Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica 2022

Il Superbonus al 110%

L’articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 – Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all’economia (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021).

STUDIO TECNICO GEOMETRA ROMA

SUPERBONUS EDILIZIA, IL GOVERNO CONFERMA LA VOLONTÀ DI PROROGARLO AL 2023
SUPERBONUS EDILIZIA, IL GOVERNO CONFERMA LA VOLONTÀ DI PROROGARLO AL 2023

La detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici  si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto  in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, nei seguenti specifici casi: 

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.  Il comma 66 della legge di bilancio 2021 fa rientrare nella disciplina agevolativa anche agli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

–     50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

–     40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

–     30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari). La detrazione è riconosciuta inoltre per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari).L’agevolazione è riconosciuta altresì, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, l’agevolazione è riconosciuta anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  • Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell’UE.

La  legge di bilancio 2021 (comma 66) stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Successivamente l’articolo 1, comma 3, del decreto legge n.59, ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

la disposizione stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell’agevolazione.

PNRR, ECCO IL DECRETO CHE RIPARTISCE LE RISORSE. 13,95 MILIARDI PER IL SUPERBONUS
PNRR, ECCO IL DECRETO CHE RIPARTISCE LE RISORSE. 13,95 MILIARDI PER IL SUPERBONUS

a tale proposito si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell’UE. Gli interventi di questa Componente, come scritto nel testo del PNRR, si prefiggono di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come l’Italia che soffre di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati.

Il superbonus spetta anche per gli interventi trainati (se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti), cioè quelli per efficientamento energetico (ecobonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, nonché (norma introdotta alla legge di bilancio 2021) agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici anche su strutture pertinenziali agli edifici (norma introdotta alla legge di bilancio 2021). L’articolo 33 del decreto legge n. 77 del 2021 riconosce la detrazione anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici.

In merito all’applicazione della misura agli interventi di volti alla eliminazione delle barriere architettoniche il Governo nella risposta all’interrogazione 5-05839 Fragomeli ha precisato che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni», sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi. La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l’intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professionidagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.

Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8  (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli) e A9 (ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico a seguito della modifica introdotta dall’articolo 80, comma 6, del decreto legge n.104 del 2020, cd. decreto Agosto. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Il richiamato articolo 33 del decreto legge 77 del 2001 stabilisce che gli interventi rientranti nella misura del Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

CONTATTACI PER PREVENTIVI E CONSULENZE GRATUITE

La norma specifica che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

Per tali interventi, inoltre, la decadenza del beneficio fiscale (articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) opera esclusivamente nei casi di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati richiesti nel secondo periodo del nuovo comma 13-ter (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14).

L’articolo 33-bis del sopra citato decreto stabilisce inoltre che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

A tale proposito si segnala che il 4 agosto 2021 la Conferenza Unificata ha dato il via libera all’adozione del modulo unico per la Cila-Superbonus

La norma stabilisce altresì che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Secondo una prima stima indicata nel Rapporto: Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione, realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati e dal Cresme (presentato alla Camera dei deputati il 26 novembre 2020) dall’introduzione della misura del Superbonus dovrebbero derivare i seguenti importi aggiuntivi: nell’ipotesi del mantenimento della norma a tutto il 2021(disciplina ante legge di bilancio 2021) 2.421 milioni, tutti nel 2021;con il prolungamento dei benefici a tutto il 2022 (antisismica, efficientamento energetico, fotovoltaico, colonnine di ricarica) l’impatto può essere valutato in 8.069 milioni di euro, dei quali: 1.614 nel 2021 e 6.455 nel 2022.

L’articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 67 della legge di bilancio 2021) di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo. I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro. In particolare per quanto riguarda la misura del Superbonus, secondo i dati presentati in uno studio del Cesef in merito alla fruizione del beneficio fiscale, nei primi sei mesi di vigenza della norma, il 73,4% dei richiedenti ha optato per lo sconto in fattura, mentre il restante 26,5% per la cessione del credito ad altri soggetti. 

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi  e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Secondo una norma introdotta dal comma 66 della legge di bilancio 2021, le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità  e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Successivamente alla conversione in legge del decreto Rilancio, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiali decreti del MISE recanti i requisiti tecnici e delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono altresì consultabili la guida sul Superbonus 110%, la – Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti, nonché il Provvedimento n. 326047 che ha approvato le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricariche (Superbonus) da inviarsi all’Amministrazione finanziaria in caso di opzione per la cessione del credito e per lo sconto sul corrispettivo.  

