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CILA IN SANATORIA

INDICE DEI CONTENUTI

COSTO CILA IN SANATORIA ROMA 2022

Quanto costa la Cila in sanatoria Roma? Solitamente il costo del Geometra per la presentazione di una pratica Cila che sia essa in sanatoria o per comunicare l’inizio dei lavori a Roma può partire da 600,00 € fino a 900,00 € compreso l’accatastamento finale, in particolare i diritti di segreteria per alcuni Comuni sono pari a 0,00 € per altri superano i 200,00 €.

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In questo articolo parliamo della CILA, uno dei titoli abilitativi spesso chiamato in causa quando si ristruttura un’abitazione. Descriveremo i casi che la rendono necessaria, offriremo consigli per rivolgersi a un buon tecnico, presenteremo i costi – tecnici e non – e qualche indicazione per risparmiare.

Quando serve, come si presenta, quanto costa la Comunicazione di inizio lavori asseverata

La CILA Comunicazione di inizio lavori asseverata, è una dichiarazione edilizia che va presentata in Comune in caso di realizzazione di alcune categorie di interventi su immobili. È disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001-Testo Unico Edilizia introdotto e quindi modificato dall’art. 3 d.lgs n° 222 del 2016.

Quando serve la CILA

La CILA svolge una funzione di natura residuale in quanto è utilizzabile per interventi non riconducibili a quelli elencati negli articoli 6, 10 e 22 del già citato D.P.R. 380/2001, il Testo Unico in materia edilizia. Questo significa che dalla presentazione della CILA sono escluse tutte le opere realizzate in edilizia libera, quelle subordinate a permesso di costruire e gli interventi sottoposti a SCIA. La tabella A sezione II contenuta nel d.lgs 222/2016, “Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi”, oltre a indicare la clausola residuale elenca anche alcuni tipi di intervento per i quali si deve far ricorso alla CILA, in particolare:

  • manutenzione straordinaria leggera
  • restauro e risanamento conservativo leggero
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato
  • movimenti di terra non inerenti all’attività agricola
  • serre mobili stagionali con strutture in muratura
  • realizzazione di pertinenze minori

In particolare, in riferimento al primo punto si specifica che sono ricomprese “opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio”.

CILA: come si presenta

La CILA consiste sostanzialmente nel progetto dell’intervento da eseguire e va presentata in Comune asseverata da un tecnico abilitato il quale attesta, sotto la propria responsabilità:

  • che i lavori che si intende realizzare sono conformi rispetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti
  • che l’opera è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia
  • che l’intervento non prevedo l’interessamento delle parti strutturali dell’edificio

I lavori possono iniziare il giorno stesso della presentazione della CILA. Concluso l’intervento va presentata poi la comunicazione di fine lavori, insieme alla ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.

Quanto costa la CILA

Il costo della CILA si compone di due voci: i diritti di segreteria pretesi dal Comune e la parcella del tecnico abilitato chiamato a redigere il documento. In entrambi i casi le cifre possono variare significativamente. In particolare i diritti di segreteria per alcuni Comuni sono pari a zero per altri superano i 200 euro. Il costo del professionista oscilla normalmente tra i 500 e i 1.500 euro.

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Cosa è la CILA?

La CILA, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata è un titolo abilitativo. Nello specifico, uno dei più leggeri, dove “leggero” sta a indicare una relativa facilità nel suo ottenimento e un costo moderato. Più leggero della CILA c’è solo la CIL, Comunicazione di Inizio Lavori, un tempo impiegata per molti interventi non invasivi e attualmente in vigore solo per la regolarizzazione di azioni di supporto, come l’installazione di impalcature.

La CILA è un titolo abilitativo non vincolato al parere dell’Ente. Appunto, è una semplice comunicazione. E’ però asseverata, dunque deve essere presentata insieme alla relazione di un tecnico.

Tutta un’altra cosa rispetto agli altri titoli abilitativi. Il riferimento è alla SCIA, Segnalazione di Inizio Lavori Asseverata, e al Permesso di Costruire. La SCIA è una comunicazione anch’essa, ma parecchio più complessa. Il Permesso di Costruire non solo è il più complesso di tutti, ma anche il più costoso e l’unico vincolato al parere dell’ente, per giunta in assenza dell’opzione silenzio-assenso.

Ad ogni modo… Quanto costa la CILA? Dei prezzi parleremo più approfonditamente nel prossimo paragrafo. Sappiate però che sono più bassi di quanto si pensi, dal momento che “tutto compreso”, si rimane sotto i 1.000 euro. Anzi, tra i permessi e i titoli abilitativi, la CILA è quella meno costosa. Sono ben altre le voci di spesa che preoccupano, quando si ristruttura una casa.

Quando serve e quanto dura la CILA?

La CILA è necessaria quando si realizzano interventi non molto pesanti. Nello specifico, per tutti quegli interventi che incidono sulla planimetria ma lasciano invariate la volumetria e gli elementi strutturali.

Della categoria fanno parte molti lavori, come ad esempio la creazione degli open space o, di contro, la divisione permanente di stanze, magari per ricavare una camera da letto in più. Questa esigenza è avvertita in genere da chi vuole mettere a frutto un immobile e affittarlo a più personale. In questo modo, infatti, si aumentano i posti letto.

La CILA, ovviamente, non ha una validità infinita. Tutt’altro: il suo orizzonte temporale è abbastanza ristretto. Nello specifico, si parla di tre anni: dunque dalla presentazione all’effettiva esecuzione dei lavori non deve passare un lasso di tempo maggiore di questo.

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata: qual è la normativa?

In passato la normativa sui titoli abilitativi era molto complicata, in quanto dispersa in mille rivoli. Relativamente di recente, però, è stato messo ordine. Il riferimento è in particolare al Testo Unico dell’Edilizia, noto anche come Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 / 2001. Questa normativa riguarda l’ambito edilizio nel suo complesso, e disciplina anche i titoli abilitativi.

Questa norma, così come le altre che sono state varate negli anni successivi, si pone lo scopo di semplificare un impianto normativo ipertrofico, che da un lato complicava la vita ai costruttori e dall’altro creava pericolose zone grigie.

