fonti diagnosi energetiche enea normative enea agenzia delle entrate

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle
persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si
eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici
esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre,
comprensive di infissi)diagnosi energetica enea
l’installazione di pannelli solari
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, l’agevolazione è
prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:
delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n.
311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016
e il 31 dicembre 2019, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di
acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la
consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un
funzionamento più efficiente degli impianti.diagnosi energetica enea
Infine, per gli anni 2018 e 2019 è prevista anche:
per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti
esistenti
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
apparecchi ibridi
per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
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