In sintesi con il provvedimento L’Agenzia chiarisce che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione, quindi per le spese effettuate nel 2020 la finestra va dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 51374 del 22 febbraio 2021, limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2020, il suddetto termine per la comunicazione delle opzioni è stato prorogato al 31 marzo 2021 e successivamente il provvedimento prot. n. 83933/2021 ha ulteriormente prorogato  al 15 aprile 2021.

Il modello dovrà essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall’amministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati. Nel modello vanno indicati i dati del beneficiario, o del suo rappresentante, il codice fiscale del condominio e dell’amministratore nei casi di interventi sulle parti comuni di un edificio. Solo in presenza di Superbonus, poi, andrà compilata la parte con i dati dei responsabili del visto di conformità, dell’asseverazione dell’efficienza energetica e dell’asseverazione del rischio sismico.

Il quadro A accoglie i dati sulla tipologia di intervento, il quadro B quelli catastali. Nel quadro C andrà barrata la tipologia di opzione, se si sceglie cioè il contributo sotto forma di sconto o la cessione del credito, e indicati i soggetti beneficiari.Il quadro D è dedicato ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto e va compilato solo se è intervenuta la relativa accettazione.

La Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria ha approvato la Relazione sull’applicazione delle misure fiscali per la riqualificazione energetica e sismica (cd superbonus). Il testo contiene una dettagliata ricostruzione normativa nonché le osservazioni e le proposte avanzate nel corso delle audizioni. Nelle conclusioni della Relazione vengono inoltre suggerite alcune misure normative volte a:

  • estendere la durata dell’incentivo;
  • provvedere a un riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riqualificazioni edilizie (attraverso la redazione di un Testo unico compilativo) che risultano frammentate in una molteplicità di provvedimenti fra loro correlati attraverso complessi richiami incrociati;
  • rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito;
  • semplificare le procedure per poter accedere al superbonus;
  • prevedere un termine, dal momento della conclusione dei lavori, entro il quale i professionisti tecnici possano procedere a un ravvedimento operoso onde poter sanare errori materiali o ritardi di scarso rilievo;
  • considerare la possibilità di estendere il superbonus anche alle spese relative a rimozione e smaltimento dell’amianto;
  • istituire presso il MISE un Osservatorio di carattere consultivo sulla materia, a cui possano partecipare anche esponenti di categorie e ordini professionali.

CONTATTACI PER PREVENTIVI E CONSULENZE GRATUITE

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva previsto, per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, una detrazione pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d’imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, una detrazione pari al 36 per cento. La detrazione al 41 per cento è stata successivamente ripristinata per il solo anno 2006.

La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c)), che ha inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) il nuovo articolo 16-bis. Tale disposizione ha confermato non solo l’ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale consolidando l’orientamento di prassi formatosi in materia. A regime, la misura della detrazione IRPEF sarà del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

Con l’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell’ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia è stato prorogato al 31 dicembre 2013.

Si segnala che la legge di stabilità per il 2015 ha elevato dal 4 all’8 per cento la misura della ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 657).

Le leggi di bilancio negli anni hanno prorogato per i rispettivi anni la detrazione.

Da ultimo, il comma 58 della legge di bilancio 2021, modifica l’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogando al 31 dicembre 202la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR ovvero interventi di:

  • manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • realizzazione di autorimesse o posti autopertinenziali;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • adozione di misure antisismiche;
  • bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Il comma 76 inoltre proroga di un anno (a tutto il 2021) l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

 La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all’articolo 1, commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:

  • la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:

  • le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
  • le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli aspetti applicativi la disposizione in esame rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi (d. P. R. n. 917 del 1986).

Detrazioni maggiorate per interventi antisismici

Il D.L. n. 63 del 2013 (articolo 16, comma 1-bis) ha previsto una detrazione del 65 per cento delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Si tratta degli interventi, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917 del 1986 – TUIR, che riguardano l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

La legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 232 del 2016) in relazione agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche ha stabilito che la misura della detrazione del 50 per cento si applica fino al 31 dicembre 2021. Inoltre si prevede che la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).

Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento. Con D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 (modificato dal D.M. 07 marzo 2017 n. 65) sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta fino al 31 dicembre 2021 spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. L’Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità attuative della cessione del credito con un provvedimento dell’8 giugno 2017.

Le suddette detrazioni maggiorate possono essere utilizzate anche dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (articolo 16, comma 1-sexies.1, del D.L. 63 del 2013, inserito dalla legge di bilancio 2018).

Con il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 46-quater) è stato previsto che qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1) siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell’85 per cento (in relazione al passaggio di una ovvero due classi di rischio inferiore), se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. Le detrazioni spettano all’acquirente delle unità immobiliari, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

La legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è dell’80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell’85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio (articolo 14, comma 2-quater.1, del D.L. n. 63 del 2013).

L’articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (come modificato dalla legge di bilncio 2021) stabilisce che rientrano nella disciplina della detrazione al 110% (superbonus) anche gli Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Si tratta dei sopra citati interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies).

L’agevolazione si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies).

Il superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

La circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle entrate specifica che gli importi di spesa ammessi al superbonus sono pari a:

CONTATTACI PER PREVENTIVI E CONSULENZE GRATUITE

  1. 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente;
  2. 96.000 euro, nel caso di acquisto delle case antisismiche;
  3. 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

Viene, altresì, previsto che ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione al 110% delle spese spetta per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione e i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009,  nonché, secondo una norma introdotta dalla legge bilancio 2021, tutti i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (in alternativa al contributo per la ricostruzione). 

Sempre la legge di bilancio 2021 ha stabilito inoltre, che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Sul punto l’agenzia delle entrate ha pubblicato la guida “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%“, che chiarisce aspetti normativi e operativi sulle misure agevolative finalizzate a velocizzare e rafforzare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dagli eventi calamitosi del 2016 e quelli situati nei comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il documento indica come usufruire dei bonus e spiega le modalità di applicazione del Superbonus nell’ambito dei progetti di ricostruzione, le procedure per accedervi, la rendicontazione e la modalità di fatturazione degli interventi. Come segnalato l’incentivo spetta per la parte eccedente il contributo concesso sugli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma. Nella guida, pertanto, si chiarisce che è possibile accedere a entrambi gli istituti con la presentazione di un unico progetto e di un unico computo metrico, ferma restando la chiara riferibilità nell’ambito di tale computo metrico delle spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti ammesse al Superbonus.

Dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi richiamati, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/1986spetta nella misura del 90 per cento.

A tale riguardo l’Agenzia delle entrate ha precisato che la detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta in quanto l’articolo 121 del decreto Rilancio richiama gli interventi antisismici dell’articolo 16 del decreto-legge n.63 del 2013 e del comma 4 dell’articolo 119. In sostanza, quindi, l’impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo. Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

L’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, attualmente del 65 per cento) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;

 il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;

 l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;

 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.

Le norme che hanno introdotto l’agevolazione sono previste nella legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349). Successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni. Il novero delle spese agevolabili è stato inoltre ampliato ad altre tipologie di interventi.

 L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, nel prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, ha incluso tra le spese agevolabili anche quelle per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro.

Il D.L. n. 63 del 2013 (articolo 14) nel prorogare le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013 ha elevato la misura al 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma ha previsto l’applicazione della detrazione d’imposta del 65 per cento per le spese sostenute. Il D.L. 63 del 2013 ha, inoltre, previsto che l’ENEA effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articolo 14, comma 3-bis). L’attività di monitoraggio si basa sull’elaborazione delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione per via telematica, sulla trasmissione di una relazione sui risultati degli interventi e sul costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini delle detrazioni medesime. E’ istituita, poi, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale (art. 15-bis) in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il comma 58 della legge di bilancio 2021 proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto per avvalersi della sopra citata detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.

La disposizione proroga altresì a tutto il 2021 la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. (comma 2-bis dell’articolo 14, D.L. 63/2013).