Per quanto riguarda i titoli abilitativi, questi sono stati ridotti e circoscritti, conferendo ampio spazio all’edilizia libera. Tra parentesi, con edilizia libera si intende quell’insieme di interventi che possono essere realizzati in assoluta economia, magari lavorando in prima persona. Una soluzione, questa, che pone in essere un minimo di conoscenze.

Pratica CILA: chi può farla?

Rispondere a questa domanda è più complicato di quanto si possa pensare. Infatti vanno distinte due fasi: quella del deposito e quella della redazione. Per quanto riguarda il deposito, questo può essere effettuato da chiunque vanti diritti reali sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio. Dunque la CILA può essere depositata certamente dal proprietario, ma anche dall’usufruttuario, persino da un inquilino se possiede un consenso ufficiale del locatore.

Discorso diverso per la redazione, e in particolare per l’asseverazione. Quello è affare degli specialisti. In linea di massima, essendo la CILA un titolo abilitativo leggero, essa può essere gestita da professionisti dell’edilizia di vario tipo, quindi indifferentemente geometri, ingegneri e architetti.

In realtà, la CILA è una pratica meno banale di quanto possa sembrare. Anche in questo caso, quindi, occorre scegliere con un minimo di attenzione il professionista, optando per quelli capaci di vantare una certa esperienza in questo ambito di azione. Come fare? Beh, non rimane che utilizzare la risorsa più vecchia del mondo: la parola. Fate una lunga chiacchierata con il professionista per capire se potete affidarvi a lui, se ne vale veramente la pena.

CILA: quali i prezzi?

La CILA costa molto? Dipende dai punti di vista. Se paragonata agli altri titoli abilitativi, costa poco. In assoluto, analizzando le cifre oggettivamente, i costi possono essere considerati alti.

Va comunque fatta una distinzione tra diritti di segreteria, dunque voci di spesa puramente burocratiche, e parcella del tecnico che deve materialmente redigere la comunicazione. Si parla comunque di poche centinaia di euro. Purtroppo, entrambe le voci di spesa variano: le prime da Comune a Comune, le seconde in base all’approccio del singolo professionista.

  • CILA – diritti di segreteria: da 0,00 € a 260,00 €.
  • CILA – parcella del tecnico: da 400,00 € a 700,00 €.

Pratica CILA: come risparmiare?

Come abbiamo visto, i prezzi sono molto variabili. Questo è un bene, in quanto segnala occasioni di risparmio. Ovviamente, il riferimento è alla parcella del tecnico, in quanto i diritti di segreteria non sono soggetti a contrattazione. Come fare per risparmiare? Ebbene, va utilizzata l’unica vera arma in possesso del consumatore: il preventivo.

Contattate più professionisti e chiedete a ciascuno il preventivo. Confrontate le ipotesi di costo così ottenute e individuate il professionista che sembra garantire il miglior rapporto qualità prezzo.

Certo, il metodo è un po’ lungo ma non complicato. Soprattutto, è l’unico che coniuga la necessità di risparmiare con l’esigenza di usufruire di un buon servizio. Dunque, adottatelo, in modo da andare sul sicuro.

Costo cila Roma, Prezzo CILA SUET

Vuoi sapere il costo cila Roma, ed è per questo che hai cliccato su questa pagina, stai cercando online un tecnico che presenta la pratica cila completa al suet del Comune di Roma e ti vuoi fare un’idea sui costi. Quanto costa la cila a Roma? E’ forse una delle ricerche che si fanno quando ti dicono che devi presentarla per stare in regola coi lavori in casa. Oggi cercheremo di indicare alcuni costi della cila a Roma, le tempistiche di presentazione e alcuni accorgimenti che possono far crescere o diminuire il prezzo della cila.

Costo della CILA al SUET di Roma

La cila, come già forse saprai a Roma si presenta sulla piattaforma suet (sportello unico edilizia telematico), per accedere al suet non è richiesto nessun costo, basta essere registrati al portale dei servizi online proposto dal Comune di Roma. Per compilare le sezioni del suet devi obbligatoriamente incaricare un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere). Il costo della cila al suet dipende da un prezzo fisso e da un prezzo variabile. Il costo fisso della cila a Roma è dato dalla reversale stabilita dal comune con delibera, per ora fissato ad €251,24, il costo variabile cila è invece la parcella del tecnico che deve preparare la pratica ed i suoi allegati.

Per quanto riguarda il costo fisso purtroppo non è possibile decidere nulla in quanto stabilito dallo stesso comune di Roma. Per il costo variabile è possibile, essendo in regime di concorrenza farsi fare più preventivi della cila da vari professionisti ed affidarsi a quello che più vi aggrada, vuoi perchè il più basso, vuoi perchè avete più fiducia nell’esperienza di un tecnico piuttosto che di un’altro.

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Cosa deve comprendere il costo della cila nel preventivo?

Il preventivo di una pratica cila a Roma deve comprendere alcuni aspetti importanti di seguito elencati:

  • il rilievo dell’immobile oggetto di cila
  • la restituzione grafica ante e post operam
  • la relazione tecnica asseverata firmata digitalmente nel SUET
  • la comunicazione fine lavori lavori della cila

Lasciamo in disparte il discorso della nomina o meno del direttore dei lavori nella cila per ora, ne parleremo più avanti.

La superficie della casa influisce sul costo della cila a Roma?

Essendo la cila una pratica che necessita di sopralluogo e rilievo, è chiaro che la grandezza dell’immobile oggetto di cila influirà sulla parcella che chiede il tecnico. Vogliamo dare un’ordine di idea, se la casa è grande fino a circa 150,00 metri quadri, non cambia nulla al tecnico che deve rilevare, se andiamo a superare i 200,00 mq potrebbe influire sul prezzo finale della cila. Per cui consiglio sempre di comunicare i metri quadri della casa, negozio o laboratorio in fase di preventivo.

Come si presenta la pratica CILA nel comune di Roma?

La pratica CILA prima del 2016 si presentava a mano al municipio con i modelli cartacei predisposti dalla stesso comune di Roma (link vecchio modulo per la cila a Roma). Dopo il 2016, con esattezza a maggio, a Roma è stata inaugurata la piattaforma SUET (sportello unico edilizia telematico). Attraverso tale sportello è stato reso possibile l’invio online della pratica cila e della pratica cil. Essendo il titolare della domanda, iscritto al portale dei servizi online del Comune di Roma, con l’ausilio di un tecnico geometra, architetto o ingegnere può inviare la comunicazione inizio lavori completa di tutti gli allegati telematicamente.

