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CILA

La CILA edilizia

Edilizia libera. Quando effettui un lavoro edilizio, a seconda dei casi, devi presentare la CIL oppure la CILA. Ci sono però dei casi in cui non sei obbligato a presentare nulla: si chiama edilizia libera e significa che puoi iniziare e finire i lavori senza fare comunicazioni al Comune, in tutta tranquillità.

Se hai intenzione di svolgere alcuni lavori di manutenzione straordinaria in casa tua o nel condominio in cui abiti, devi sapere che ci sono alcune dichiarazioni da presentare al Comune per poter svolgere i lavori di ristrutturazione nel rispetto delle normative e senza il rischio di imbattersi in situazioni spiacevoli negli anni successivi.
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria, i casi sono due: puoi aver bisogno della CILA per i lavori leggeri o della SCIA per quelli più invasivi.

SPECIALIZZATI IN PRATICA CILA EDILIZIA

Il quadro normativo che regola le pratiche edilizie è in continuo mutamento.

Districarsi nel complesso sistema normativo non è facile ed è per questo che lo Studio Tecnico ROMA CILA EDILIZIA da anni si pone l’obiettivo di aiutare i clienti ad espletare tutte le pratiche edilizie mettendo a disposizione competenza e preparazione.

Qui troverai tutto ciò che devi sapere su cos’è la CILA ediliziaquando farlacosa serve per farla e i costi:

Renderemo semplici le pratiche più complesse.

I nostri servizi sono concentrati sulla ricerca, progettazione e dietrofront di ogni tipo di lavoro. Vi offriamo garanzia, competenza e sicurezza con i nostri professionisti esperti nell’inserimento professionale per tutte le richieste di progettazione e rilascio di permessi varie. Offro un servizio completo per offrire a tutti i miei clienti una vasta gamma di servizi in un’unica società.

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Cos’è la CILA edilizia?

CILA” è un acronimo che significa “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata”, ovvero una comunicazione che devi inviare al Comune della tua città nel momento in cui vuoi iniziare i lavori di manutenzione straordinaria che non prevedono modifiche strutturali all’edificio, altrimenti avrai bisogno di presentare la SCIA.

La CILA è una procedura più veloce perché si tratta di una semplice comunicazione. Infatti, dopo averla consegnata, potrai iniziare i lavori fin da subito senza dover attendere per autorizzazione.

Quando bisogna fare la CILA?

Come abbiamo visto, la CILA va presentata quando hai intenzione di fare lavori di manutenzione straordinaria basilari, cioè quando il progetto non andrà a modificare la struttura della casa.

Nel dettaglio, ecco quando farla:

  • interventi di manutenzione straordinaria che non modifichino la struttura;
  • piccole ristrutturazioni che non coinvolgano parti strutturali;
  • abbattimento di barriere architettoniche anche con modifiche alla sagoma dell’edificio, come l’installazione di ascensori esterni;
  • realizzazione di pertinenze minori con volume minore del 20% dell’immobile principale;
  • movimentazione di terra non inerente all’attività agricola;
  • costruzione di serre con muratura;

Cosa serve per fare la CILA?

Per presentare la CILA è necessario presentare i disegni con i lavori che si intende svolgere e compilare un modulo con tutti i dati e le informazioni utili a registrare i lavori di manutenzione straordinaria e il nome del responsabile di tutto il progetto.

Avrai bisogno di un tecnico esperto, come un Architetto, che asseveri la conformità dei lavori e che si occuperà di dichiarare:

  • la conformità ai regolamenti edilizi
  • la conformità agli strumenti urbanistici
  • l’esclusione dal progetto delle parti strutturali dell’edificio

L’Architetto ti aiuterà anche a presentare la pratica inserendo tutti i documenti necessari, ovvero:

  • il modulo CILA
  • la documentazione grafica
  • la ricevuta di pagamento per eventuali diritti di segreteria del Comune
  • la dichiarazione di assenso di terzi proprietari (ove presente)
  • i documenti di identità (del dichiarante, dei terzi proprietari e del progettista)
  • altri eventuali documenti relativi a casi specifici

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 Quali sono i tempi di una CILA edilizia? 