Per una dettagliata ricognizione delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si consiglia la lettura della Guida dell’Agenzia delle entrate. Per una panoramica della materia si rinvia alle pagine web Riqualificazione energetica degli edifici: l’ecobonus e Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica consultabili sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Si segnala, inoltre, che il Servizio studi della Camera, in collaborazione con l’istituto di ricerca CRESME ha pubblicato un dossier in materia di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio da cui emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2020, oltre 21 milioni di interventi. In ventidue anni le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a oltre 346 miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2019 indica un volume di investimenti pari a 28.762 milioni di euro veicolati dagli incentivi fiscali per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica, la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione delle facciate (la previsione elaborata nel rapporto dello scorso anno per il 2019 era stata di 28.963 milioni di euro). Nel 2020, a causa della crisi pandemica, la previsione costruita a partire dai dati dei primi nove mesi dell’anno porta a stimare questo valore in 25.105 milioni di euro, con una flessione del 12,7% rispetto al 2019.Il bonus mobili

L’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013 riconosce ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia una detrazione del 50 per cento (ripartita in dieci quote annuali di pari importo) per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l’acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione: mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, forni di classe non inferiore ad A, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l’acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro. Si ricorda che per usufruire della detrazione in oggetto è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione. 

Con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l’Agenzia delle entrate, tra l’altro, ha fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici.

 Da ultimo il comma 58 della legge di bilancio 2021 proroga al 2021 la menzionata detrazione al 50 per cento innalza da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici.

Per una ricognizione completa delle detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si suggerisce la consultazione della Guida dell’Agenzia delle entrate.

 Si ricorda che la legge di stabilità per il 2016 aveva previsto un’ulteriore ipotesi di detrazione fiscale per l’acquisto esclusivamente di mobili da adibire ad arredo dell’abitazione principale acquistata da giovani coppie, anche di fatto (c.d. bonus mobili giovani coppie). La misura della detrazione era del 50 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2016, ma il limite di spesa è aumentato a 16.000 euro (articolo 1, comma 75, della legge n. 208 del 2015). Tale detrazione non è stata prorogata.

Si segnala che il Servizio studi della Camera, in collaborazione con l’istituto di ricerca CRESME ha pubblicato un dossier in materia di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio da cui emerge che gli incentivi  fiscali  per  il  recupero  edilizio  e  per  la  riqualificazione  energetica  hanno  interessato  dal  1998  al  2020, oltre 21  milioni  di  interventi.  In  ventidue  anni  le  misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a oltre  346 miliardi  di euro. Il dato a consuntivo per il  2019 indica un volume di investimenti pari a 28.762 milioni   di   euro   veicolati   dagli   incentivi   fiscali   per   il   recupero   edilizio,   la   riqualificazione  energetica,  la  riduzione  del  rischio  sismico  e  la  riqualificazione  delle facciate (la previsione elaborata nel rapporto dello scorso anno per il 2019  era stata di 28.963 milioni di euro).

Nel 2020, a causa della crisi pandemica, la previsione costruita a partire dai dati dei primi nove mesi dell’anno porta a stimare questo valore in 25.105 milioni di euro , con una  flessione del 12,7% rispetto al 2019.

Detrazioni fiscali per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici

Il comma 59 della legge di bilancio 2021 proroga per l’anno 2021 la detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (cd. bonus facciate).

Si ricorda che il comma 219 della legge di bilancio 2020 ha introdotto la detraibilità dall’imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cd bonus facciate).

In particolare la norma stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

L’articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:

  • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

L’agevolazione può essere usufruita da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Per una dettagliata panoramica sulla materia si consiglia la lettura della guida Bonus facciate realizzata dall’Agenzia delle entrate.

Per una ricostruzione dei risultati conseguiti dalla varie misure introdotte in materia di efficenza energetica si consiglia la lettura del Rapporto Annuale DETRAZIONI FISCALI 2020 di ENEA.

 L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una guida nella quale sono descritti i passaggi necessari per accedere alla procedura web predisposta per gestire i vari crediti d’imposta acquisiti perché ceduti dai beneficiari.

articoli correlati:

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022 DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA 2022
VOLTURA CATASTALE: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

VOLTURA CATASTALE: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

La voltura catastale è un'operazione fondamentale per tutti coloro che intendono acquistare, vendere o trasferire la proprietà di un immobile. In questo articolo, spiegheremo cos'è la voltura catastale e perché è così importante, offrendo anche il nostro servizio di...

leggi tutto

Privacy

edilizia-privata-roma