Quali sono gli allegati obbligatori alla pratica CILA al SUET di Roma?

Come ogni pratica edilizia ci sono degli allegati obbligatori senza i quali non sarebbe procedibile l’autorizzazione. Uno degli allegati sempre obbligatori è l’elaborato grafico di progetto. Il grafico deve contenere la pianta, in scala 1:100, dell’appartamento, sia prima dei lavori(ante operam) sia dopo i lavori (post operam). Nel progetto della pratica cila bisogna inserire lo stralcio di PRG comunale, l’estratto di mappa catastale e la descrizione dei lavori che devono essere effettuati. Oltre al grafico bisogna allegare alla CILA la seguente documentazione:

  • incarico al progettista tecnico asseverante;
  • lettera di incarico all‘impresa esecutrice;
  • documento identità del proprietario;
  • documento identità del titolare della ditta e del progettista;
  • relazione tecnica asseverata dal geometra, architetto o ingegnere firmata digitalmente;
  • diritti di istruttoria comunali

Dopo quanto posso cominciare la ristrutturazione di casa avendo il protocollo della cila?

Altra domanda che ci pongono spesso i nostri clienti è proprio riguardo le tempistiche per poter cominciare la ristrutturazione avendo inviato la cila tramite SUET. La risposta che do a loro, ed oggi a voi è il giorno dopo, si avete capito bene il giorno successivo all’invio della comunicazione inizio lavori asseverata online, avendo ovviamente la ricevuta di protocollo. Una delle novità introdotte con i vari decreti sblocca Italia è proprio l’accorciamento dei tempi di attesa per iniziare i lavori.

Prezzo della cila a Roma senza variazione catastale

Uno degli aspetti che influisce sicuramente sul costo della pratica cila è la presentazione a fine lavori della variazione catastale. La variazione al catasto, denominata procedura docfa, è obbligatoria ogni volta che si va a modificare la planimetria catastale già registrata al catasto. Quindi è chiaro che se nella comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) sono previste opere che demoliscono e ricostruiscono i muri di casa in posizioni diverse rispetto alla piantina presente al catasto, va presentato un’aggiornamento catastale della planimetria entro 30 giorni dalla fine dei lavori cila.

Se nei lavori che dobbiamo fare ne demoliamo, ne ricostruiamo, ne creiamo nuovi ambienti allora non c’è obbligo di presentare la variazione catastale. In questa fattispecie di opere edili il costo della cila è  più basso in quanto c’è una pratica in meno da predisporre da parte del tecnico. Di conseguenza il costo cila con obbligo di variazione catastale sarà leggermente più alto.

La nomina del direttore dei lavori nel prezzo della cila quanto influisce?

La figura del direttore dei lavori nella pratica cila è facoltativa, infatti nessuna norma a livello nazionale per ora stabilisce un’obbligo per le opere rientranti in cila. Essendo non obbligatoria penserete allora non serve. Beh, se avete buona capacità organizzative in merito di edilizia la risposta è si, non ti serve, se invece fai un mestiere totalmente diverso dal geometra o affini allora sarebbe il caso nella ristrutturazione della casa con la cila di nominare un direttore dei lavori.

Il perchè è semplice, avrai i lavori che dureranno il giusto, non sarai preso per i fondelli dalla ditta e sara tutelato nei conteggi degli acconti da versare. Il costo della direzione dei lavori su una cila influisce per il 3% rispetto all’importo dei lavori, per cui se il totale della ristrutturazione costa €30.000,00 la direzione dei lavori costerà 900,00 €. A voi rimane la scelta se farne a meno o incaricare un tecnico D.L.

Quanto costa una CILA a Roma? Prezzo medio della comunicazione inizio lavori asseverata

Eccoci arrivati forse al paragrafo che vi interessava ad inizio lettura dell’articolo. La cila a Roma costa mediamente dai 350,00€ ai 450,00€ se non bisogna presentare la variazione catastale alla fine dei lavori. Se invece c’è obbligo di aggiornamento catastale con la cila mediamente un tecnico esperto richiede una parcella da 500,00€ a 600,00€. Ovviamente i prezzi cila indicati sono esclusi la direzione lavori che come ho spiegato in questa pagina su calcolati a parte. I costi indicati riguardano appartamenti fino a a circa 150,00 metri quadri e sono ovviamente esclusi i diritti comunali e catastali.

Le amministrazioni comunali applicano dei diritti di segreteria alla presentazione della Cila. L’importo per questi diritti varia a seconda del tipo di intervento e a seconda del Comune. Va ricordato che alcuni comuni non applicano alcun diritto di segreteria, mentre per altri gli importi possono essere abbastanza elevati.

La spesa più consistente da tenere in considerazione è quella della parcella del professionista che esegue la relazione asseverata. L’ordine di architetti, ingegneri e altri tecnici non indica più le tariffe minime da applicare per le prestazioni di questo tipo. Il costo della Cila di un architetto o di un altro professionista dipende quindi dal mercato.

Ricordiamo che il libero professionista deve essere iscritto all’albo professionale e deve avere partita Iva per poter rilasciare regolare fattura. E’ importante quindi esaminare vari preventivi per scegliere quello che meglio soddisfa le esigenze individuali e il budget di spesa previsto.

La relazione tecnica asseverata deve dichiarare che i lavori non riguarderanno strutture portanti dell’edificio. Inoltre, il professionista che la firma, garantisce che tutti gli interventi di ristrutturazione sono conformi alla normativa edilizia e urbanistica in vigore.

I costi Cila variano a seconda della città in cui ci si trova. Nelle grandi città come Roma o Milano, una Cila può costare dai 500 fino agli 800 euro.

Oltre alla zona geografica va presa in considerazione l’entità dei lavori e le caratteristiche dell’abitazione. Può trattarsi di lavori minimi di manutenzione o invece di una ristrutturazione più estesa, con lavori anche all’esterno dell’edificio.

Altro elemento da considerare quando si analizzano i preventivi di spesa è l’esperienza e la professionalità dell’architetto o progettista.