Secondo gli artt. 6 e 23 del DPR 380/2001, la durata dei termini della CILA è piuttosto libera e scandita in questo modo:

  • inizio: i lavori possono cominciare già il giorno stesso della presentazione, senza dover attendere un’autorizzazione.
  • fine: non c’è una scadenza a livello nazionale prevista dalla legge, quindi può variare a seconda del Comune di riferimento.
  • proroga: anche in questo caso varia in base al regolamento di ogni Comune, perché strettamente legata ai termini di scadenza.
  • Quanto costa una CILA edilizia?

Essendo regolamentata dai singoli Comuni, possono esserci costi diversi per attivare una pratica di CILA edilizia. In ogni caso, le spese previste generalmente sono due:

  • i diritti di segreteria del Comune.
  • la parcella del Geometra: il tecnico che metterà a tua disposizione la sua esperienza per aiutarti nelle valutazioni e nel presentare i documenti corretti.
  • Che cosa vuol dire pratica CILA?

Pratica “CILA” significa Comunicazione Inizio Lavori Asseverata e indica la comunicazione da presentare al Comune all’inizio di lavori di manutenzione straordinaria che non modificano la struttura dell’edificio.

  • Come si presenta la pratica CILA?

Per presentare la pratica CILA devi compilare i documenti e affidarti a un tecnico per raccogliere ed elaborare tutti i documenti necessari da consegnare allo sportello del tuo Comune.

  • Cos’è la CILA in sanatoria?

La CILA in sanatoria è una multa applicata per regolarizzare abusi minori relativi a lavori di manutenzione straordinaria non dichiarati in precedenza (1.000€).

  • Qual è la differenza tra CILA e CILA in sanatoria?

La CILA viene presentata nel momento in cui decidi di realizzare lavori di manutenzione straordinaria. Se, per vari motivi, i lavori non vengono comunicati, si dovrà ricorrere alla CILA in sanatoria per regolarizzare il nuovo stato dell’immobile.


La comunicazione di inizio lavori venne introdotta nel 2010 nel Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) per semplificare l’avvio di lavori edilizi, senza titolo abilitativo ma con una semplice comunicazione da presentare, anche in modalità telematica, all’ufficio tecnico del Comune.

La CILA viene presentata da un tecnico abilitato che redige i disegni di progetto e predispone l’asseverazione contenente la descrizione deglii interventi da realizzare.

Gli interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata sono principalmente ricadenti nella manutenzione straordinaria e nel restauro e risanamento conservativo senza interventi strutturali.

Si trattano di un numero molto ampio di lavori, quali a titolo esemplificativo:

  • nuova distribuzione interna, cioè la tipica “ristrutturazione” di appartamenti con la creazione o la modifica degli ambienti
  • frazionamento ed accorpamento di unità immobiliari
  • rifacimento degli impianti (elettrico, idrico, riscaldamento, ecc)

Tuttavia tali interventi, per essere autorizzati da una CILA, non devono interessare parti strutturali dell’edificio (come muri portanti, solai, scale, ecc.), non devono modificare la volumetria complessiva e non devono variare la destinazione d’uso dell’immobile.

Con gli ultimi aggiornamenti normativi, i casi di lavori ricadenti nel campo della manutenzione straordinaria autorizzabili con CILA sono aumentati.

Generalmente si tratta di:

  • interventi interni che non variano la destinazione d’uso in maniera rilevante e non intervengono sulle strutture. Sono compresi quindi anche i frazionamenti (divisione in più parti un’unità immobiliare) e gli accorpamenti (unione di più unità immobiliari contigue), la realizzazione e la modifica degli impianti.
  • interventi esterni sulle facciate degli edfici salvo che non siano sottoposti a vincolo, che non ledano il decoro architettonico e che non comprtino una modifica della volumetria dell’edificio.

E’ il tecnico a farsi carico della responsabilità di dichiarare se i lavori possono essere realizzati con una semplice CILA o se è necessario utilizzare un’altra procedura amministrativa (come la SCIA o il Permesso di Costruire).

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per la ristrutturazione di un appartamento

La CILA è molto utilizzata per la tipica “ristrutturazione” di appartamenti.

Il proprietario di un immobile da ristrutturare tuttavia si trova spesso in difficoltà nel capire quando gli interventi sono compresi nella manutenzione ordinaria (e quindi non è necessaria la CILA) o nella manutenzione straordinaria.