All’architetto o al tecnico che si occupa della Cila può anche essere affidata la direzione dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione. In generale, il costo di questo servizio rappresenta il 4 o 5% del costo totale dei lavori. Assumendosi anche la direzione dei lavori, l’architetto o il geometra prende in carico anche tutta la gestione del cantiere, evitando cosi ai proprietari una serie di fastidiosi problemi.

Cos’è la Cila e quando va presentata?

Se stai pensando a ristrutturare la tua abitazione è molto probabile che avrai sentito parlare della Cila. Con il termine Cila si intende la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata. E’ una pratica edilizia abbastanza semplice che deve essere fatta da un tecnico professionista del settore, un architetto, un ingegnere o un geometra.

lavori di ristrutturazione che richiedono una Cila comprendono:

  • Ristrutturazioni di una parte dell’abitazione inclusi i servizi igienici sanitari
  • Divisione o accompagnamento di un’unità abitativa
  • Spostamento di pareti interne
  • Apertura o chiusura di porte interne
  • Rifacimento degli impianti
  • Lavori di restauro leggero dell’edificio

In sostanza, una serie di opere edilizie di manutenzione che non riguardano le strutture portanti dell’immobile e non modificano la planimetria.

L’obbligo della Cila è stato introdotto con la legge di Conversione n.73 del 2010 La Cila è stata modificata con il Decreto Legislativo Scia n. 222 del 2016 che ha cercato di snellire le procedure per i lavori edili.

La Cila viene presentata da un professionista, architetto, geometra o ingegnere, presso l’ufficio tecnico del comune dove si trova l’immobile. I lavori per la ristrutturazione possono cominciare a partire dal giorno dopo la presentazione dei documenti.

Quali documenti devono essere presentati con la Cila?

Molti comuni mettono a disposizione una modulistica precompilata per agevolare la presentazione della Cila. Tra i documenti aggiuntivi da presentare ci sono la comunicazione di inizio lavori firmata dal proprietario e dal responsabile del progetto e la relazione asseverata firmata dal professionista abilitato.

Infine le immagini e la documentazione progettuale con lo stato dei lavori prima, durante e a chiusura lavori, con i dati dell’impresa che li esegue.

Quanto costa il Permesso al Comune per lavori di ristrutturazione?

Costi complessivi e prezzi delle singole pratiche burocratiche relative al rilascio dei permessi per una ristrutturazione d’interni sono, in media, i seguenti: Costo SCIA: dai 700,00 € ai 1.000,00 €. Costo CILA: dai 500,00 € agli 800,00 €. Costo Permesso di Costruire: dai 1.000,00 € ai 1.500,00 €.

Cosa si può sanare con la Cila?

Con la CILA in sanatoria si possono sanare quasi tutte le difformità che riguardano i tramezzi e, in generale, le parti strutturali, ovvero: diversa distribuzione interna, ovvero stanze più grandi o più piccole. modifica e realizzazione di aperture o porte su tramezzi non strutturali.

Quanto costa la direzione dei lavori?

Direzione lavori per costruzione abitazione: da 1.250,00 € a 5.250,00 €. Direzione lavori per ristrutturazione abitazione: da 750,00 € a 2.500,00 €.

Quanto prende un architetto per una Cila?

Quanto prende un architetto per una Cila? Parcella architetto CILA, 500-700 euro più diritti di segreteria. Parcella architetto SCIA e SCA (segnalazione certificata agibilità), 500-1.000 euro più diritti di segreteria. Parcella architetto SCIA commerciale, 500-1.000 euro più diritti di segreteria.

Quanto costa una Cila fatta da un geometra?

Solitamente il costo del geometra per la presentazione di una pratica cila che sia essa in sanatoria o per comunicare l’inizio dei lavori a Roma può partire da 600,00 fino a 900,00 euro compreso l’accatastamento finale.

Quanto costa il titolo abilitativo?

I costi di presentazione del CILA variano da comune a comune, ma per chi non effettua tale comunicazione, i costi di multa possono variare da 1000 a 10000 euro.

Quanto costa aprire una Cila per ristrutturazione?

i costi della pratiche edilizie più comuni sono: comunicazione inizio lavori asseverata (CILA): 500 euro. segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): 700 euro. permesso di costruire: 1.500 – 1.800 euro.

Quanto tempo ci vuole per la Cila?

I tempi vanno dalle 2 settimane ai 2 mesi, a seconda del Comune. A differenza della Scia e del permesso di costruire, la cila non ha una durata e non prevede il deposito di varianti (modifiche al progetto iniziale), né in corso d’opera, ne finali. In caso di modifiche al primo progetto occorre presentarne una nuova.

Quanto chiedere per una Cila 2020?

CILA: da 250,00 € a 750,00 €. SCIA: da 250,00 € a 1.000,00 €. Permesso di costruire: da 1.150,00 € a 7.775,00 €.

Quanto chiedere per una Cila 2021?

Si parla comunque di poche centinaia di euro. Purtroppo, entrambe le voci di spesa variano: le prime da Comune a Comune, le seconde in base all’approccio del singolo professionista. CILA – diritti di segreteria: da 0,00 € a 260,00 €. CILA – parcella del tecnico: da 400,00 € a 700,00 €.

Che differenza ce tra Cila e SCIA?

Dunque la scia per parti strutturali e prospetti, o comunque per i lavori che portino ad un edificio sostanzialmente differente. La cila solo ed esclusivamente per le opere interne che non riguardano parti strutturali, che possono anche portare ad un aumento dei vani e una diversa distribuzione degli spazi interni.

Quanto chiedere per una Cila 2022?

1.000 euro, se i lavori sono già terminati; 1/3 di 1.000 euro, ossia 333,33 euro se i lavori sono ancora in corso d’esecuzione.

Quando non è obbligatoria la Cila?

Non è necessaria per interventi di manutenzione ordinaria. Sono interventi come riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, più quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Quanto costa un accertamento di conformità?

Quanto costa il tecnico che presenta un accertamento di confromità? Un tecnico geometra, architetto o ingegnere che prepara la pratica a sanatoria completa di accertamento di conformità ha un costo che varia tra i € 800,00 e i 1.200,00€.

Come si calcola la Cila?