In via esemplificativa quando si modifica la distribuzione degli ambienti tramite la demolizione e la costruzione di tramezzi si ricade in manutenzione straordinaria e va presentata la CILA. Quando invece si sostituiscono le finiture ed i rivestimenti, anche per grandi superfici, si ricade in manutenzione ordinaria, cioè in attività edilizia libera e quindi la CILA non va presentata .

A differenza del passato in cui, per la ristrutturazione di un appartamento bisognava presentare la DIA (Denuncia Inizio Attività) ed attendere i 30 giorni del “silenzio-assenso” prima di iniziare i lavori, la CILA permette di avviare i lavori immediatamente, nello stesso giorno in cui viene presentata al Comune.

Nell’art. 6 comma 1) del D.P.R. 380/2001 sono elencati gli interventi ricadenti nel campo dell’attività edilizia libera che, salvo eccezioni per la presenza di vincoli specifici, non necessitano di comunicazione asseverata. Si tratta di:

  • manutenzione ordinaria (leggi quali sono interventi manutenzione ordinaria)
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni
  • l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, se a servizio degli edifici e fuori dai centri storici

La norma include anche altri interventi, meno frequenti, ma che riporto per completezza:

  • installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  • interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche (sempre che non alterino la sagoma dell’edificio e non prevedano la realizzazione di scale ed ascensori)
  • alcune opere per attività di ricerca nel sottosuolo
  • i movimenti di terra per attività agricole
  • serre mobili stagionali per attività agricola (non in muratura)
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale

Attività edilizia libera, CILA, SCIA o Permesso per costruire

Abbiamo visto come la CILA viene presentata, con l’ausilio di un tecnico abilitato, principalmente per per opere di manutenzione straordinaria senza modifiche strutturali, cioè tipiche “ristrutturazioni” che prevedono la modifica della distribuzione interna degli ambienti.

Non va presentata nessuna comunicazione se gli interventi ricadono nella manutenzione ordinaria in quanto si tratta di Attività edilizia libera.

Per completezza riporto le altre due pratiche edilizie con cui si autorizzano dei lavori edilizi:

  1. la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) utilizzata per interventi ricadenti in “manutenzione straordinaria”, “restauro e risanamento conservativo” che riguardino le parti strutturali dell’edificio ed alcuni interventi ricadenti nella categoria “ristrutturazione edilizia”. Le definizioni delle varie “categorie di intervento” sono indicate nell’art. 3 Testo Unico dell’edilizia Dpr 380/01
  2. il PdC (Permesso per costruire) utilizzato per interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.

Nonostante l’intento di semplificare la normativa, il cittadino è comprensibilmente in difficoltà nel comprendere quale pratica va presentata.

In sintesi, possono capitare 4 differenti possibilità:

  1. Nessuna comunicazione da presentare (Ael)
  2. C.I.L.A.
  3. S.C.I.A.
  4. Permesso per costruire

La CILA può essere presentata dal proprietario dell’immobile all’ufficio tecnico del proprio Comune ma è preferibile che venga consegnata direttamente dal tecnico abilitato che si occupa di redigere l’asseverazione ed i disegni tecnici.

Negli uffici tecnici infatti, è prassi visionare la pratica con il tecnico del comune per valutare insieme al professionista le principali questioni di natura tecnica relative all’intervento, prima della presentazione allo sportello unico dell’edilizia.

Ormai, da alcuni anni, la presentazione avviene in forma telematica, con portali online appositamente prediposti dal Comune o tramite PEC (posta elettronica certificata).

Tra i principlai allegati alla CILA, vi sono:

  • Relazione tecnica asseverata del tecnico dove dovrebbe essere anche dichiarata la legittimità della preesistenza
  • Elaborati grafici con disegni dell’ante, intra e post operam, stralcio catastale e stralcio di Piano Regolatore Generale (PRG)
  • Durc della ditta esecutrice non antecedente a tre mesi (ad oggi non più obbligatorio, il DURC viene verificato direttamente online dal comune)
  • Progetto degli impianti secondo il DM 37/08 (se dovuto)
  • Titolo di proprietà dell’immobile (rogito, successione, etc)

Ogni comune può richiedere ulteriori documenti ed altre modalità di presentazione secondo il proprio regolamento edilizio e la propria prassi amministrativa. Nel comune di Roma Capitale è attivo un portale online per la presentazione delle CILA chiamato SUET

Chi prepara la modulistica ed i disegni

Il tecnico abilitato solitamente è un architetto, un ingegnere o un geometra. Per redigere la pratica deve essere iscritto all’Albo, avere la partita IVA e rilasciare la fattura per prestazione professionale. Questa fattura può essere utilizzata per la detrazione per ristrutturazione edilizia e viene richiesta dall’Agenzia delle Entrate in caso di controlli fiscali.

Ultimamente alcune leggi regionali (In Calabria e nel Lazio) hanno previsto che la pratica può essere presentata solo dopo che la parcella del tecnico è stata regolarmente pagata.

Quanto costa una CILA?

Il costo della CILA dipende dal Comune:

  • Roma il costo è pari a circa 250 euro per diritti di segreteria
  • Milano la presentazione è gratuita

Oltre ai costi amministrativi, vanno previsti i costi per la parcella del professionista che dipendono da vari fattori, tra cui la complessità dell’intervento ed il mercato professionale di riferimento. In media il costo è pari a 1.000 euro.

  • Avvio dei lavori: possono iniziare appena viene consegnata e protocollata la pratica al Comune senza attendere alcuna risposta.
  • Durante i lavori: non bisogna effettuare ulteriori comunicazioni al Comune salvo che cambi l’impresa, il tecnico o altri soggetti indicati nella CILA iniziale
  • Alla fine dei lavori: va consegnata la modulistica di “fine lavori” e nella maggior parte dei casi anche i seguenti documenti tecnici predisposti dal professionista:
    • Collaudo (a firma del direttore dei lavori)
    • Variazione catastale DOCFA
    • AQE – Attestato di Qualificazione Energetica
    • Formulario smaltimento dei rifiuti

Ulteriori aspetti che il titolare della CILA deve considerare (FAQ)

variante: In caso di modifiche al progetto presentato con la prima CILA, non è prevista la possibilità di presentare una variante ma occorre presentarne una nuova CILA, pagando inoltre nuovamente gli oneri amministrativi.

obbligo del direttore dei lavori: va precisato che la norma nazionale non prevede, in caso di CILA, l’obbligo di nominare il direttore dei lavori. (leggi “nomina del Direttore dei Lavori nella Cila”).

Tale obbligo è previsto invece nel Comune di Roma secondo un’interpretazione del Regolamento Edilizio. Inoltre, sempre a Roma, è previsto che il ruolo di direttore dei lavori possa essere svolto anche dal soggetto titolare della CILA.

lavori in economia: con la CILA è prevista la possibilità di svolgere i lavori in economia, quindi senza affidamento degli stessi ad un’impresa. Tuttavia tale possibilità è limitata ad interventi semplici e che comunque non prevedono il rifacimento degli impianti per i quali è necessario il rilascio del certificato di conformità.

CILA in cantiere: oltre alla documentazione sulla sicurezza, è opportuno disporre di una copia della CILA, al fine di mostrarla agli organi competenti in caso di controlli.

La variazione catastale va presentata entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori, tramite procedura DOCFA, se gli interventi hanno comportato una modifica della distribuzione degli ambienti e quindi la planimetria catastale va aggiornata.

L’aggiornamento della planimetria è particolarmente importante perchè, dal luglio 2010 per le compravendite, è obbligatorio dichiarare la conformità tra lo stato di fatto e i dati catastali dell’immobile. La mancanza della conformità o false dichiarazioni possono determinare anche la nullità dell’atto di rogito.

Per usufruire delle detrazioni fiscali, tra cui il SuperBonus 110%, bisogna verificare che i documenti amministrativi, tra cui la CILA, siano correttamente compilati, altrimenti si rischia di perdere i benefici fiscali.

La responsabilità del committente non si limita alla presentazione di questo documento ma (molto spesso) comprende anche la nomina di un coordinatore della sicurezza e di un responsabile dei lavori. Nonostante queste deleghe il proprietario rimane comunque responsabile di alcune verifiche di sua competenza in materia di sicurezza.

Infine, i rifiuti e le macerie prodotte durante i lavori vanno portati in discariche autorizzate, dove verrà rilasciato il formulario dei rifiuti.