La parcella del tecnico per la realizzazione di una CILA varia a seconda delle zone, con punte nelle grandi città: a Roma ad esempio costa circa 500 euro, contro i 700 euro di Milano. Al tecnico progettista può essere affidata anche la direzione dei lavori, che in genere costa il 4-5% del costo totale dell’intervento.

La CILA in sanatoria

Se l’immobile che hai acquistato ha subito degli interventi che non sono stati comunicati al Comune di Roma oppure stai eseguendo dei lavori non ancora segnalati, avrai bisogno di presentare una CILA in sanatoria. Scopri che cos’è la CILA in sanatoria.

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Di cosa ci occupiamo

Per un non addetto ai lavori può essere complesso riuscire a espletare correttamente le procedure necessarie alla presentazione della CILA in sanatoria.

Noi Geometri dello Studio Tecnico Edilizia Privata Roma ti affianchiamo dandoti tutte le informazioni di cui hai bisogno in modo chiaro per qualsiasi tipologia di pratica edilizia.

Parlando di CILA per lavori già eseguiti qui troverai tutte le informazioni su:

  • Cos’è la CILA in sanatoria?
  • Quando e come fare la CILA in sanatoria?
  • Quanto costa una CILA in sanatoria?
  • F.A.Q. sulla CILA tardiva

Contattaci per la pratica di CILA in sanatoria.

Cos’è la CILA in sanatoria?

La CILA in sanatoria (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata tardiva o postuma) è una comunicazione da inviare al proprio comune in caso di lavori eseguiti per i quali non è stata trasmessa alcuna nota al comune.

Data la natura di questa pratica, è conosciuta anche come CILA tardiva o CILA per lavori già eseguiti.

La CILA in sanatoria non va confusa con il condono edilizio.

Quando e come fare la CILA in sanatoria?

Come la CILA edilizia, anche la CILA in sanatoria va presentata nel caso siano state compiute o siano in corso d’opera delle modifiche non strutturali o di volume dell’immobile, ad esempio:

  • Spostamento o costruzione di tramezzature (anche se in cartongesso)
  • Creazione o chiusura di porte all’interno dell’immobile e non su murature portanti
  • Ristrutturazione o rinnovo di impianti elettrici, fognari e idrici

Per la CILA in sanatoria dovrai ricorrere a un tecnico esperto, sia esso un architetto, un ingegnere o un geometra, che reperisca tutta la documentazione per ricostruire lo storico dell’immobile (varianti, permessi di costruire e pratiche edilizie). A questa fase seguirà quella di rilievo dello stato attuale per il confronto e la definizione delle modifiche da sanare.

Il tecnico presenterà poi al comune la CILA in sanatoria.

Richiedi una consulenza

Quanto costa una CILA in sanatoria?

L’oblazione a carico del committente per la CILA in sanatoria è di 1.000€, a cui va aggiunto il compenso del professionista che seguirà le pratiche.

La sanzione può essere ridotta di 2/3 se viene presentata prima del termine dei lavori di modifica.

FAQ sulla CILA tardiva

A chi rivolgersi per la CILA in sanatoria?

Pratica “CILA” significa Comunicazione Inizio Lavori Asseverata e indica la comunicazione da presentare al Comune all’inizio di lavori di manutenzione straordinaria che non modificano la struttura dell’edificio.

Come si presenta la pratica CILA?

Per presentare la pratica CILA devi compilare i documenti e affidarti a un tecnico per raccogliere ed elaborare tutti i documenti necessari da consegnare allo sportello del tuo Comune.

Cos’è la CILA in sanatoria?

La CILA in sanatoria è una multa applicata per regolarizzare abusi minori relativi a lavori di manutenzione straordinaria non dichiarati in precedenza (1.000€).

Qual è la differenza tra CILA e CILA in sanatoria?

La CILA viene presentata nel momento in cui decidi di realizzare lavori di manutenzione straordinaria. Se, per vari motivi, i lavori non vengono comunicati, si dovrà ricorrere alla CILA in sanatoria per regolarizzare il nuovo stato dell’immobile.

STUDIO GEOMETRA EDILIZIA PRIVATA ROMA

Presso il nostro Studio troverai esperti qualificati in grado di accompagnarti in tutte le fasi di elaborazione della documentazione (grafica e non) necessarie alla presentazione della CILA in sanatoria. In questo modo penseremo noi alla parte burocratica e tu potrai dedicarti alla realizzazione dei tuoi lavori di manutenzione straordinaria.

CILA: quando è necessaria

La CILA è attualmente regolata dal decreto Scia 2 (art. 6/bis comma 5), il quale prevede che venga presentata nel caso in cui si intendano avviare degli interventi di ristrutturazione edilizia che rientrano in quelli ritenuti di “manutenzione straordinaria leggera“, diversi da quelli che ricadono nella manutenzione ordinaria (edilizia libera) e dagli interventi di manutenzione straordinaria pesante che coinvolgono le parti strutturali dell’immobile e vanno a mutare la destinazione d’uso dell’edificio, e/o la sua volumetria per i quali è prevista la presntazione della SCIA o del permesso di costruire.

=> CILA: come funziona l’istituto del silenzio/assenso

CILA: tempi e sanzioni

Trattandosi di una comunicazione, non è richiesta la preventiva approvazione del Comune per iniziare i lavori. In caso di modifiche al primo progetto occorre presentare una nuova CILA. In caso di inadempienza, resta valido il comma 5 dell’art. 6-bis del Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/01, pur se modificato dal Decreto Scia 2 (D. Lgs. 222/2016).

Questo significa che in caso di mancata presentazione della CILA prima dell’inizio dei lavori si applica la sanzione pecuniaria pari a mille euro (ad essere sanzionato è il mancato adempimento, non un abuso edilizio, non essendoci illecito se non sul piano formale/burocratico). La sanzione viene ridotta di due terzi (333 euro) se la comunicazione viene effettuata spontaneamente, ovvero in maniera tardiva mentre l’intervento è in corso. Il termine di prescrizione è di 5 anni.