RESPONSABILITA E SANZIONI

La CILA è uno strumento utilizzato frequentemente anche per delle sanare le irregolarità edilizie e per ottenere la conformità edilizia.

CILA in sanatoria

In caso di lavori edilizi realizzati nel passato senza comunicazione, è possibile sanare lo stato amministrativo edilizio con una “CILA in sanatoria” chiamata anche “CILA tardiva” o “CILA per lavori già eseguiti” pagando la sanzione di 1000 euro oltre ai diritti di segreteria. Prima del decreto “Sblocca Italia” pubblicato nell’Autunno 2014, la sanzione era pari a 258 euro.

Secondo alcune interpretazioni, la sanzione di 1.000 euro va considerata in prescrizione dopo 5 anni dall’avvio dei lavori.

Infine, se gli interventi realizzati non ricadono tra quelli subordinati a SCIA o PdC c’è il rischio di essere soggetti a responsabilità più importanti, anche di natura penale con la demolizione o rimozione dell’abuso, oltre all’arresto fino a 2 anni ed una multa fino a 51.645 euro.

La legge prevede inoltre la possibilità autodenunciare i lavori in fase di realizzazione presentando la CILA con una sanzione di 333 euro.

In caso di lavori edilizi, la responsabilità del committente non si limita alla presentazione della corretta pratica edilizia (CILA, SCIA, Permesso di costruire) ma vi sono precise responsabilità derivanti dal Codice Civile e dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008).

Relativamente alla normativa sulla sicurezza il committente deve valutare la nomina di un responsabile dei lavori e di un coordinatore della sicurezza.

SINTESI TECNICA DELL’ARTICOLO 6-BIS

La C.I.L.A. è la più frequente pratica edilizia che un professionista svolge durante l’attività professionale in quanto questo strumento permette la comunicazione di numerose tipologie di intervento.

Nello specifico l’art.6-bis del Testo Unico D.P.R. 380/2001 riconduce a C.I.L.A. tutti gli interventi che non sono realizzabili con gli articoli 6,10 e 22 del T.U., cioè rispettivamente con:

  1. Attività edilizia libera (art.6)
  2. Interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10)
  3. Intreventi subordinati a S.C.I.A. (art. 22)

La CILA va presentata all’amministrazione competente, cioè al Comune dove si trova l’immobile oggetto dei lavori.

La CILA e gli interventi da realizzare devono rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici, (quindi sia “sovra” che sottordinati al PRG), dei regolamenti edilizi comunali ed, in generale, della disciplina urbanistico-edilizia vigente, che ricordo è una materia concorrente tra Stato e Regioni (sotto la voce “governo del territorio“) e quindi particolarmente vasta e complessa.

Inoltre la CILA e gli interventi da realizzare, devono rispettare le normative specifiche di settori contigui a quello dell’edilizia, tra cui:

  1. Antisismiche e strutturali vedi norme sul sito della Protezione Civile)
  2. Sicurezza (norma principale T.U. 81/2008)
  3. Antincendio (vedi sul sito dei VVFF – Ing.Malizia – norma principale d.P.R. n.151/2011)
  4. Igienico – sanitarie (elenco norme Igienico Sanitarie)
  5. Efficienza energetica (vedi sul sito dell’ ENEA – norma principale L. 192/2005
  6. Rischio idreologico (articolo tecnico: “Rischio idrogeologico, come si e’ evoluta la normativa italiana?”)
  7. ultima nell’elenco, ma probabilmente prima per incidenza nella professione, è la normativa sui beni culturali, normata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (norma principale D.Lgs. 42/2004).

Il tecnico abilitato, sotto la propria responabilità, assevera la conformità dei lavori da realizzare ai regolamenti in materia edilizia. In caso di “C.I.L.A. in sanatoria” l’asseverazione è relativa a lavori già realizzati in passato.

Inoltre assevera che i lavori non interesseranno parti strutturali dell’edificio (a titolo esemplifcativo murature portanti, solai, scale, ecc.).