=> CILA: quando si fa e quanto dura

Se la CILA viene presentata a lavori ultimati si parla di CILA in sanatoria, anche se in realtà si tratta di una multa e non di una vera sanatoria, da pagare per mettere in regola dei lavori che sono stati fatti in precedenza, sanando le difformità relative alle tipologie di intervento per cui è richiesta la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

Cos’è la Cila in sanatoria

La Cila in sanatoria, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, e’ la pratica edilizia che ha soppiantato la precedente Dia a sanatoria per la regolarizzazione di abusi edilizi minori.

Possiamo interpretarla come una multa che il Comune applica per la regolarizzazione.

Cosa si può sanare con una Cila a sanatoria.

Rientrano negli abusi edilizi minori quelli che non comportano, ad esempio, aumenti di superficie, modifiche alla sagoma od alle strutture portanti.

Per citare qualche casistica usuale, possiamo utilizzarla per sanare l’apertura o chiusura di porte interne se fatte su muri non portanti.

Allo stesso modo per sanare lo spostamento abusivo di muri interni divisori. In merito a questo vi ricordo che è necessaria anche se le divisione sono state realizzate in cartongesso o similari.

Con una Cila a sanatoria non potrete, invece, sanare la realizzazione della veranda, variazioni della destinazione d’uso o variazioni prospettiche.

Cosa serve e chi la fa

Il tecnico da voi incarico ( Geometra, Architetto o Ingegnere) provvederà ad un Accesso agli Atti presso il vostro il vostro Comune.

Questo per reperire le copie dei precedenti edilizi, permessi di costruire, varianti, ultime pratiche dove venga mostrato lo stato legittimo dell’immobile.

Ovvero, quello effettivamente autorizzato. E’ sempre bene raccogliere anche l’atto di provenienza dell’immobile per vedere se riporta numeri di protocollo di documenti che possono essere utili.

Il secondo passaggio è costituito dal rilievo tecnico dello stato di fatto, l’effettiva morfologia dei luoghi.

Il confronto tra i due elaborati identificherà le difformità la cui modifica sarà a sua volta restituita graficamente, con relativa regolarizzazione, durante il deposito della sanatoria.

Quanto tempo ci vuole?

Un accesso agli atti a Bologna porta via circa 20 / 30 giorni durate i quali si può provvedere al rilievo tecnico per risparmiare tempo.

A differenza della vecchia DIA non è neanche necessario attendere i 30 giorni di silenzio assenso.

Possiamo quindi dire che, mediamente ed in assenza di imprevisti, una Cila in sanatoria può essere svolta, a Bologna, in circa in mese e mezzo. Molto meno se si hanno già i precedenti in casa, succede raramente.

Quanto costa una CILA in sanatoria

Il costo della pratica ha due componenti primarie: l’onorario del professionista e l’oblazione, altro nome per indicare la multa.

Al momento attuale l’importo di quest’ultima in ordine alla Cila in Sanatoria è di 1000€.

L’onorario a sua volta varia in base a diversi parametri. Primo tra tutti la dimensione dell’ immobile, il numero di sopralluoghi necessari e la gestione di eventuali imprevisti.

cila in sanatoria Roma 2022
Tutto quello che devi sapere sulla cila in sanatoria

Oltre al costo della cila in sanatoria ci sarà da aggiungere molto probabilmente quello del successivo aggiornamento catastale tramite pratiche DOCFA.

Sarà infatti necessario aggiornare la planimetria catastale non conforme allo stato di fatto per completare il cerchio Comune-Catasto ed avere un immobile perfetto.

Art 19 bis Legge Regionale 23/2004

Altro caso in cui possiamo evitare, sempre a Bologna, la multa si ha quando le difformità risalgono all’epoca della costruzione che non vide le necessario varianti in corso d’opera.

Parliamo in questo caso delle Tolleranze Costruttive, che ovviamente vanno dimostrate.

Come? Uno degli esempio più classici lo abbiamo quando nel certificato di agibilità dell’epoca viene menzionato il sopralluogo del tecnico Comunale o dell’ufficiale sanitario.

Ne ho parlato anche nel mio articolo vendere casa senza agibilità, se avete voglia date un’occhiata.

Tale circostanze permette l’applicazione del Art.19 commi 1,2,3,4. Non mi dilungo oltre, il vostro Geometra valuterà se è possibile scegliere questa via.

Il ruolo nella valutazione dell’immobile

Una corretta valutazione prevede una chiara identificazione dell’oggetto da valutare.

Da un lato è vero che la cila in sanatoria non riguarda per natura modifiche sostanziali, dall’altro può essere l’occasione per scoprire nuove difformità.

Prima si controlla, prima si sistema, più sicuri si è.

Inoltre, i costi vendita casa prevedono come voce proprio anche tutte le necessarie regolarizzazioni.

Nel momento in cui si perizia l’immobile si deve tenere in considerazione ogni circostanza urbanistica.

L’applicazione preventiva di controlli, sanatorie e regolarizzazioni è, non smetterò mai di sostenerlo, il punto fondamentale per la sicurezza nella vendita.

Una nota a rafforzare questo concetto vorrei spenderla per tutti quei casi in cui ci ritroviamo a vendere un immobile ereditato su cui, quindi, conosciamo ben poco.

Mai come in tale circostanza è necessario prima di tutto assicurarsi della cosa che stiamo per vendere. Ora entriamo nel caso specifico.

La cila in sanatoria nel vendere casa o altri immobili

Prima dei dettami legali parliamo di quelli che riguardano il corretto iter di messa in vendita. Proprio per non incorrere in imprevisti di percorso, l’attuale complicato mercato immobiliare ci impone un’accurata analisi dei documenti per vendere casa.

Tra essi, come vedrete nell’articolo appena linkato, ci sono proprio i precedenti edilizi.

Il nesso è a doppio senso. Senza documenti non si può fare una cila in sanatoria così come pure nessun’altra pratica. Se non si fanno le pratiche, ove necessarie, non si può perseguire la conformità urbanistica dell’immobile. Senza regolarità urbanistica non è detto che l’immobile sia liberamente commerciabile. Dipende dal tipo di difformità rilevate e dalla loro essere sostanziali o meno come ho spiegato nel mio articolo su come vendere immobile con difformità urbanistiche.

Anche nel caso di modifiche minori, però, chi vuole comprare casa deve essere formalmente edotto sin dall’inizio delle trattative. Questo implica che in una eventuale proposta di acquisto immobiliare deve essere espressa la necessità di sanatoria e la relativa regolamentazione degli obblighi e doveri assunti dalle parti.

Quando le difformità emergono successivamente agli accordi o le tempistiche per sanare sforano i termini ultimi per il rogito si rischiano inadempienze contrattuali. Ergo, un mare di grane e questo è il motivo per cui nelle pagine di questo blog consiglio sempre di redigere la relazione tecnica integrata prima di mettere in vendita l’immobile.

Questo il motivo per cui ogni accertamento ed ogni pratica edilizia dovrebbe essere già terminata nel momento in cui si mette in vendita l’immobile. Non a caso sempre più spesso si inizia a parlare di vera e propria due diligence immobiliare per la tutela delle compravendita.

Vediamo ora come comportaci se purtroppo ci sono ritardi dovuti ad imprevisti.

Se la vendita è già in corso

Mettiamo caso di aver firmato un preliminare e che solo dopo ci siamo accorti di dover applicare una cila in sanatoria per sistemare qualche piccola modifica “sfuggita” nel tempo.

E’ possibile stipulare lo stesso il rogito? Ni.

Questo può avvenire solo ed esclusivamente se il compratore è disposto a venirci incontro. Nella vendita di un immobile con sanatoria in corso la prima soluzione è posticipare la data ultima del rogito del tempo necessario alla chiusura della pratica. In alternativa possiamo aprire la Cila, accatastare con l’impianto definitivo e stipulare con la pratica aperta.

La successiva fine lavori a cura e spesa del venditore in modo che l’acquirente non subisca danno alcuno.

In questi casi è bene che una parte del prezzo venga versata al venditore ma lasciata in deposito al Notaio fino a conclusione della sanatoria. Altro sistema per addolcire un compratore che si ritrova in questo tipo di situazione.

Grazie per il tempo dedicato alla lettura. Per ricevere un aiuto sulla gestione delle pratiche edilizie in compravendita è possibile richiedermi una consulenza immobiliare via skype o similari.

COS’È LA CILA IN SANATORIA E DOVE PRESENTARLA

La CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata in Sanatoria è una pratica amministrativa che bisogna redigere in caso di lavori effettuati in assenza di titolo abilitativo del proprio appartamento, negozio, ecc.

Deve essere obbligatoriamente predisposta dal proprio tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.) e depositata presso il Comune o Municipio di appartenenza.

COSTO CILA IN SANATORIA ROMA 2022

QUALI DOCUMENTI SERVONO?

Per la presentazione di una CILA occorre la documentazione seguente:

  • Atto di proprietà
  • Titolo abilitativo dell’opera (condono e/o progetto edilizio)
  • Relazione e progetto ante/post operam a firma di un Professionista abilitato
  • Reversali e pagamenti dei diritti di segreteria e sanzioni (se intervento in sanatoria)
  • DURC impresa esecutrice (Documento Unico Regolarità Contributiva)

QUALI SONO LE SANZIONI?

Le sanzioni per la presentazione di CILA in sanatoria sono di 1.000 € oltre al pagamento di Diritti Amministrativi comunali pari 251,24 €. (Importi variabili  a seconda dei singoli Comuni. Importo valido per Comune di Roma). 

DEVO FARE UN NUOVO ACCATASTAMENTO DOPO LA RISTRUTTURAZIONE ?

I casi in cui è obbligatorio effettuare una variazione catastale dell’immobile (DOCFA), successivamente ad una ristrutturazione, sono definiti dalla Legge 311/2004 art. 1 c. 336-340 e dalla Circolare 1/2006 dell’Agenzia del Territorio.
In generale, è obbligatorio nel caso di modifiche murarie.

QUANTO TEMPO OCCORRE E QUANTO COSTA UNA CILA IN SANATORIA?

Le tempistiche sono variabili a seconda degli interventi di ristrutturazione eseguiti sull’immobile.
In generale, per eseguire una CILA occorrono 10 giorni lavorativi.

Il costo di realizzazione di una CILA in sanatoria per un appartamento fino a 100 mq, è di 790 € + IVA oltre bolli e sanzioni Municipio.

Come pagare Cila in sanatoria Roma?

Reversale CILA Roma, informazioni e modalità di pagamento

I cittadini dovranno pagare le reversali online tramite il Sistema di Riscossione Reversali (SIREWeb) messo a disposizione sul portale del comune di Roma.

Come aprire Cila Comune di Roma?

La CILA si presenta all’Ufficio Tecnico del Comune di Roma a firma di un Geometra Abilitato alla progettazione detto geometra cila roma. Deve contenere il progetto di ristrutturazione con lo stato di fatto e la situazione futura.

Cosa si rischia se non si presenta la Cila?

Lo stesso articolo del Testo Unico Edilizia prevede, anche, che la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Sanzione che è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Cosa succede se non chiudo la Cila?

Nell’ipotesi in cui le opere sono state già eseguite, la presentazione della Cila comporta l’applicazione di una sanzione di 1.000 euro (Cila tardiva).

QUANTO COSTA UNA CILA IN SANATORIA?

Quanto costa una CILA in sanatoria? L’oblazione a carico del committente per la CILA in sanatoria è di 1.000€, a cui va aggiunto il compenso del professionista che seguirà le pratiche. La sanzione può essere ridotta di 2/3 se viene presentata prima del termine dei lavori di modifica.

Cosa si può sanare con la cila in sanatoria?

Con la CILA in sanatoria si possono sanare quasi tutte le difformità che riguardano i tramezzi e, in generale, le parti strutturali, ovvero: modifica e realizzazione di aperture o porte su tramezzi non strutturali. modifica, realizzazione, demolizione di tramezzi non strutturali.