Quindi, Il soggetto interessato ai lavori, che solitamente corrisponde al proprietario, trasmette al Comune:

  1. l’elaborato progettuale
  2. l’asseverazione del tecnico
  3. i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori

Nella pratica professionale, solitamente è il tecnico che predispone tutta la documentazione e la invia al Comune, ormai in quasi tutta Italia tramite PEC o tramite portali appositi, come il SUET di Roma (leggi l’articolo dell’Arch. Marco Campagna “il SUET romano: compilare le CILA sullo sportello telematico“.

Il proprietario la visiona, ne valida il contenuto per quanto di sua competenza e la trasmette all’amministrazione comunale che restituisce un numero di protocollo della pratica edilizia.

Alla fine dei lavori quando sono concluse tutte le opere, il tecnico abilitato dichiara il collaudo finale e predispone il modulo di fine lavori che, congiuntamente all’interessato, viene presentato al Comune.

I più importanti documenti da allegare al “fine lavori” sono:

  1. la variazione catastale
  2. i certificati di conformità degli impianti
  3. l’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica)
  4. il formulario dei rifiuti

Va ricordato che la norma prevede, all’art.6-bis, comma 3), che la variazione catastale deve essere inoltrata all’Agenzia delle entrate direttamente dal Comune. Tuttavia, solitamente, questo non avviene e la variazione catastale viene ancora presentata dal tecnico, tramite DOCFA.

Infine le sanzioni sono disciplinate dall’art. 6-bis comma 5):

  1. in caso di lavori realizzati senza CILA la sanzione è pari a 1.000 euro
  2. se invece la comunicazione è presentata durante i lavori è pari a 333 euro

Consiglio al tecnico libero professionista che deve intervenire nel comune di Roma (ma considerato la qualità della guida il consiglio è valido anche per gli altri comuni d’Italia) l’articolo dell’arch. Marco Campagna che tratta di:

  1. documenti normativi
  2. definizioni essenziali (tra cui le superfici)
  3. regole tecniche (dimensioni minime stanze, rapporti aeroilluminanti, impianti, ecc.)
  4. consigli per la rappresentazione (disegni dell’ante, intra e post operam)
  5. specificità come differenza tra cortile, cortile secondario e chostrina; fattore luce diurno; arredi di falegnameria
  6. legittimità della preesistenza

CILA Superbonus 110%: Cos’è e quali sono le differenze con la CILA

La CILA o Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è un titolo abilitativo normato dal DPR 380 del 2021 ed è necessaria per diversi interventi edilizi tra cui nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, cambio di destinazione d’uso. In questa categoria rientrano gli interventi agevolati dal Superbonus 110%, per tale ragione è nato un nuovo titolo abilitativo: la CILAS. In questo articolo scopriremo cos’è, quali sono le differenze con la CILA tradizionale e, soprattutto, quali sono i contenuti minimi del modello unificato.

CILA superbonus 110 cos’è?

La CILA superbonus o semplicemente CILAS è un nuovo titolo abilitativo introdotto con la conversione in legge del il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio, meglio conosciuto come “Decreto Semplificazioni”. La sua introduzione è stata pensata per semplificare le pratiche burocratiche relative ai lavori oggetto di Superbonus 100% per cui è necessaria la CILA. Si tratta di una vera e propria procedura amministrativa che richiede l’intervento di un archietto, un ingegnere, un geometra o comunque un tecnico abilitato.

CILAS e CILA: le differenze

Rispetto alla CILA tradizionale questo nuovo titolo abilitativo presenta le seguenti differenze:

  • bisogna indicare se gli interventi sono agevolati dal Superbonus 110%;
  • bisogna indicare se gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione energetica;
  • bisogna indicare se gli interventi sono finalizzati al miglioramento sismico;
  • non occorre attestare lo stato legittimo dell’immobile;
  • è richiesta una descrizione sintetica degli interventi;
  • l’integrazione di elaborati grafici è facoltativa.

Un ulteriore differenza con il titolo abilitativo tradizionale sta nel fatto che la CILAS non può essere utilizzata per interventi di demolizione e ricostruzione.

CILAS: da quando è obbligatoria?

La Cila Superbonus 110% è stata approvata dalla Conferenza Unificata formata da Governo, Regioni ed Enti Locali che ha siglato l’Accordo del 4 agosto 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 agosto successivo. La pubblicazione in G.U., tuttavia, è stata una mera formalità in quanto la validità del provvedimento, data la sua urgenza, si è avuta già a partire dal giorno successivo all’accordo, ovvero dal 5 agosto 2021.

Di seguito forniamo il link alla Gazzetta Ufficiale su cui visualizzare il testo dell’accordo e l’allegato grafico.

CILA superbonus 110%: modello e contenuti minimi

Nell’accordo pubblicato in Gazzetta Ufficiale è possibile trovare anche il modello unificato su scala nazionale della Cila Superbonus, esso si compone di quattro parti che devono essere necessariamente compilate per conferire validità al titolo abilitativo. Esse sono:

  1. Prima Parte: Indicazioni soggettive;
  2. Seconda parte: Asseverazioni e dichiarazioni del progettista;
  3. Terza parte: Riepilogo della documentazione allegata alla Cilas;
  4. Quarta Parte: informativa privacy Reg. UE 679\2016.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di visionare il Modello Ufficiale della CILAS pubblicato in G.U. presente di seguito.



Domande:

Che cosa è una Cila? La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.è una pratica amministrativa che bisogna redigere prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, ufficio, negozio, ecc. Deve essere obbligatoriamente predisposta dal proprio tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.)

Che differenza c’è tra Cila e SCIA? Dunque la SCIA per parti strutturali e prospetti, o comunque per i lavori che portino ad un edificio sostanzialmente differente. La CILA solo ed esclusivamente per le opere interne che non riguardano parti strutturali, che possono anche portare ad un aumento dei vani e una diversa distribuzione degli spazi interni.

Quando serve la Cila? La comunicazione di inizio lavori asseverata richiede l’intervento di un professionista tecnico. … La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) verrà utilizzata per gli interventi per cui non servono SCIA o Permesso di costruire e per i casi in cui non si tratta di attività edilizia libera.

Quanto costa una Cila edilizia? La cila a Roma costa mediamente dai 350,00€ ai 450,00€ se non bisogna presentare la variazione catastale alla fine dei lavori. Se invece c’è obbligo di aggiornamento catastale con la cila mediamente un tecnico esperto richiede una parcella da 500,00€ a 600,00€.

Che cosa vuol dire pratica CILA? La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.è una pratica amministrativa che bisogna redigere prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, ufficio, negozio, ecc. Deve essere obbligatoriamente predisposta dal proprio tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.)

Come si presenta la pratica CILA?

Come si presenta una CILA e quanto costa La CILA può essere presentata dal proprietario dell’immobile all’ufficio tecnico del proprio Comune ma è preferibile che venga consegnata direttamente dal tecnico abilitato che si occupa di redigere l’asseverazione ed i disegni tecnici.

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Che lavori si possono fare con la Cila?

La tipologia di lavori per cui è richiesta la CILA comprende, ad esempio: nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti, riordino degli spazi interni, con spostamento di tramezzi e dei divisori non portanti, la creazione di controsoffittature in cartongesso, l’apertura, la chiusura o lo spostamento di porte …

Quanto chiedere per una Cila 2021?

Quanto costa la CILA

In particolare i diritti di segreteria per alcuni Comuni sono pari a zero per altri superano i 200 euro. Il costo del professionista oscilla normalmente tra i 500 e i 1.500 euro.

Quanto costa fare Cila?

comunicazione inizio lavori asseverata (CILA): 500 euro. segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): 700 euro. permesso di costruire: 1.500 – 1.800 euro. segnalazione certificata di agibilità: 600 euro.

Quanto chiedere per una Cila 2022?

1.000 euro, se i lavori sono già terminati; 1/3 di 1.000 euro, ossia 333,33 euro se i lavori sono ancora in corso d’esecuzione.

Che differenza c’è tra Cila e SCIA?

Dunque la SCIA per parti strutturali e prospetti, o comunque per i lavori che portino ad un edificio sostanzialmente differente. La CILA solo ed esclusivamente per le opere interne che non riguardano parti strutturali, che possono anche portare ad un aumento dei vani e una diversa distribuzione degli spazi interni.

Che documenti servono per la Cila?

Documenti da presentare con la CILA

Relazione tecnica asseverata e dettagliata, a firma del progettista; Elaborati progettuali con lo stato di fatto, durante i lavori ed al termine dei lavori, a firma del progettista; documentazione fotografica dello stato dei luoghi; Comunicazione Impresa esecutrice e DURC.