SCARICA GRATUITAMENTE IL MODULO DELLA CILA A ROMA

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CILA IN SANATORIA VIDEO SPIEGAZIONE

Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

#ATTIVITÀREGIME AMMINISTRATIVOCONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVIRIFERIMENTI  NORMATIVI
1Manutenzione ordinariaInterventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistentiAttività edilizia liberaNel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)
2Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kWInterventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kWAttività edilizia liberaNel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis)
3Manutenzione straordinaria (leggera)Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli  consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:non alterino la volumetria complessiva degli edifici enon comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di usonon modifichino la sagoma e i prospetti dell’edificionon riguardino le parti strutturali dell’edificioCILA[1]Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis
4Manutenzione straordinaria (pesante)Intervento di manutenzione straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell’edificio.Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:Opere interne che riguardino le parti strutturali dell’edificioSCIA[2]Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi  sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)
5Restauro e risanamento conservativo (leggero)Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.CILA[3]Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi  sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 6-bis,
6Restauro e risanamento conservativo (pesante)Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell’edificioSCIA[4]Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 22, c. 1, lett. b)
7Ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera”Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti  nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Elementi costitutivi della fattispecie desunti  dalla legge:non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell’edificio preesistente) e chenon presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante:non aumenti il volume complessivonon modifichi la sagoma di edifici vincolatinon modifichi i prospetti dell’edificionon comporti mutamento d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico Intervento di demolizione e ricostruzione:stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismicastessa sagoma dell’edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs n. 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale)senza modifica della sagoma dell’edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all’assunzione di tale delibera.SCIANel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d) 
8Ristrutturazione (cosiddetta “pesante”)Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso.Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:non prevedano la completa demolizione dell’edificio esistentee comportino:aumento del volume complessivomodifiche al prospetto dell’edificiocambio d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storicoAutorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001oSCIA alternativa all’autorizzazione  Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all’autorizzazione, l’istanza è presentata 30 giorni prima dell’avvio dei lavori.Nel caso in cui l’autorizzazione o la SCIA alternativa all’autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1. o 1.2. La relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune  che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntiviD.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. c), 20 e 23, c. 01 lett. a)
9Nuova costruzione di manufatto edilizioCostruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001   Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sottosezione 1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20
10Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativoGli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativoche contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttiveSCIA alternativa all’autorizzazioneNel caso di presentazione della SCIA alternativa all’autorizzazione, l’istanza è presentata 30 giorni prima dell’avvio dei lavori.Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi  sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett. b)
11Ampliamento fuori sagomaAmpliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all’esterno della  sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell’art.3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 .Autorizzazione[5]/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001   Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione,vedi sottosezione 1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20
12Interventi di urbanizzazione primaria e secondariaInterventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.Autorizzazione[6]/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001  Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20
13Realizzazione di infrastrutture e impiantiRealizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.Autorizzazione[7]/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001  Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20
14Torri e tralicciInstallazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.Autorizzazione[8]/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001  Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione  1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.4) e 20 
15Manufatti leggeri  utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositiInstallazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente  temporanee.Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e similiche non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporaneeche non siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.Autorizzazione[9]/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.5) e 20
16Manufatti leggeri in strutture ricettiveInstallazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:che siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.Attività liberaNel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5)
17Realizzazione di pertinenzeInterventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovveroche comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale.Autorizzazione[10]/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001  Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione,  vedi sottosezione 1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi. D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 20
18Depositi e impianti all’apertoRealizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.Autorizzazione[11]/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione,  vedi sottosezione 1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20
19Nuova costruzione (clausola residuale)Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001.Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione ediliziaAutorizzazione[12]/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione,  vedi sottosezione 1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20
20Ristrutturazione urbanisticaInterventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.Autorizzazione[13]/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione,  vedi sottosezione 1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. f) e 20
21Eliminazione delle barriere architettonicheInterventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:purché:non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovverodi manufatti che alterino la sagoma dell’edificioAttività liberaNel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b)
22Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che:comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovverodi manufatti che alterino la sagoma dell’edificioCILANel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis
23Attività di ricerca nel sottosuoloOpere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:che siano eseguite in aree esterne al centro edificatoAttività liberaNel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c)
24Movimenti di terraMovimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.Attività liberaNel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. d)
25Serre mobili stagionaliSerre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.Attività liberaNel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e)
26Opere contingenti e temporaneeOpere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporaneeDestinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessitàe, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorniComunicazioneNel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bis)     
27Pavimentazione di aree pertinenzialiOpere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombatiAttività liberaNel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-ter)
28Pannelli fotovoltaici a servizio degli edificiI pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.Attività liberaNel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quater)
29Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenzaAree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.Attività liberaNel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quinquies)
30CILA (Clausola residuale)Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:interventi non riconducibili all’elenco di cui  agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001..CILA[14]Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
31Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato)Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:che siano eseguite in aree interne al centro edificatoCILA[15]Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
32Movimenti di terra non inerenti all’attività agricolaMovimenti di terra.Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastoraliCILA[16]Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
33Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:che presentano strutture in muraturaCILA[17]Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
34Realizzazione di pertinenze minoriElementi costitutivi della fattispecie desunti  dalla legge:che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero  che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principaleCILANel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 6-bis, c. 1
35Varianti in corso d’opera a permessi di costruireVarianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:Varianti in corso d’opera che:non incidono sui parametri urbanisticinon incidono sulle volumetrienon comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso e non modificano la categoria edilizianon alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioninon violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire SCIA Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7
36Varianti in corso d’opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenzialiVarianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:Varianti in corso d’opera che non configurano una variazione essenzialeSCIA(anche a fine lavori)Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 22, c. 2-bis
37Varianti in corso d’opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenzialiVarianti a permessi di costruire. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:che configurano una variazione essenzialeAutorizzazione[18]/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001  Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis
38Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storicoVarianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all’assunzione di tale deliberaAutorizzazione[19]/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001   Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi. D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23-bis, c. 4 
39Mutamento di destinazione d’uso avente rilevanza urbanisticaSalva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:a) residenziale;a-bis) turistico-ricettiva;b) produttiva e direzionale;c) commerciale;d) rurale.Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001  Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione,  vedi sottosezione 1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.  D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2
40Permesso di costruire in sanatoriaInterventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:Interventi edilizirealizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa;se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda AutorizzazioneNel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione,  vedi sottosezione 1.1.L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.D.P.R. n. 380/2001, art. 36
41SCIA in sanatoriaInterventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:Interventi edilizirealizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa,se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazioneSCIANel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.D.P.R. n. 380/2001, art. 37

[1] Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell’attività edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell’art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.

[5] Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall’art. 44. In alternativa al permesso di costruire è ammessa la SCIA in caso di interventi di cui all’articolo 23 comma 01, lettere b) e c).

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