Quando è obbligatorio fare la Cila?

sono definiti dal D.L. 40 del 25.04.2010 coordinato con legge di conversione n. 73 del 22.05.2010. In generale, è obbligatorio nel caso di modifiche di spazi interni, realizzazione di bagni e rifacimenti di impianti.

Quanto costa geometra per Cila?

La pratica cila sia ordinaria che a sanatoria, si presenta per comunicare i lavori interni alla casa come la semplice ristrutturazione. Il geometra per presentare una cila ha un costo di circa € 300,00.

Quando non serve il permesso di costruire?

Permesso di costruire, quando decade? Il permesso di costruire decade in caso di mancato inizio dei lavori: lo ha stabilito una sentenza del TAR della Toscana (sentenza n. 352 del 6 marzo 2017).

Quali sono le attività di edilizia libera?

Sono attività di edilizia libera la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, la sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti.

Quali lavori di ristrutturazione non richiedono permessi?

22 Settembre 2020 Rifare l’impianto elettrico, le tubature del bagno o i sanitari, tinteggiare le pareti, realizzare un controsoffitto: sono tutti lavori di ristrutturazione che non richiedono alcuna pratica burocratica, che si possono quindi realizzare in regime di “edilizia libera“.

Cosa rientra in edilizia libera 2022?

Accanto al rifacimento degli intonaci e degli infissi, all’installazione di inferriate, parapetti e grondaie, modifiche al tetto e alla pavimentazione esterna rientrano anche la realizzazione di rampe, montascale e ascensori purché all’interno degli edifici e senza interventi sulle parti strutturali.

Quanto costa la SCIA al Comune?

La Scia può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da altro soggetto delegato o incaricato. Il costo dell’ adempimento burocratico è euro 251,24 per reversale di istruttoria, e il compenso della prestazione del tecnico.

Cosa presentare al Comune per edilizia libera?

Edilizia libera vuol dire che non occorre fare alcuna comunicazione né chiedere autorizzazione al Comune (tipo la CIL, CILA, ecc.). Un particolare lavoro o intervento edile, si dice “libero” quando non c’è da fare alcuna comunicazione, quindi tu puoi farlo eseguire anche domani se lo desideri.

Cosa si può costruire in giardino senza permesso?

Cosa possiamo fare in giardino

Tra gli interventi che possiamo fare senza permessi c’è il barbecue in muratura, la realizzazione dei ripiani o delle panche in muratura e pietra e la sistemazione di fioriere e sculture in pietra.

Come si presenta Cila?

Come si presenta una CILA e quanto costa

La CILA può essere presentata dal proprietario dell’immobile all’ufficio tecnico del proprio Comune ma è preferibile che venga consegnata direttamente dal tecnico abilitato che si occupa di redigere l’asseverazione ed i disegni tecnici.

Chi può compilare la Cila?

La CILA può essere presentata dal proprietario, comproprietario, usufruttuario dell’immobile su cui verrà eseguito l’intervento (più in generale, chiunque sia titolare di un “diritto reale” sull’immobile), oppure dall’inquilino che utilizza l’immobile in base ad un contratto di affitto con il consenso del proprietario …

Quanto tempo dura la Cila?

La cila una volta presentata al comune ha una durata temporale di tre anni, al termine di questo tempo bisogna comunicare la fine lavori con allegati l’aggiornamento catastale, lo smaltimento dei rifiuti (calcinacci) e se incaricato il collaudo del direttore dei lavori.

Quando si fa la SCIA?

Quando presentare la SCIA

La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività. Alla data di presentazione è necessario che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per avviare l’attività.

Che cosa è una Cila?

“CILA” è un acronimo che significa “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata”, ovvero una comunicazione che devi inviare al Comune della tua città nel momento in cui vuoi iniziare i lavori di manutenzione straordinaria che non prevedono modifiche strutturali all’edificio, altrimenti avrai bisogno di presentare la SCIA.

Cosa comporta modifiche interne in una abitazione senza autorizzazione?

se i lavori di manutenzione straordinaria interessano le parti strutturali dell’appartamento è necessaria la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). In assenza di essa, non c’è demolizione ma solo una sanzione pecuniaria.

TABELLE MILLESIMALI

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